Può essere condotto dal trasgressore fino al luogo di custodia. Il Consiglio di Stato conferma la circolare ministeriale.
Di Michele Mavino
Una pronuncia significativa per l’attività quotidiana degli organi di polizia stradale chiarisce definitivamente (almeno sul piano della giustizia amministrativa) uno degli aspetti più discussi della nuova disciplina dei veicoli privi di copertura assicurativa.
Con la sentenza n. 6201/2026, pubblicata il 3 agosto 2026, il Consiglio di Stato, Sezione III, ha respinto l’appello proposto dall’Associazione Nazionale Centri Soccorso Autoveicoli (A.N.C.S.A.) e da Italsoccorso s.r.l. contro la sentenza del TAR Lazio n. 20039/2024.
Al centro della controversia vi era la circolare del Ministero dell’Interno n. 300/STRAD/1/0000004054.U/2024/204 dell’8 febbraio 2024, emanata a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 22 novembre 2023, n. 184 alla disciplina dell’assicurazione obbligatoria dei veicoli. In particolare, le ricorrenti contestavano la parte della circolare nella quale viene ammesso che il veicolo sequestrato perché privo di copertura assicurativa possa essere condotto dallo stesso trasgressore fino al luogo individuato per la custodia.
Come noto, l’art. 193, comma 4, del Codice della strada stabilisce che, una volta accertata la mancanza della copertura assicurativa, l’organo accertatore ordina che la circolazione del veicolo sia immediatamente fatta cessare e che lo stesso sia «prelevato, trasportato e depositato» in un luogo non soggetto a pubblico passaggio.
Secondo le imprese ricorrenti, proprio l’impiego dei termini prelevato e trasportato dimostrerebbe che il veicolo non possa più muoversi autonomamente dopo l’accertamento della violazione. L’unica soluzione compatibile con la disposizione sarebbe quindi il trasporto mediante carroattrezzi. La tesi aveva conseguenze pratiche ed economiche evidenti, perchè ammettere che il conducente possa portare personalmente il mezzo fino al luogo di custodia riduce gli interventi degli operatori del soccorso stradale. Ed è proprio su questo punto che il Consiglio di Stato fornisce una risposta di particolare interesse.
Il punto di partenza della decisione è rappresentato dalle modifiche apportate dal d.lgs. 184/2023, con il quale è stata recepita la direttiva UE 2021/2118. La modifica ha introdotto nell’ambito del Codice delle assicurazioni private una disciplina destinata ad incidere direttamente sull’interpretazione dell’art. 193 CdS.
L’art. 122-bis, comma 1, del d.lgs. 209/2005 stabilisce infatti, espressamente in deroga all’art. 122 dello stesso Codice delle assicurazioni e all’art. 193 CdS, che i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione e quelli il cui uso sia vietato, temporaneamente o permanentemente, in forza di una misura adottata dall’autorità competente, non sono soggetti all’obbligo assicurativo. È questo il passaggio normativo sul quale poggia l’intero ragionamento del Consiglio di Stato. Una volta sottoposto a sequestro, infatti, il veicolo entra in una condizione giuridica differente rispetto a quella nella quale si trovava pochi istanti prima, quando circolava abusivamente senza assicurazione.
Secondo il Consiglio di Stato, la circolare ministeriale non ha introdotto arbitrariamente una deroga all’art. 193 CdS. Si è limitata, invece, a esplicitare le conseguenze di una deroga già introdotta dal legislatore attraverso l’art. 122-bis del Codice delle assicurazioni. Il Collegio afferma che, per effetto della nuova normativa, ai veicoli ritirati dalla circolazione per mancanza di assicurazione trovano applicazione le disposizioni dell’art. 213, commi 1 e 2, CdS, con conseguente possibilità di conduzione del mezzo presso il luogo di custodia direttamente da parte della persona alla quale è stato affidato, senza necessità di ricorrere obbligatoriamente al carro attrezzi.
È una precisazione molto importante anche sotto il profilo della gerarchia delle fonti. La possibilità di condurre il veicolo non deriva, in altri termini, da una sorta di autorizzazione amministrativa creata dal Ministero in assenza di una base legislativa, ma la circolare svolge semplicemente una funzione interpretativa rispetto al nuovo quadro normativo.
Va precisato che la pronuncia non afferma che il conducente abbia un diritto incondizionato a riprendere il veicolo e raggiungere autonomamente il luogo di custodia. La possibilità deve essere valutata e governata dall’organo accertatore nell’ambito delle modalità di esecuzione del sequestro.
Nessun “diritto al carroattrezzi” per il custode
La sentenza presenta anche un secondo profilo interessante.
Il TAR aveva dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di una posizione giuridica qualificata delle imprese ricorrenti e il Consiglio di Stato conferma questa impostazione. Secondo Palazzo Spada, la convenzione prevista dall’art. 214-bis CdS non attribuisce al custode acquirente un diritto ad ottenere l’affidamento di un determinato numero di veicoli, né tantomeno un diritto all’esecuzione del relativo trasporto mediante carroattrezzi.
La convenzione determina essenzialmente l’obbligo di accettare la custodia quando questa viene commissionata dall’autorità competente. Soltanto con l’accettazione concreta della custodia nasce il diritto alla remunerazione del servizio. Il Consiglio di Stato è ancora più esplicito nel precisare che non sussiste, in capo ai custodi, né un diritto soggettivo né un interesse legittimo all’affidamento del veicolo o all’intervento del carroattrezzi. L’eventuale diminuzione del numero dei veicoli affidati rappresenta soltanto un interesse economico eventuale, qualificabile come interesse semplice o di mero fatto.










