Un protocollo approvato dalla Provincia Autonoma di Trento chiarisce ruolo e attività della Polizia Locale
Di Mavino Michele
Con la deliberazione della Giunta provinciale n. 955 del 25 giugno 2026, la Provincia autonoma di Trento ha approvato un nuovo Protocollo d’intesa destinato a disciplinare in maniera uniforme le procedure relative agli Accertamenti Sanitari Obbligatori (ASO) e ai Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO). Non si tratta di un semplice aggiornamento formale della disciplina già recepita nel 2010, ma di un documento che recepisce le più recenti evoluzioni giurisprudenziali e organizzative, con l’obiettivo di definire ruoli, responsabilità e modalità operative condivise tra tutti i soggetti coinvolti, cioè Comuni, Polizia locale, Azienda sanitaria, Autorità giudiziaria, Commissariato del Governo e Tribunali.
Dal documento traspare chiaramente la volontà di superare le disomogeneità operative che negli anni hanno caratterizzato l’esecuzione degli ASO e dei TSO. La gestione di questi procedimenti coinvolge contemporaneamente esigenze sanitarie, amministrative, giuridiche e di ordine pubblico, rendendo indispensabile una chiara delimitazione delle competenze di ciascun soggetto istituzionale.
Il Protocollo rappresenta uno dei primi esempi di attuazione organica della sentenza n. 76 del 2025 della Corte costituzionale, che ha profondamente modificato le garanzie procedimentali previste durante il TSO.
Come noto, la Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittima la disciplina nella parte in cui non assicurava alla persona sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio il diritto di essere preventivamente ascoltata dal Giudice tutelare prima della convalida dell’ordinanza sindacale.
Il nuovo documento recepisce integralmente tali principi, prevedendo una procedura dettagliata che disciplina la comunicazione dell’ordinanza alla persona interessata, l’organizzazione dell’audizione davanti al Giudice tutelare, le modalità di collegamento, generalmente mediante videoconferenza, il ruolo del personale sanitario durante l’audizione ed i rapporti organizzativi tra Comune, Tribunale e Azienda sanitaria.
Uno degli aspetti maggiormente apprezzabili del Protocollo riguarda il richiamo alla natura sostanziale dell’ordinanza sindacale. Troppo spesso, nella prassi amministrativa, l’ordinanza di TSO viene percepita come un mero atto conseguenziale rispetto alle certificazioni mediche. Il documento ribadisce invece che il Sindaco, quale autorità sanitaria locale ai sensi degli articoli 33 e seguenti della legge n. 833/1978, è chiamato ad assumere una decisione propria, esercitando un’autonoma responsabilità amministrativa. Il Protocollo arriva addirittura ad auspicare che ogni Comune organizzi un sistema di reperibilità del Sindaco o dell’assessore delegato, proprio per garantire l’emissione tempestiva delle ordinanze.
È un passaggio che valorizza il ruolo dell’autorità sanitaria comunale e richiama gli enti locali ad una maggiore organizzazione interna.
Polizia locale: competenze finalmente definite con chiarezza
Per quanto riguarda il ruolo della Polizia locale il Protocollo chiarisce un principio apparentemente ovvio, e cioè che la Polizia locale non svolge funzioni sanitarie, ma esercita attività di polizia amministrativa finalizzate all’esecuzione dell’ordinanza del Sindaco. Viene quindi ribadita la netta distinzione tra competenza sanitaria, che rimane integralmente in capo ai medici e agli operatori sanitari e competenza coercitiva, attribuita alla Polizia locale quando risulti necessario superare l’opposizione della persona destinataria del provvedimento.
Il documento evidenzia inoltre come l’intervento della Polizia locale non debba essere considerato residuale o eventuale, bensì contestuale rispetto all’intervento sanitario, attraverso una collaborazione continua ma nel pieno rispetto delle reciproche competenze.
Si tratta di un’impostazione particolarmente condivisibile, perché evita sia indebite interferenze del personale sanitario nelle attività di polizia sia, al contrario, improprie invasioni della Polizia locale nelle valutazioni cliniche.
Tra le previsioni più interessanti del Protocollo merita una particolare attenzione quella riguardante il trasferimento della persona sottoposta ad ASO o TSO verso il luogo di cura, soprattutto quando la struttura sanitaria competente si trova al di fuori del territorio del Comune che ha emesso l’ordinanza.
Il documento afferma espressamente che, qualora il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) individuato per l’esecuzione del trattamento sia ubicato fuori dal territorio di competenza del Corpo di polizia locale intervenuto, gli operatori accompagnano comunque la persona fino alla struttura sanitaria, senza che sia necessario richiedere alcuna preventiva autorizzazione o effettuare comunicazioni al Commissariato del Governo. Ancora più significativo è il successivo chiarimento secondo cui gli operatori della Polizia locale, qualora siano armati, sono pienamente legittimati al porto dell’arma anche fuori dal territorio di competenza, proprio in quanto tale spostamento costituisce parte integrante dell’esecuzione dell’ordinanza sindacale di ASO o TSO.
Si tratta di una precisazione tutt’altro che marginale. Nella pratica operativa, infatti, non sono mancati dubbi circa la possibilità per gli appartenenti alla Polizia locale di mantenere l’arma in dotazione durante trasferimenti extraterritoriali legati all’esecuzione di un TSO. Il Protocollo supera tali incertezze riconoscendo che l’accompagnamento del paziente costituisce un’attività direttamente riconducibile alle funzioni di polizia amministrativa sanitaria attribuite al Sindaco quale autorità sanitaria locale e che, proprio per questo motivo, l’operatore conserva la piena legittimazione al porto dell’arma anche al di fuori del territorio comunale.
Viene infine istituito un Tavolo tecnico permanente incaricato di monitorare l’applicazione delle procedure, raccogliere le criticità operative e proporre eventuali modifiche. Contestualmente viene previsto un programma stabile di formazione rivolto agli operatori della Polizia locale, delle Forze dell’ordine e del personale sanitario.









