Si apre in una nuova scheda

Video – Progressioni verticali, conflitto d’interesse, valutazione dei titoli e procedimento disciplinare

Pillole video

Di Francesco De Santis

Il Tar Campania-Napoli, sezione IV, con la sentenza 16 giugno 2026, n. 3810, ha chiarito che la previsione nel Piao delle progressioni tra le aree «in deroga» non costituisce un obbligo per l’amministrazione, ma una facoltà organizzativa speciale. L’ente può quindi scegliere di non attivare la procedura transitoria e di ricorrere invece alla progressione verticale ordinaria. Questa discrezionalità, però, non può trasformarsi in arbitrio. La scelta deve essere sostenuta da un’istruttoria coerente con le esigenze organizzative, le risorse disponibili, i profili professionali necessari e la finalità della disciplina transitoria, che resta quella di valorizzare le professionalità interne. Il giudice amministrativo non può sostituirsi all’ente...

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