Di Michele Giuliano Perrone
È di qualche giorno fa’ la notizia di una sentenza della Corte di Cassazione, destinata a far scuola tra gli “addetti ai lavori” e i cultori del diritto. Difatti con la sentenza, n. 34848 del 29 settembre, i giudici dell’ Alta Corte, tornano sull’argomento “della rinnovazione della prova dichiarativa”. La Corte d’Appello di Brescia, aveva in buona sostanza, confermato l’ assoluzione di due poliziotti imputati anche in ambito civile, applicando al caso trattato nella valutazione tra il “nesso causale e le prove accusatorie”, con il principio “dell’ oltre ogni ragionevole dubbio”, piuttosto che il criterio utilizzato in ambito civile del “più probabile che non”.
L’ INCIPIT DELLA STORIA
Il caso analizzato in queste righe ed oggetto della sentenza, riguarda due operatori appartenenti alla Polizia di Stato, già assolti in primo grado di giudizio per non aver commesso il fatto. L’ accusa mossa nei loro confronti, riguardava un loro intervento in una lite, dove il soggetto fermato, li accusava di avergli cagionato plurime fratture craniche con postumo stato comatoso e malattia insanabile provocata dall’ evento.
L’AZIONE CIVILE
A seguito di sentenza assolutoria degli imputati, il pubblico ministero, non l’ aveva impugnata ma, rivendicava in sede civile ai fini di risarcimento dei danni subiti dalla parte offesa, una diversa decisione, perché era stato nominato nel contempo suo amministratore di sostegno.
LA RICOSTRUZIONE DELLA CORTE D’APPELLO
Analizzati gli atti del fascicolo procedurale, la Corte d’Appello di Brescia, aveva emesso la sentenza di una piena assoluzione per gli imputati. Successivamente, nel motivare la propria decisione, la stessa Corte, aveva ipotizzato “ che le lesioni causate al soggetto fermato, potevano essere verosimilmente compatibili con le manovre salvavita effettuate da alcuni soccorritori che le avevano utilizzate in pronto soccorso, anziché, imputabile alla traduzione del fermato, presso gli uffici di Polizia, nel veicolo di servizio da parte degli agenti.
IL FOCUS SULLA SENTENZA
Secondo quanto si apprende nella motivazione della sentenza deliberata dagli “ermellini”, il giudice in prima istanza, avrebbe dovuto ipotizzare che “una nuova ricostruzione causale della questione trovasse un fondamento, nel materiale acquisito. La rinnovazione della prova, non può essere automatica per il sol fatto che il giudice ipotizzi al fatto costituente reato, una spiegazione diversa, ma la stessa, deve ritenersi necessaria nel caso in cui emergano nuove prove a sostegno di una diversa ipotesi di causalità.
IL RIGETTO DELLA SENTENZA IMPUGNATA
La Cassazione, annullava la sentenza impugnata e nel contempo, rinviava la questione al giudice civile ai sensi dell’ art. 622 c.p.p., soprattutto per il fatto che l’ assoluzione nella sentenza penale dei poliziotti, era ormai definitiva e non era stata impugnata. Di conseguenza, il rinvio al giudice civile, sortirà effetti esclusivamente di natura civilistica e risarcitoria.
IL PRINCIPIO AQUILIANO
Il principio giuridico aquiliano, è una regola giuridica, in base alla quale, “chiunque cagiona ad altrui un danno ingiusto in considerazione di un fatto colposo o doloso, è obbligato a risarcirlo. Il principio de quo, è disciplinato dall’ art. 2043 del codice civile. Il termine giuridico, trova la sua genesi, dalla “lex Aquilia”, (una legge romana introdotta dal tribuno Caio Aquilio). Il principio cardine di questa materia inoltre, può essere riassunto con il brocardo “Neminem laedere”, ossia non arrecare danno al altri.
L’ARTICOLO 622 C.P.P.
L’articolo 622 codice di procedura penale, rubricato come “ Annullamento della sentenza ai soli effetti civili”, prevede e stabilisce che, quando la Corte di Cassazione annulla una sentenza penale limitatamente ai capi o alle disposizioni che riguardano l’ azione civile, o in alternativa accoglie il ricorso della parte civile contro una sentenza di proscioglimento dell’ imputato, dispone, il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. I punti cardine dell’ articolo summenzionato, prevedono:
- Il salvataggio degli effetti penali, ossia, l’annullamento della Cassazione, riguarda solo le conseguenze civili (ristoro del danno e le restituzioni), mentre i provvedimenti di natura penale restano fermi.
- Rinvio al giudice civile; gli atti vengono trasmessi al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche quando una sentenza penale originaria era inappellabile.
- Regole del processo civile; davanti al giudice civile di appello, si applicano le regole ed i criteri probatori, riservati al processo civile, come ad esempio il criterio causale del “ più probabile che non” che opera per il nesso causale tra condotta e danno.
CONDSIDERAZIONI FINALI
Come abbiamo avuto modo di analizzare in queste righe, la Suprema Corte di Cassazione, ha sancito un principio al quanto fondamentale sui rapporti tra processo penale e quello civile che può essere così sintetizzato: “ dopo che l’ assoluzione penale è diventata irrevocabile, il giudizio prosegue esclusivamente per determinare gli effetti civili” e quantunque il giudice di appello intenda introdurre in giudizio una nuova ricostruzione del nesso di causalità, ha l’ obbligo di rinnovare la prova dichiarativa decisiva su cui si basa il ribaltamento della decisione. Questo orientamento, tutela il principio del giusto processo, e il diritto di difesa dell’ imputato, che assolto in via definitiva a livello penale, debba essere condannato ad un risarcimento danni in sede civile, senza che su una diversa interpretazione dell’ accaduto da parte del giudice, siano vagliate nuove prove e nuove testimonianze.










