La rimozione integra un’alterazione del documento.
Di Michele Mavino
La rimozione del microchip dalla carta d’identità elettronica può integrare una falsità materiale anche quando la fotografia e i dati anagrafici rimangono autentici. È il principio affermato dalla Cassazione penale, sezione V, sentenza n. 31429, depositata il 14 agosto 2026, che riconosce al componente elettronico un ruolo essenziale nella funzione identificativa del documento.
La vicenda nasce dal sequestro di una CIE dalla quale era stato asportato il microchip. Il Tribunale del riesame aveva annullato il decreto di convalida, ritenendo che la persistente corrispondenza dei dati con quelli dell’anagrafe escludesse la falsificazione. Il pubblico ministero aveva impugnato questa decisione, sostenendo che l’eliminazione del componente elettronico modificasse il documento nella sua struttura e nelle sue funzioni.
La Cassazione accoglie questa impostazione. La carta d’identità costituisce una certificazione amministrativa suscettibile di falsificazione ai sensi dell’articolo 477 del codice penale; quando la condotta è attribuita a un privato, il riferimento è agli articoli 477 e 482 del codice penale, secondo la stessa contestazione provvisoria riportata nella sentenza.
A questo punto bisogna capire cosa s’intende per alterazione. Per la Corte, la falsità materiale può derivare anche dalla sottrazione di un elemento essenziale, senza che sia necessario inserire dati non veritieri o sostituire la fotografia. Il microchip concorre alla verifica dell’identità attraverso l’integrazione delle informazioni visibili con quelle biometriche, e la sua rimozione compromette quindi la funzione probatoria originaria della CIE e ne modifica la portata giuridica.
La corrispondenza dei dati anagrafici, pertanto, non basta a escludere l’alterazione. L’autenticità delle informazioni stampate deve essere valutata insieme all’integrità del documento rilasciato dall’amministrazione. Quindi, la pronuncia estende l’attenzione dalla sola superficie leggibile della carta alla sua componente elettronica.
Occorre tuttavia distinguere la rimozione materiale dal semplice malfunzionamento elettronico. La sentenza riguarda l’asportazione del componente, non consente di ricondurre automaticamente alla falsità ogni carta che non venga letta da un dispositivo. Un difetto di lettura, da solo, non dimostra una manomissione volontaria. Restano da accertare la condotta concreta, la sua attribuzione e l’elemento soggettivo richiesto dal reato.
Va inoltre considerata la natura della decisione. La Cassazione si pronuncia nell’ambito del procedimento cautelare relativo al sequestro, annullando con rinvio l’ordinanza del riesame. Non si tratta dunque di una condanna definitiva dell’interessato, ma dell’affermazione di un principio giuridico che dovrà orientare il nuovo esame.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta da
Dott. SCARLINI Enrico Vittorio Stanislao – Presidente
Dott. BELMONTE Maria Teresa – Consigliere
Dott. CAVALLONE Luciano – Consigliere
Dott. MORRA Mario – Consigliere
Dott. GIORDANO Rosaria – Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova
Nel procedimento a carico di
A.A. nato a L il (Omissis)
avverso l’ordinanza del 27/04/2026 del Tribunale del Riesame di Genova
Udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Simonetta Ceccarelli, che ha chiesto
l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale per nuovo giudizio.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale del Riesame di Genova ha annullato il decreto di convalida del sequestro della carta di identità elettronica intestata all’ indagato, avente sigla alfanumerica (Omissis), rilasciata dal Comune di Rapallo il 29 giugno 2022.
Il sequestro era avvenuto a fronte della prospettazione accusatoria provvisoria in ordine al delitto di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. poiché l’asportazione del microchip avrebbe alterato tale carta di identità.
2. Propone ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Genova affidandosi a un unico motivo con il quale deduce erronea applicazione della legge penale da parte del provvedimento impugnato laddove ha ritenuto che non fosse prospettabile l’avvenuta alterazione o contraffazione in quanto i dati anagrafici riportati sulla carta di identità corrispondono a quelli annotati presso l’ufficio anagrafe del Comune che ha rilasciato il documento e la rimozione del microchip non vale a renderlo falso.
Secondo il ricorrente, invece, l’asportazione del microchip avrebbe determinato un’alterazione della carta di identità elettronica (costituente certificazione amministrativa in quanto documento di identità), materialmente posta in essere mediante l’asportazione del microchip. Soggiunge, al riguardo, che il microchip integrato nel documento rende la carta di identità elettronica uno strumento sicuro per la verifica dell’ identità del titolare e l’accesso ai servizi on line delle pubbliche amministrazioni poiché all’ interno del microchip sono memorizzati in maniera sicura i dati personali e biometrici del titolare (foto e impronte digitali) e le informazioni che ne consentono l’identificazione on line.
Motivi della decisione
1. Il ricorso in esame – pur con riferimento al mero vaglio da parte del giudice della cautela dei presupposti per il sequestro – pone la questione giuridica sul se la carta di identità elettronica possa considerarsi alterata, a norma dell’ art. 477 cod. pen., ove ne venga asportato il microchip, sebbene gli altri dati corrispondano a quelli del titolare.
2.Occorre premettere che la carta di identità, nella misura in cui certifica l’ identità della persona alla quale è intestata, rientra nell’ambito delle certificazioni amministrative suscettibili di falsificazione a norma dell’ art. 477 cod. pen. (arg., ex ceteris, da Sez. 6, n. 8385 del 17/02/1990, Rv. 184605).
2.1. Di qui, come ha avuto occasione di affermare da lungo tempo questa Corte, ad esempio, la sostituzione della fotografia del titolare realizza il reato previsto dalla predetta norma incriminatrice, che si consuma al momento della contraffazione o alterazione, a prescindere dall’eventuale uso (Sez. 5, n. 4057 del 01/02/1974, Rv. 127110).
3. Nel vagliare le questioni che si pongono, oggi, nell’ ipotesi di carta di identità elettronica, è opportuno rammentare, sul piano della ricostruzione del quadro normativo, che essa è stata introdotta nel nostro ordinamento dall’ art. 10, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.78, recante “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2015, n. 125.
La ratio è elevare gli standard di sicurezza e affidabilità del documento di identità allineandoli con quelli internazionali di interoperabilità e sicurezza rispetto ai pericoli di contraffazione e clonazione.
In detta prospettiva, unitamente ai dati anagrafici e alla fotografia, assume precipuo rilievo, ai fini dell’ identificazione del titolare, il microchip, all’ interno del quale sono contenuti dati biometrici, come l’ impronta digitale, che consentono l’esplicazione di una serie di funzioni ulteriori, come l’accesso ai servizi on line della Pubblica Amministrazione.
Deve dunque essere affermato il principio per il quale la rimozione del microchip, in quanto elemento essenziale della carta di identità elettronica, comporta un’alterazione della stessa e, dunque, la relativa condotta concreta il delitto di cui all’art. 477 cod. pen.
Il documento, infatti, diviene inidoneo alla funzione probatoria originaria, ossia la verifica dell’ identità mediante integrazione tra dati visivi e biometrici. Questa perdita di funzionalità incide sul significato complessivo del documento stesso, modificandone la portata giuridica.
4. Pertanto il vulnus nel quale è incorsa la decisione del Tribunale del Riesame è stato quello di ritenere che l’assenza del microchip non potesse configurare un’alterazione del documento, in quanto per gli ulteriori aspetti riconducibile al titolare, pur essendo detto documento privato di un elemento essenziale per la relativa funzione identificativa.
5. Il provvedimento impugnato deve dunque essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Genova in diversa composizione.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Genova in diversa composizione.










