Guida in stato di ebbrezza: quando è configurabile a veicolo fermo?

ChatGPT Image 17 dic 2025, 20 27

Di Michele Mavino

La sentenza 39736 del10 dicembre 2025 riveste particolare interesse sotto il profilo della corretta delimitazione della nozione penalmente rilevante di “guida” ai fini dell’integrazione della contravvenzione di cui all’art. 186 del Codice della strada, nonché per i riflessi operativi che ne derivano sull’attività di accertamento da parte degli organi di polizia stradale.

Il caso trae origine da un episodio di accertata ebbrezza alcolica particolarmente elevata (2,18 g/l), riscontrata nei confronti di un soggetto trovato alle ore notturne all’interno di un’autovettura ferma, con motore acceso, parzialmente collocata sul marciapiede e con il conducente accasciato sul volante. La Corte di appello di Milano, pur ritenendo provato il fatto, aveva applicato l’art. 131-bis c.p., qualificando l’offesa come di particolare tenuità. Tale decisione è stata impugnata e sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione.

La Suprema Corte, in via preliminare, ribadisce un principio ormai consolidato: sussiste l’interesse dell’imputato a ricorrere anche avverso una sentenza di non punibilità per particolare tenuità del fatto, atteso che tale pronuncia comporta comunque effetti pregiudizievoli, sia sul piano del giudicato penale, sia con riferimento all’iscrizione nel casellario giudiziale e alle possibili ricadute in sede amministrativa, in particolare in relazione alla sospensione della patente di guida _20251210_snpen@s40@a2025@n3973….

Nel merito, la Corte opera una netta distinzione tra i diversi profili censurati. Da un lato, vengono dichiarati inammissibili i motivi di ricorso attinenti alla testimonianza de relato e alla valutazione dell’attendibilità degli operanti, ritenendo corretto l’impianto motivazionale dei giudici di merito. Dall’altro lato, viene invece ritenuto fondato il motivo relativo alla configurabilità della condotta di “guida”, punto sul quale la sentenza di appello viene giudicata contraddittoria e manifestamente illogica.

Il cuore della decisione risiede proprio nella precisazione dei limiti interpretativi del concetto di guida. La Cassazione ricorda come la giurisprudenza di legittimità abbia più volte affermato che la nozione di guida non richiede necessariamente il movimento attuale del veicolo, potendo ricomprendere anche situazioni di fermata o sosta, purché queste siano riconducibili a una fase della circolazione o a una condotta di guida antecedente. Tuttavia, tale estensione concettuale non può essere applicata in modo automatico o meramente presuntivo.

Nel caso di specie, la Corte censura la motivazione della Corte di appello nella parte in cui ha attribuito rilevanza decisiva alla mera accensione del motore, qualificandola come “attivazione degli organi meccanici idonea a imprimere energia cinetica al veicolo”. Secondo la Cassazione, tale argomentazione non è logicamente sostenibile se non accompagnata da elementi concreti che dimostrino l’effettivo inserimento del veicolo nel flusso della circolazione o, quantomeno, la sua immediata e funzionale destinazione alla marcia.

Particolarmente significativo è il passaggio in cui la Suprema Corte evidenzia l’incoerenza logica della sentenza impugnata: da un lato, si afferma che non vi è prova di una precedente movimentazione del veicolo in area aperta al pubblico; dall’altro, si qualifica la situazione come “fermata”, ritenuta fase della circolazione, sulla base di elementi – posizione del veicolo e motore acceso – che, isolatamente considerati, non sono sufficienti a integrare il concetto dinamico di circolazione stradale

Condividi questo articolo!