Attività agricola lecita o smaltimento di rifiuti?
Di Giovanni Paris
Analizziamo la sentenza n. 31902/2026 della Cassazione Penale riguardante la disciplina giuridica dell’abbruciamento dei residui vegetali agricoli. Viene chiarito che tale pratica è considerata un’attività agricola lecita solo se rispetta rigorosi criteri volumetrici, come il limite di tre metri steri per ettaro, e specifiche modalità di esecuzione nel luogo di produzione.
Qualora vengano violati questi parametri o i divieti regionali legati al rischio incendi, la condotta si configura come gestione illecita di rifiuti, comportando potenziali sanzioni penali. Viene inoltre fornita una guida operativa per la Polizia Locale, dettagliando le procedure necessarie per l’identificazione dei materiali, la misurazione dei cumuli e la verifica della conformità normativa. Si sottolinea che, nonostante la sussistenza del reato, il giudice può applicare l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto in presenza di condotte occasionali e di modesta entità.
Di seguito l’analisi giuridica, le diapositive e le infografiche.










