Di Michele Mavino
Con l’approvazione definitiva del 13 ottobre della legge delega sul riordino della polizia locale (AS 1903), si apre la revisione della legge quadro n. 65/1986. Dopo quarant’anni, la categoria può ridefinire una collocazione rimasta sospesa tra amministrazione comunale e funzioni di polizia. La sfida riguarda identità, carriere e tutele, oltre alle dotazioni operative, ma dovrà misurarsi con risorse limitate, e con la resistenza di parte della stessa categoria che sperava in un ingresso nel comparto sicurezza.
La delega riconosce la specifica professionalità degli operatori e ridefinisce le funzioni delle polizie di comuni, province e città metropolitane. L’articolo 2 conserva la distinzione costituzionale rispetto alle competenze statali in materia di ordine e sicurezza pubblica, valorizzando il contributo alla sicurezza urbana senza istituire una nuova forza statale.
L’articolo 3 affida alla contrattazione nazionale le figure di agente, sovrintendente, ispettore e commissario, con declaratorie e progressioni. Si tenta così di superare la frammentazione organizzativa, ma senza automatica equivalenza con i ruoli statali: le qualifiche resteranno nelle aree di inquadramento esistenti e nei limiti delle risorse contrattuali. Apposite sezioni negoziali, anche per la dirigenza, dovranno valorizzare le peculiarità del servizio e il trattamento accessorio. Non nasce però un contratto autonomo, né sono previsti finanziamenti generalizzati per carriere e aumenti.
Per i comandanti sono previsti requisiti professionali e formativi e selezioni pubbliche mediante commissioni tecniche, valorizzando l’esperienza maturata nei corpi. L’incarico sarà a tempo determinato, con responsabilità verso il vertice dell’amministrazione nell’attuazione delle direttive sulla sicurezza urbana e nell’organizzazione del servizio.
Le tutele entrano nella disciplina ordinamentale attraverso il riordino dell’assistenza, delle coperture assicurative e infortunistiche, della causa di servizio, dell’equo indennizzo e delle classi di rischio. La valutazione dei rischi dovrà considerare aggressioni, colluttazioni e minacce armate nei servizi stradali, nei trattamenti sanitari obbligatori, nel presidio del territorio e nel contrasto al degrado. Si riconoscono così condizioni operative difficilmente assimilabili a quelle dell’impiegato comunale, ma non lo status di lavoro usurante. Per fatti di servizio legati all’uso di armi o mezzi di coazione fisica, sarà poi possibile ricorrere a un difensore di fiducia a carico dell’ente, alle condizioni e nei limiti finanziari dello stesso.
Il Governo dovrà disciplinare le funzioni di PG e di agente di pubblica sicurezza, confermando al prefetto l’attribuzione di quest’ultima qualifica e precisandone cause ostative e di perdita. Restano i limiti territoriali e delle attribuzioni, con specifiche ipotesi di intervento esterno da regolare.
Il collegamento delle sale operative al 112 e l’accesso regolato al CED del Ministero dell’interno, alla motorizzazione e al PRA miglioreranno l’efficacia del servizio. Armamento, strumenti di autodifesa e telecamere indossabili richiederanno regole, formazione e garanzie sui dati personali. La delega valorizza inoltre le regioni nella formazione, favorisce convenzioni per la sicurezza integrata e lega gli organici alle caratteristiche dei territori, considerando popolazione residente e stagionale.
Resta il nodo delle risorse. L’articolo 6 conferma la neutralità finanziaria, salvo la specifica disciplina delle tutele assistenziali e infortunistiche. Qualifiche, dotazioni e formazione dovranno quindi convivere con i vincoli economici e assunzionali. La delega non è peraltro ancora operativa. Il Governo avrà dodici mesi dall’entrata in vigore per adottare i decreti legislativi, cui potranno seguire correttivi. La prova sarà costruire un’identità riconoscibile, coerente con le responsabilità e autonoma nella propria legittimazione, senza cercarla nell’assimilazione alle altre forze di polizia.










