Sorpasso

Dopo 8 km di inseguimento, la contestazione è ancora “immediata”?

Di Michele Mavino

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 21748 del 25 giugno 2026, affronta il rapporto tra contestazione immediata della violazione, contenuto del verbale di accertamento e tutela del diritto di difesa del trasgressore.

La vicenda trae origine dall’opposizione proposta avverso due verbali per violazioni dell’art. 148 del Codice della strada, nei quali il ricorrente lamentava, tra gli altri motivi, l’insufficiente indicazione del luogo di commissione dell’illecito. Secondo la difesa, il riferimento al solo Comune di Arta Terme e alla SS 52 non avrebbe consentito di individuare con precisione il punto dell’infrazione, compromettendo così l’effettivo esercizio del diritto di difesa.

La Suprema Corte respinge tale impostazione, offrendo alcuni principi che assumono un rilievo pratico significativo. Il primo riguarda la qualificazione della contestazione come “immediata”. Sebbene il fermo del veicolo sia avvenuto circa otto chilometri dopo la commissione delle violazioni, la Cassazione ritiene che la continuità dell’inseguimento e la stretta connessione temporale tra il fatto e l’accertamento consentano comunque di ricondurre la fattispecie nell’ambito dell’art. 200 del Codice della strada, escludendo quindi l’applicazione della disciplina prevista dall’art. 201 per la contestazione differita.

Il principio espresso conferma come il concetto di immediatezza non debba essere interpretato in senso meramente spaziale o cronologico. Ciò che rileva è la continuità dell’azione di accertamento. Se gli agenti mantengono il contatto con il veicolo e procedono al fermo appena le condizioni operative e di sicurezza lo consentono, la contestazione conserva natura immediata anche quando intervenga alcuni chilometri dopo il fatto.

Da questa qualificazione discende un’altra conseguenza di grande rilievo operativo. Nei casi disciplinati dall’art. 200 CdS, il verbale deve contenere una sommaria descrizione del fatto, gli elementi identificativi del trasgressore e del veicolo, senza che sia richiesta la stessa analiticità prevista nelle ipotesi di contestazione differita. La Cassazione sottolinea che eventuali imprecisioni nell’indicazione del luogo non determinano automaticamente la nullità del verbale, qualora risulti comunque garantita la concreta comprensione della violazione contestata e non sia stato effettivamente compromesso il diritto di difesa.

Interessante è anche il richiamo alla fede privilegiata del verbale quale atto pubblico. La Corte ribadisce che i fatti attestati dagli agenti come avvenuti in loro presenza fanno piena prova fino a querela di falso. Ciò non significa, naturalmente, che ogni valutazione contenuta nel verbale sia insindacabile, ma conferma ancora una volta la particolare forza probatoria attribuita alle attestazioni concernenti le circostanze direttamente percepite dagli operanti.

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Sorpasso vietato

3 Luglio 2026
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