Articolo 187 CdS – La configurabilità del rifiuto agli accertamenti non invasivi

di Stefano MANINA

Gli Agenti operanti possono sempre eseguire i test non invasivi volti ad accertare la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti anche senza aver rilevato la sintomatologia dell’uso e la mancanza di sintomi non può comunque giustificare il rifiuto.

E’ questo l’importante principio ribadito con forza dalla sentenza nr. 32157 del 26 settembre 2025 pronunciata dalla quarta sezione penale della Corte di Cassazione

La questione trae origine dalla conferma della Corte di appello di Palermo della sentenza pronunciata in primo grado dal locale Tribunale che ha dichiarato l’imputato colpevole del reato di cui all’art. 187, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Lo stesso ha proposto ricorso in Cassazione basato su tre motivi ed in particolare lamentando un vizio di motivazione in quanto non risulterebbe provato l’elemento oggettivo del reato, perché nessun accertamento veniva eseguito sulla sigaretta rinvenuta in possesso del conducente, né alcun elemento concreto conduceva a ritenere che lo stato sintomatico fosse generato dall’uso di sostanze stupefacenti.

In particolare l’imputato non sarebbe stato invitato a sottoporsi ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, di tal che non è configurabile un suo rifiuto a sottoporvisi.

Lamentava quindi che la fattispecie del mero rifiuto di sottoporsi al prelievo di campioni di liquidi biologici per l’accertamento della presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, opposto da soggetto al di fuori delle procedure di cui ai commi 2, 2-bis e 3 e non sottoposto a cure mediche (comma 4) non sarebbe sussumibile nell’astratta previsione di cui all’art. 187, comma 8, cod. strada;

La Cassazione in modo perentorio ha ritenuto il ricorso inammissibile in quanto manifestamente infondato, nonché generico ritenendo invece la motivazione della Corte di appello logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e immune da vizi di legittimità.

In particolare gli Ermellini hanno osservato come la Corte di Appello abbia dato conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità dell’interessato, in particolare evidenziando come già in primo grado sia stato accertato che questi presentava sintomi tali da far sospettare l’assunzione di sostanze stupefacenti quali arrossamento delle mucose nasali, mancanza di attenzione, occhi lucidi.

Tali segni inducevano il sospetto di una possibile previa assunzione di stupefacenti che quindi legittimava l’invito all’imputato a sottoporsi all’accertamento sanitario mediante il prelievo di liquidi biologici necessari presso una struttura accreditata, invito al quale l’imputato opponeva netto rifiuto.

La Cassazione ha quindi confermato che la sentenza impugnata  ha  operato un buon governo della giurisprudenza di legittimità laddove ha affermato che il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sanitari sull’eventuale stato di alterazione psicofisica derivante dall’uso di sostanze stupefacenti, previsto dall’art. 187 cod. strada, è configurabile in casi, come quello in esame, in cui sussista il ragionevole motivo di ritenere che il conducente sia sotto l’effetto delle predette sostanze e gli operanti abbiano acquisito elementi utili per motivare l’obbligo di sottoporsi ad analisi di laboratorio.

In allegato la sentenza in commento.

Condividi questo articolo!