Quesito validato: Smart working e polizia locale

Italian Policeman in Uniform Controlling Road Traffic in The Cit
San Remo, Italy - June 10, 2018: Italian Policeman (Polizia Locale) in Uniform Controlling Road Traffic in The City Center of San Remo, Liguria, Italy

Di Francesco De Santis

E’ giuridicamente corretto escludere gli operatori della polizia locale dalla possibilità di svolgere parte della propria attività in smart working, indipendentemente dall’accertamento della mansioni a cui sono assegnati?

RISPOSTA:

A mio avviso, no. un’esclusione aprioristica e generalizzata di tutto il personale della polizia locale dal lavoro agile, fondata esclusivamente sul profilo professionale di appartenenza e senza una verifica delle attività concretamente svolte, è giuridicamente molto discutibile.

Il punto centrale è che la disciplina contrattuale non ragiona per “corpi” o profili professionali, ma per processi e attività lavorative. L’art. 63 del CCNL Funzioni Locali 16 novembre 2022 definisce infatti il lavoro agile come possibile modalità di effettuazione della prestazione «per processi e attività di lavoro» in presenza dei necessari requisiti organizzativi e tecnologici. Spetta all’amministrazione individuare i criteri generali per stabilire quali attività siano compatibili con tale modalità.

La disciplina contrattuale più recente è, se possibile, ancora più significativa. Il CCNL Funzioni Locali 2022-2024 del 23 febbraio 2026 prevede che l’adesione al lavoro agile sia consentita, in linea generale, a tutti i lavoratori, mentre continua a rimettere alle relazioni sindacali i criteri per l’individuazione dei processi e delle attività lavorative interessate.

Il problema dell’esclusione della polizia locale

È evidente che una parte rilevante dell’attività della polizia locale è strutturalmente incompatibile con il lavoro agile: pattugliamento, pronto intervento, rilievo dei sinistri, polizia stradale, sopralluoghi, attività di controllo del territorio, servizi in turno e, più in generale, tutte le prestazioni che richiedono la presenza fisica dell’operatore. Su questo non credo possano esservi particolari dubbi.

Ma da ciò non consegue automaticamente che qualsiasi attività svolta da un appartenente alla polizia locale sia incompatibile con il lavoro agile. Pensiamo, ad esempio, ad operatori stabilmente o prevalentemente assegnati alla gestione dei verbali, al contenzioso, alla predisposizione di memorie difensive, alla gestione delle richieste di accesso agli atti, alle attività amministrative in materia di videosorveglianza, all’elaborazione di statistiche, alla predisposizione di atti, relazioni o ordinanze, alla gestione di procedimenti amministrativi o ad altre attività di back office integralmente digitalizzate.

In questi casi la domanda giuridicamente corretta non dovrebbe essere: «Il dipendente appartiene alla polizia locale?»

ma: «Il processo o l’attività concretamente svolta è compatibile con il lavoro agile?»

È una differenza, a mio parere, decisiva. Il CCNL non prevede un’esclusione soggettiva della polizia locale. Non mi risulta, nella disciplina del comparto Funzioni Locali, una norma che escluda in quanto tale il personale della polizia locale dal lavoro agile. Anzi, è interessante osservare come il CCNL, quando intende attribuire rilievo alla specificità delle «funzioni infungibili della polizia locale», lo faccia espressamente in altre disposizioni. Il nuovo CCNL utilizza proprio questa formulazione nella disciplina delle assunzioni a tempo determinato.

La peculiarità delle funzioni di polizia locale non può essere trasformata automaticamente in una presunzione assoluta di non remotizzabilità di qualsiasi attività svolta dal personale appartenente al Corpo o Servizio. Del resto, anche la legge n. 81/2017 costruisce il lavoro agile come una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro e non come un istituto riservato a determinate categorie professionali.

Una disposizione regolamentare del tipo «Sono esclusi dal lavoro agile tutti gli appartenenti alla polizia locale» senza ulteriori specificazioni, potrebbe essere contestata sotto il profilo della ragionevolezza, della coerenza con la disciplina contrattuale e del corretto esercizio del potere organizzativo. Il problema non è affermare che le attività operative siano incompatibili con lo smart working. Il problema è introdurre una presunzione assoluta basata sul profilo soggettivo del dipendente, evitando completamente l’analisi delle mansioni, dei processi e delle attività effettivamente assegnate.

Ritengo molto più solida una disciplina che escluda i processi e le attività che richiedono la presenza fisica, l’impiego in servizi esterni, l’inserimento in turni operativi o l’utilizzo costante di strumentazioni non remotizzabili. Una simile formulazione può certamente determinare, di fatto, l’esclusione della maggior parte degli operatori di polizia locale. Ma l’esclusione deriverebbe dalla natura dell’attività, non dall’appartenenza alla polizia locale.

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