Per la Cassazione non serve il sequestro del telefono.
Di Michele Mavino
Con la sentenza n. 24803/2026, depositata il 2 luglio 2026, la Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione affronta il tema dell’acquisizione della messaggistica elettronica nell’ambito di un procedimento per atti persecutori e violazione del provvedimento cautelare ex art. 387-bis c.p. La questione è di notevole interesse, perchè sempre più spesso denunce e querele sono accompagnate da screenshot di messaggi WhatsApp, Telegram, Messenger o di altre piattaforme. Il problema è stabilire se tali immagini possano essere direttamente acquisite dalla polizia giudiziaria oppure se, trattandosi di corrispondenza, sia necessario procedere attraverso le forme previste dal codice di procedura penale, ed in particolare mediante il sequestro previsto dall’art. 254 c.p.p.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, la difesa aveva sostenuto proprio questa seconda tesi, ritenendo che i messaggi dovevano essere considerati corrispondenza e, conseguentemente, la loro acquisizione attraverso semplici screenshot, senza verifica da parte della polizia giudiziaria sui dispositivi dai quali provenivano, avrebbe dovuto comportarne l’inutilizzabilità.
La Suprema Corte respinge però questa impostazione, introducendo una distinzione fondamentale. La Cassazione non mette in discussione il principio secondo il quale anche la messaggistica elettronica già ricevuta e conservata sul dispositivo costituisce corrispondenza. Sul punto viene espressamente richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 170/2023. Ciò che cambia, tuttavia, è il modo in cui l’autorità investigativa entra in possesso della comunicazione. Nel caso concreto non era stata la polizia giudiziaria ad accedere autonomamente al telefono o alla corrispondenza dell’indagato, visto che gli screenshot erano stati consegnati da uno dei soggetti che aveva direttamente partecipato alla conversazione.
Questo passaggio rappresenta il nucleo centrale della decisione. Secondo la Corte, la tutela costituzionale della segretezza delle comunicazioni prevista dall’art. 15 Cost. protegge essenzialmente gli interlocutori dalle intrusioni arbitrarie di soggetti terzi. Diversa è la situazione nella quale sia lo stesso destinatario della comunicazione a documentarla e successivamente a metterla a disposizione dell’autorità giudiziaria.
La Cassazione recupera i principi elaborati dalle Sezioni Unite nella nota sentenza Torcasio n. 36747/2003 in materia di registrazione delle conversazioni da parte di uno degli interlocutori. In quel caso era stato chiarito che la registrazione effettuata da chi partecipa alla conversazione non costituisce intercettazione, ma rappresenta la memorizzazione di un fatto storico, utilizzabile come documento ai sensi dell’art. 234 c.p.p. La logica viene ora sostanzialmente applicata anche alle chat.
Se una persona riceve un messaggio, può conservarlo, fotografarlo attraverso uno screenshot e, quando ciò sia funzionale alla tutela di un proprio diritto, consegnarlo agli investigatori. Non si verifica, in questo caso, quell’intrusione di un soggetto estraneo nella comunicazione che rende necessarie le specifiche garanzie previste per l’acquisizione della corrispondenza.
La Corte richiama inoltre un proprio precedente molto recente, Cass. pen., Sez. V, n. 11743 del 28 febbraio 2025, secondo il quale gli screenshot forniti agli investigatori dalla stessa persona offesa non pongono un problema di violazione della segretezza della corrispondenza, proprio perché l’immagine della conversazione non viene acquisita da un soggetto estraneo, ma consegnata da uno dei partecipanti.
Interessante anche il passaggio relativo alla privacy. La consegna della conversazione non costituisce automaticamente una diffusione illecita dei dati personali quando avviene per finalità probatorie e per la tutela di un diritto proprio. Nel caso concreto la persona offesa aveva infatti consegnato gli screenshot agli investigatori proprio allo scopo di documentare le condotte subite.
Il principio ha ricadute molto concrete sull’attività quotidiana della polizia giudiziaria. Pensiamo alle denunce per stalking, minacce, molestie, violenza domestica, truffe, estorsioni o diffamazioni commesse attraverso strumenti telematici. La persona offesa può presentarsi presso un comando mostrando sul proprio smartphone una conversazione WhatsApp e consegnarne gli screenshot. Non è necessario, per il solo fatto che si tratti di corrispondenza elettronica, sequestrare il dispositivo o ottenere preventivamente un decreto del pubblico ministero ex art. 254 c.p.p. Questo, però, non significa che lo screenshot debba essere acquisito in maniera acritica. Occorre infatti tenere distinto il problema della legittimità dell’acquisizione da quello dell’autenticità, provenienza e attendibilità del documento. La sentenza stessa evidenzia che, nel caso concreto, gli screenshot erano stati riconosciuti dall’imputato, che ne aveva sostanzialmente ammesso la paternità, ed erano stati inoltre acquisiti con l’accordo delle parti.










