Conferimento, revoca e durata.

Di Francesco De Santis

Gli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità. Devono essere attribuite dal Sindaco solo in quei Comuni in cui non vi sono dirigenti e secondo criteri oggettivi e trasparenti, oltre che opportunamente graduati. Su quest’aspetto interviene egregiamente l’Anci che suggerisce dei «criteri generali per il conferimento degli incarichi di P.O. e per la graduazione della loro retribuzione», definendo una metodologia che è in grado di esprimere la coerenza tra la rilevanza del ruolo assegnato alla posizione e la relativa retribuzione. Nelle note dell’Anci, il criterio della cosiddetta «trasversalità» è interpretato come finalizzato a valorizzare la complessità e la misura dei rapporti interni ed esterni che la posizione organizzativa incaricata dovrà gestire nello svolgimento dei propri compiti tecnici.

Nel caso in cui gli Enti siano privi di personale dell’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, la disciplina ai sensi dell’art. 16 comma 4 dell’attuale CCNL, si applica:

a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nell’area degli Istruttori o degli Operatori esperti;

b) presso le ASP e le IPAB, ai dipendenti classificati nell’area degli Istruttori.

Nelle ipotesi sopra considerate, l’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità.

Il dipendente appartenente all’area degli Istruttori, cui sia stato conferito un incarico di EQ, ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per l’incarico di EQ nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi dell’art. 20 (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ), con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi compreso quello per mansioni superiori di cui all’art. 8 del CCNL del 14.09.2000.

Nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti appartenenti all’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti appartenenti alla predetta area oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale area, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di EQ per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l’incarico di EQ anche a personale dell’area degli Istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali.

I comuni possono avvalersi della particolare facoltà di cui sopra, per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l’acquisizione di personale dell’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione. In tale ipotesi, potrà eventualmente procedersi anche alla revoca anticipata dell’incarico conferito.

L’art. 18 del nuovo CCNL 2019/2021 indica testualmente che, gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale.

I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall’ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all’art. 17 del presente CCNL. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell’incarico.

Altresì la revoca dell’incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e di risultato di cui all’art. 17 dello stesso CCNL da parte del dipendente titolare.

L’articolo 19 comma 1 del D.lgs. n. 165 del 2001 (il Testo unico del pubblico impiego che costituisce una norma di principio cui anche le Amministrazioni diverse da quelle statali debbono adeguarsi) stabilisce che per il conferimento di ciascun incarico dirigenziale “si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale.”

All’atto del conferimento dell’incarico devono essere definiti l’oggetto dell’incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall’organo di vertice dell’Amministrazione.

Gli incarichi sono rinnovabili e possono essere revocati sia in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, come dettato dall’art. 21 del citato Testo unico 165/2001 sia per una riorganizzazione dell’Ente. In entrambi i casi, il provvedimento di revoca dovrà essere comunicato all’interessato con un sufficiente anticipo, così da permettere una effettiva interlocuzione con l’Amministrazione.

L’art. 53, comma 23, della L. n. 388/2000, come novellato dall’art. 29, comma 4, della l. 448/2001, prevede che gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, fatta salva l’ipotesi di cui all’articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all’articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all’articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio.

Infine per trovare soluzioni alternative, ci sono diverse possibilità, quali ad esempio:

  • Avvalersi di personale di altri enti ai sensi dell’articolo 1, comma 557, della legge 311/2004;
  • Convenzionare il servizio ai sensi dell’articolo 30 del TUEL; 
  • Avvalersi di personale in comando parziale, ai sensi dell’articolo 14 del CCNL 22.01.2004.

In conclusione, in materia di conferimento, revoca e di durata degli incarichi, trovano applicazione le regole generali previste dall’art. 18 del CCNL 2019-2021.

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