Si apre in una nuova scheda
Mobilità

La graduatoria non è un serbatoio per future assunzioni.

Di Luca Leccisotti

Nel pubblico impiego esiste una tentazione amministrativa ricorrente: quando una graduatoria c’è, usarla finché respira. È una logica comprensibile, perché consente di evitare nuove procedure, ridurre tempi, alleggerire gli uffici e dare una risposta apparentemente efficiente ai fabbisogni sopravvenuti. Il problema è che non tutte le graduatorie nascono per vivere nel tempo e, soprattutto, non tutte hanno la stessa funzione giuridica. La graduatoria di un concorso pubblico e quella di una procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del d.lgs. 165/2001 non sono parenti strette, anche se a prima vista si assomigliano molto.

Il Dipartimento della Funzione pubblica, con il parere DFP-0039779-A-17/06/2026, ha fissato un principio destinato ad avere effetti molto concreti sulla gestione del personale: la graduatoria formata nell’ambito di una procedura di mobilità volontaria serve esclusivamente a coprire il posto per il quale la procedura è stata indetta e non può essere successivamente utilizzata come una graduatoria concorsuale per coprire ulteriori vacanze. L’unico spazio residuo per lo scorrimento si apre prima della conclusione del procedimento, quando il trasferimento del candidato originariamente individuato non si perfezioni per rinuncia, mancato nulla osta o altra causa impeditiva sopravvenuta.

La distinzione è molto più importante di quanto sembri, perché incide sulla natura stessa dell’istituto. La mobilità volontaria non è un concorso abbreviato, non è una procedura di reclutamento dall’esterno e non è un modo alternativo per costruire una graduatoria riutilizzabile. È una cessione del contratto di lavoro tra amministrazioni, finalizzata a trasferire un dipendente pubblico già in servizio da un ente a un altro. L’art. 30 del d.lgs. 165/2001 non crea un nuovo rapporto, ma consente la prosecuzione di quello esistente presso una diversa amministrazione.

Ed è proprio da questa natura genetica che discende la diversa funzione della graduatoria. Nel concorso pubblico la graduatoria è normalmente destinata a individuare i vincitori e, nei limiti consentiti dalla disciplina vigente, a consentire l’utilizzo degli idonei per ulteriori posti che si rendano disponibili. Nella mobilità volontaria, invece, la graduatoria serve a individuare il dipendente che, tra quelli partecipanti, risponde meglio alle esigenze organizzative collegate a quello specifico posto. Non c’è una vocazione espansiva verso vacanze future, perché il procedimento nasce e si esaurisce attorno a una determinata esigenza organizzativa.

È qui che l’amministrazione deve evitare la scorciatoia più allettante: “abbiamo già una graduatoria, perché rifare tutto?”. Perché quella graduatoria non è nata per quello. Utilizzarla per una posizione diversa o sopravvenuta significherebbe modificare ex post la funzione della procedura, trasformando uno strumento di mobilità in un canale parallelo di reclutamento. Il vantaggio organizzativo immediato sarebbe evidente, ma altrettanto evidente sarebbe il rischio di snaturare l’istituto.

La Funzione pubblica è molto netta sul punto: una volta che il candidato individuato ha perfezionato il trasferimento e prende servizio presso l’amministrazione di destinazione, la procedura è conclusa e la graduatoria perde efficacia. Se, successivamente, si manifesta l’esigenza di coprire un altro posto, l’ente deve attivare una nuova procedura di mobilità oppure utilizzare gli altri strumenti di reclutamento previsti dall’ordinamento.

Questo principio merita di essere letto con attenzione soprattutto negli enti che hanno una programmazione assunzionale dinamica e frequenti vacanze di organico. Il rischio, altrimenti, è quello di utilizzare la mobilità come un archivio di candidati già valutati da richiamare quando serve, magari a distanza di mesi. È comprensibile che l’idea seduca gli uffici del personale: tempi più brevi, meno adempimenti, nessun nuovo avviso, nessuna nuova commissione. Ma la comodità amministrativa non può sostituire il fondamento giuridico della procedura.

La ragione è semplice. La mobilità volontaria è costruita su uno specifico posto, con una certa collocazione organizzativa, determinati contenuti professionali e particolari esigenze dell’ente. La valutazione del candidato è quindi legata a quel fabbisogno. Se il posto cambia, cambia anche il parametro rispetto al quale il candidato era stato ritenuto idoneo o preferibile. Utilizzare automaticamente quella graduatoria per un’altra vacanza significherebbe presumere che la valutazione effettuata allora sia perfettamente trasferibile a un’esigenza nuova, anche se l’amministrazione non ha mai svolto una vera istruttoria su questo punto.

Per questo la differenza con il concorso pubblico non è solo teorica. Nel concorso si seleziona in base a una disciplina generale di accesso e si forma una graduatoria destinata, nei limiti di legge, a produrre effetti anche successivi. Nella mobilità si individua invece il candidato più coerente con un bisogno specifico di trasferimento. Confondere i due modelli significa sovrapporre istituti che rispondono a finalità diverse.

Anche la formula “graduatoria di mobilità” può trarre in inganno. Il fatto che esista un ordine tra i candidati non significa che l’atto abbia la stessa natura e la stessa efficacia temporale di una graduatoria concorsuale. L’ordine serve a stabilire chi debba essere trasferito per quel posto; una volta perfezionato il trasferimento, la funzione dell’atto è consumata. In termini pratici, quella graduatoria non è un magazzino da cui prelevare personale quando si libera una scrivania.

L’unica eccezione ammessa è coerente con questa impostazione e conferma, anziché indebolire, la regola generale. Se il trasferimento del primo candidato non si perfeziona, perché questi rinuncia, perché manca il nulla osta quando ancora necessario, o perché interviene altra causa impeditiva prima della conclusione del procedimento, l’amministrazione può scorrere la graduatoria e individuare il candidato successivo.

Qui lo scorrimento è legittimo perché non si sta utilizzando la graduatoria per un fabbisogno nuovo; si sta semplicemente tentando di portare a compimento la stessa procedura originaria. Il posto resta quello, il fabbisogno resta quello, l’avviso resta quello e la selezione conserva la propria funzione iniziale. È quindi perfettamente coerente passare al secondo candidato per evitare che la procedura diventi inutile.

La linea di confine è temporale e funzionale allo stesso tempo. Finché il procedimento non è concluso, la graduatoria può ancora essere utilizzata per realizzare lo scopo per cui è stata formata. Dopo il perfezionamento del trasferimento, invece, il procedimento si consuma e la graduatoria non può essere riattivata per finalità diverse.

È proprio questa distinzione che dovrebbe guidare gli uffici del personale e i dirigenti competenti, evitando interpretazioni estensive ispirate soltanto dall’esigenza di accelerare le assunzioni. Se la mobilità si chiude con il trasferimento del primo classificato, un posto successivamente vacante richiede una nuova valutazione organizzativa e una nuova procedura, non il recupero automatico di un candidato rimasto idoneo mesi prima.

Sul piano pratico, il principio pone un problema interessante anche rispetto alla programmazione dei fabbisogni. Se un’amministrazione sa già, al momento dell’avvio della mobilità, di dover coprire più posti omogenei, la soluzione corretta non è bandirne uno e sperare poi di utilizzare la graduatoria per gli altri; è costruire sin dall’inizio la procedura in maniera coerente con il numero effettivo dei posti da coprire. Una programmazione corretta evita il contenzioso e soprattutto evita di chiedere alla graduatoria di fare un lavoro per il quale non è stata creata.

In altri termini, se servono tre posti, la procedura deve essere costruita per tre posti. Se ne serve uno, non è prudente immaginare che la graduatoria possa essere tenuta in frigorifero per esigenze future.

La questione incide anche sulla trasparenza nei confronti dei potenziali partecipanti. Chi decide di partecipare a una mobilità lo fa in relazione a un posto specifico, una sede, una struttura, un profilo e un assetto organizzativo. Una successiva utilizzazione della graduatoria per un posto diverso potrebbe significare attribuire effetti a una procedura rispetto alla quale altri dipendenti non avevano avuto interesse a presentare domanda proprio perché le condizioni originarie erano differenti. Una nuova procedura garantisce quindi non soltanto correttezza formale, ma anche effettiva apertura agli eventuali interessati.

La Funzione pubblica, in questo senso, adotta una lettura rigorosa ma perfettamente coerente con l’architettura dell’istituto. Se si ammettesse uno scorrimento generalizzato delle graduatorie di mobilità, l’art. 30 finirebbe per creare un sistema di reclutamento parallelo, con graduatorie formate sulla base di procedure nate per coprire singoli posti e poi utilizzate per esigenze nuove. Il confine tra mobilità e concorso diventerebbe sempre più sottile fino quasi a scomparire.

Ed è proprio quello che il parere vuole evitare.

Naturalmente, la regola può apparire poco “economica” dal punto di vista organizzativo. Una nuova procedura richiede un nuovo avviso, nuovi termini, nuova istruttoria e nuova valutazione. Ma il diritto amministrativo non misura l’efficienza soltanto contando quanti atti sono stati evitati. Una procedura è efficiente quando utilizza lo strumento giuridico corretto per soddisfare il fabbisogno, non quando ricicla quello precedente perché già pronto.

Questo non significa che l’amministrazione debba rendere ogni mobilità inutilmente pesante. Al contrario, proprio perché la procedura ha una finalità circoscritta, dovrebbe essere costruita in modo rapido, proporzionato e aderente al bisogno, senza replicare le formalità di un concorso quando non necessarie. Ma semplificare una nuova procedura è cosa diversa dall’evitarla del tutto utilizzando una graduatoria ormai esaurita.

Dal punto di vista del contenzioso, inoltre, la prudenza è evidente. L’utilizzo di una graduatoria di mobilità per un posto successivamente disponibile potrebbe essere contestato tanto da chi aspiri al nuovo posto quanto da chi ritenga che l’amministrazione abbia utilizzato una procedura ormai consumata. La scorciatoia apparentemente più veloce rischia quindi di produrre esattamente l’effetto opposto: paralisi, ricorso e necessità di rifare comunque la procedura.

L’amministrazione dovrebbe quindi adottare una regola interna molto semplice: ogni volta che si ipotizza l’utilizzo di una precedente graduatoria di mobilità, la prima domanda da porsi non è “la graduatoria è ancora recente?”, ma “il trasferimento del candidato originariamente individuato si è già perfezionato?”. Se la risposta è sì, la procedura è chiusa. Se la risposta è no perché il trasferimento non si è perfezionato per una causa sopravvenuta, lo scorrimento resta possibile nei limiti della procedura originaria.

Questo criterio ha il pregio di essere chiaro, controllabile e difficilmente equivocabile.

Non rileva che siano trascorsi pochi giorni dalla presa di servizio. Non rileva che il secondo classificato abbia un profilo eccellente. Non rileva che il posto sopravvenuto sia identico a quello precedente. Non rileva che riaprire una procedura sembri amministrativamente scomodo. Una volta esaurita la procedura, la graduatoria ha terminato la propria funzione.

È proprio qui che emerge una differenza culturale importante tra gestione del personale e semplice gestione di elenchi. Una graduatoria non è un bene amministrativo da utilizzare fino al suo esaurimento fisico; è un atto funzionale a una procedura e conserva efficacia solo nei limiti che l’ordinamento le attribuisce. Quando viene meno la funzione, viene meno anche la possibilità di utilizzarla.

La conclusione, quindi, è molto più lineare di quanto talvolta si voglia rappresentare. La mobilità volontaria ex art. 30 del d.lgs. 165/2001 serve a trasferire personale già dipendente da una pubblica amministrazione per coprire uno specifico posto. La graduatoria formata nell’ambito della procedura non ha una capacità generale di scorrimento e non può essere riutilizzata per ulteriori vacanze dopo che il trasferimento del candidato individuato si sia regolarmente perfezionato. Solo se quel trasferimento non arriva a compimento prima della chiusura del procedimento è possibile passare al candidato successivo.

Per gli uffici del personale la regola può essere riassunta così: la graduatoria di mobilità non scade, semplicemente si consuma con il posto per cui è nata.

E forse è proprio questo il punto che va ricordato quando, davanti a una nuova vacanza, qualcuno propone la soluzione più comoda: “abbiamo già il secondo in graduatoria”.

Sì, ma quella graduatoria ha già finito il suo lavoro.

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