Carte d’identità cartacee

Carta identità

iL Governo chiarisce gli effetti della cessazione di validità dal 3 agosto 2026.

Con la nota dell’Ufficio Legislativo del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 26 giugno 2026, il Governo interviene per chiarire uno dei principali dubbi applicativi sorti a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2025/1208 e del recente decreto-legge n. 108/2026: quali effetti produce, dal 3 agosto 2026, la cessazione della validità delle carte d’identità cartacee e quali attività potranno ancora essere svolte utilizzando tale documento.

Il chiarimento si è reso necessario perché numerosi gestori di servizi – banche, operatori SPID, gestori PEC e altri soggetti privati – avevano iniziato ad avvisare gli utenti della necessità di sostituire immediatamente la carta d’identità cartacea con una Carta d’Identità Elettronica (CIE), prospettando addirittura il rischio di interruzione dei servizi. Una lettura che il Governo considera eccessivamente restrittiva e che il decreto-legge ha inteso correggere, evitando un inutile sovraccarico degli uffici comunali già impegnati nell’emissione delle nuove CIE.

L’aspetto più interessante della nota è la netta distinzione operata tra due situazioni giuridiche profondamente diverse.

La prima riguarda i rapporti contrattuali già esistenti. L’articolo 11, comma 1, del decreto-legge stabilisce infatti che, se un rapporto contrattuale pubblico o privato è stato instaurato prima del 3 agosto 2026 utilizzando una carta d’identità cartacea per identificare il contraente, quel documento continua a produrre effetti ai soli fini di quel rapporto sino alla naturale scadenza indicata sul documento stesso. In altri termini, la perdita di efficacia della carta cartacea prevista dal Regolamento europeo non incide automaticamente sulla validità dei rapporti giuridici già costituiti. Il contratto continua regolarmente e non è necessario procedere ad una nuova identificazione esclusivamente perché il documento cartaceo ha cessato di essere valido come documento di espatrio o come titolo ordinariamente utilizzabile per nuove identificazioni.

Le conseguenze pratiche sono tutt’altro che marginali. Rimangono pienamente operative, ad esempio, le identità digitali SPID già associate ad una carta d’identità cartacea, così come continuano ad essere validi tutti i rapporti bancari, assicurativi o contrattuali nei quali il documento era stato utilizzato al momento della sottoscrizione. Diversamente, dal 3 agosto 2026 la carta cartacea non potrà più essere impiegata per aprire nuovi rapporti contrattuali né per attivare nuove identità digitali, poiché in tali casi si rende necessaria una nuova identificazione del soggetto.

Ben diversa è invece la disciplina contenuta nel comma 2 dell’articolo 11, che introduce una disposizione eccezionale destinata a gestire la fase transitoria fino al 31 gennaio 2027.

Qui non si parla di rapporti già instaurati, ma di tutte quelle attività nelle quali il cittadino deve essere identificato ogni volta che accede al servizio. In questo periodo transitorio, qualora la carta cartacea non abbia ancora raggiunto la scadenza originariamente indicata e sia in buono stato di conservazione, essa potrà continuare ad essere utilizzata per consentire l’esercizio di diritti fondamentali o l’accesso a servizi essenziali.

La nota elenca una serie di esempi particolarmente significativi: accesso alle prestazioni sanitarie, ai servizi previdenziali e assistenziali, ritiro della corrispondenza, notificazione di atti giudiziari, rilascio di esenzioni ticket, operazioni bancarie e postali, riscossione della pensione, rapporti con le pubbliche amministrazioni e con le rappresentanze diplomatico-consolari italiane all’estero, nonché con tutti i gestori di pubblici servizi. Si tratta di una previsione chiaramente ispirata all’esigenza di evitare che i ritardi inevitabilmente connessi al rilascio della CIE possano comprimere l’esercizio di diritti costituzionalmente garantiti.

La nota offre anche una riflessione piuttosto interessante. Il Governo ricorda infatti che il nostro ordinamento già conosce ipotesi nelle quali un documento formalmente non più valido continua comunque ad essere idoneo all’identificazione personale. Viene richiamata, ad esempio, la disciplina elettorale che consente l’identificazione dell’elettore anche mediante carta d’identità scaduta, purché il documento sia ancora idoneo ad assicurare la certa identificazione del titolare. L’elemento decisivo, dunque, non è tanto la permanenza della validità amministrativa del documento, quanto la sua concreta capacità di identificare con certezza la persona.

La nota precisa inoltre che l’utilizzabilità residuale della carta cartacea opera esclusivamente sul territorio nazionale e presso le rappresentanze diplomatico-consolari italiane all’estero. Per quanto riguarda invece l’espatrio, dal 3 agosto 2026 la carta cartacea non potrà più essere utilizzata, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento.

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