di Stefano MANINA
Il foglio rosa per la patente di guida di categoria B non consente la guida di ciclomotori e motocicli.
E’ quanto ha chiarito il Ministero dei Trasporti con la circolare 3°678 del 9 ottobre 2026
Il Ministero ha infatti precisato che quanto previsto dall’articolo 122, comma 2, del Codice della Strada, che disciplina le esercitazioni di guida dei candidati al conseguimento della patente di categoria B, deve essere interpretato e letto in coordinamento con le disposizioni recate dal Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59.
E l’’allegato II, punto 5.2, del citato decreto stabilisce che i veicoli impiegati per lo svolgimento della prova pratica di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimentodella patente di categoria B devono rispondere a specifici requisiti minimi.
Ovvero deve trattarsi di un veicolo a quattro ruote appartenente alla categoria B e capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h.
Ne consegue che l’esercitazione alla guida deve essere limitata esclusivamente ai veicoli idonei allo svolgimento della prova pratica prevista per il conseguimento della patente richiesta.
Alla luce di ciò appare quindi chiaro e ineludibile che l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida rilasciata all’aspirante al conseguimento della patente di categoria B non consenta la conduzione di tutti i veicoli che la medesima patente abilita a guidare una volta conseguita sul territorio nazionale, compresi quelli rientranti nelle categorie AM e A1.
Con la conseguenza che in caso di controllo da parte degli organi di polizia stradale il soggetto risulterà condurre il motociclo o il ciclomotore non essendo titolare della richiesta patente di guida incorrendo così nelle sanzioni previste dall’articolo 116 CdS.
IN ALLEATO LA CIRCOLARE DEL MIT










