Si apre in una nuova scheda

La nota ANCI sulla legge di conversione del Decreto Legge P.A.

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Di Stefano MANINA

Come già fatto in occasione della promulgazione del Decreto Legge mettiamo a disposizione dei nostri lettori la nota sintetica dell’Anci al Decreto-legge n. 144 del 7 agosto 2026, recante: “Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile” convertito in Legge 5 ottobre 2026 n. 174.

La nota si occupa di vari temi dal personale, agli investimenti con le proroghe per piccole opere (monitoraggio al 2027) e medie opere (31/12/2026, penale 1%), al dissesto finanziario con le anticipazioni a regime per la liquidazione e il bilancio riequilibrato entro tre mesi. Fino al sociale con 187,5 milioni per progetti esclusi dal PNRR e alla riscossione, con l’AMCO obbligatoria per gli enti sotto la soglia del 35%.

La stessa in premessa evidenzia il rammarico dell’Anci espresso per il fatto che durante l’iter parlamentare della legge di conversione, le più importanti ed urgenti proposte emendative dell’Associazione non abbiano trovato accoglimento.

Su tutte le proposte in materia di personale come, ad esempio, quelli sulla possibilità di rinnovo degli incarichi dirigenziali ex articolo 110 TUEL oggi impedita da pronunce giurisprudenziali o di proroga dei maggiori spazi di utilizzo degli stessi come prevista dal Pnrr.

Inoltre, nessuna soluzione è stata trovata per risolvere questioni annose come  l’inquadramento del personale educativo e scolastico, sul trattamento economico accessorio durante il periodo di ferie o per incentivare il personale che gestisce le entrate comunali.

Ma i Sindaci non si arrendono e promettono di riproporre queste questioni in occasione dei prossimi provvedimenti che verranno presentati in Parlamento ad iniziare dalla prossima Legge di Bilancio.

Ripercorrendo quindi la nota Anci per quanto riguarda i Comuni e la Polizia Locale queste risultano essere le novità più impattanti che di fatto non sono state modificate nella sostanza durante l’iter di conversione in legge.

✓ Disciplina delle ferie (Art. 1, commi 1 e 2)

Anci sottolinea come la norma introduce alcune importanti novità in materia di ferie del personale della pubblica amministrazione, sotto due distinti profili: quello del divieto di monetizzazione, e quello relativo al trattamento economico da corrispondere nelle giornate di ferie.

Relativamente alla monetizzazione delle ferie viene meno il divieto assoluto ed inderogabile di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi delle ferie non fruite per il personale della P.A.

In particolare viene introdotta una procedimentalizzazione dell’obbligo del datore di lavoro di mettere il dipendente in condizione di fruire delle ferie nei termini stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi garantendogli di fruire pienamente di tale diritto.

Con la nuova formulazione del divieto di monetizzazione  da un lato viene mitigato il divieto assoluto di monetizzazione delle ferie, dall’altro viene formalizzato un chiaro onere della prova in capo al dirigente, di aver messo il personale in condizione di fruire in tempo utile delle ferie spettanti.

La nota chiarisce che le nuove regole si applicano ai periodi di ferie maturati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

✓ Superamento e semplificazione dei vincoli finanziari alla spesa del personale (Art. 2, comma 1).

La novità consente di superare la stratificazione normativa dei vincoli finanziari alla spesa di personale, eliminando, per tutti i Comuni, il tetto alla spesa di personale posto da una legge di bilancio vecchia di oltre 20 anni.

Si chiarisce infatti che tutti i Comuni Italiani non sono più tenuti ad applicare l’ulteriore vincolo previsto dai commi 557, 557-quater e 562 della legge n. 296/2006.

In questo modo si dà piena attuazione al principio di sostenibilità finanziaria della spesa di personale, in modo da garantire una piena autonomia nella gestione della spesa del personale come leva datoriale, agli enti che presentano bilanci caratterizzati da una ridotta rigidità strutturale.

La nota sottolinea come questa innovazione non incide solo nella prospettiva delle assunzioni di personale, ma consegna agli enti maggiori margini di autonomia su tutte le possibili opzioni di spesa attivabili nell’ambito dei margini di sostenibilità finanziaria disponibili.

Su tutte sarà pienamente applicabile la facoltà di incremento delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa in attuazione del D.L. n. 25/2025.

✓ Graduatorie del personale di polizia locale (Art. 2, comma 9)

La norma prevede che fino al 31 dicembre 2028, il termine di validità delle graduatorie concorsuali per le assunzioni nella Polizia Locale avrà una validità estesa a quattro anni.

✓ Misure urgenti in materia di riscossione locale (Art. 25)

La norma modifica ed amplia le disposizioni in materia di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie degli enti locali, già inserite nella legge di bilancio 2026.

Le funzioni e le modalità di intervento della società AMCO-Asset management Company Spa sono ora maggiormente dettagliate.

In particolare gli enti locali potranno affidare direttamente la riscossione coattiva al nuovo soggetto.

Invece al ricorrere di determinate condizioni di scarsa efficacia delle modalità fin qui praticate dagli enti locali, il ricorso ad AMCO sarà obbligatorio per un periodo di almeno 5 anni.

I crediti affidati restano nella titolarità degli enti impositori e la modalità di intervento di AMCO si concretizza nel coordinamento del ricorso ai concessionari privati iscritti attraverso procedimenti di evidenza pubblica in grado di valorizzare requisiti tecnico-professionali impegnativi e modalità efficienti di gestione operativa.

Anci chiarisce che La responsabilità della riscossione va in capo ad AMCO, alla quale gli enti “possono affidare” i propri crediti, anche se i soggetti incaricati “agiscono come concessionari” della riscossione coattiva delle entrate a loro volta affidate da AMCO tramite gara

L’effettiva operatività di AMCO resta però ancorata al decreto attuativo del MEF, d’intesa con la Conferenza Stato-Città, che dovrà stabilire “le modalità di attuazione”, con particolare riferimento alle convenzioni, ai connessi aspetti della remunerazione del servizio e dei tempi per il riversamento delle riscossioni di pertinenza di ciascun ente locale, nonché alle modalità di gestione degli enti diversi dai Comuni ai fini dell’obbligo di affidamento e alle modalità di monitoraggio dell’operato di AMCO e del funzionamento del nuovo sistema, con la costituzione di un apposito comitato presso il Mef.

AMCO viene investita di poteri di accesso alle informazioni utili ai fini della gestione della riscossione in tutto analoghi a quelli dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

La norma assicura inoltre la circolazione delle informazioni a favore degli operatori incaricati.

IN ALLEGATO LA NOTA ANCI

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