TARGA PROVA

Novità introdotte dal Decreto PNRR.

Di Michele Mavino

Con la circolare del 3 marzo 2026 (prot. n. 300/STRAD/1/0000006130.U/2026) il Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione centrale per la Polizia Stradale ha fornito alcune indicazioni interpretative agli organi di controllo in relazione alle novità introdotte dal decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR. La circolare è stata trasmessa alle Prefetture affinché il suo contenuto venga portato a conoscenza anche dei Corpi e servizi di polizia locale, con l’obiettivo di assicurare un’applicazione uniforme delle nuove disposizioni durante l’attività di controllo su strada.

Il documento ministeriale richiama in particolare l’attenzione sulle modifiche introdotte dall’articolo 10 del decreto-legge citato, che interviene su due distinti ambiti: da un lato la disciplina della circolazione di prova dei veicoli (targa prova) e, dall’altro, l’utilizzo di dispositivi tecnici destinati a prevenire frodi durante gli esami per il conseguimento delle patenti di guida.

Per quanto riguarda il primo profilo, la circolare evidenzia che il comma 4 dell’articolo 10 del decreto-legge n. 19/2026 ha modificato l’articolo 5, comma 3, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, norma che aveva recentemente introdotto una significativa limitazione nella circolazione con targa prova.

La disciplina previgente stabiliva infatti che, durante la circolazione di prova, sul veicolo potessero trovarsi al massimo due persone: il conducente, che poteva essere chiunque, e un passeggero, individuato esclusivamente nel titolare dell’autorizzazione o in un suo dipendente o collaboratore.

La nuova modifica normativa introduce ora una deroga a tale limite, stabilendo che la restrizione relativa al numero massimo di persone trasportabili non si applica quando la targa prova è utilizzata da aziende che svolgono attività di ricerca, sviluppo, produzione o collaudo di veicoli o di loro componenti. In tali contesti industriali e tecnologici, infatti, la presenza a bordo di più tecnici o operatori può risultare funzionale allo svolgimento delle prove e delle attività sperimentali.

Si tratta di una precisazione di particolare rilievo pratico, perché chiarisce che la limitazione introdotta nel 2025 – finalizzata principalmente a evitare un uso improprio della targa prova come strumento per la normale circolazione dei veicoli – non deve essere applicata in modo rigido nei contesti produttivi e di ricerca, nei quali la circolazione di prova rappresenta un elemento strutturale dell’attività industriale.

La circolare richiama inoltre un secondo intervento normativo contenuto nello stesso articolo 10 del decreto-legge n. 19/2026.

Il comma 3 modifica infatti l’articolo 1, comma 733, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, estendendo l’utilizzo di dispositivi tecnici in grado di analizzare e inibire le frequenze radio impiegate per comunicazioni fraudolente durante lo svolgimento degli esami teorici per il conseguimento delle patenti di guida. In precedenza tali dispositivi potevano essere utilizzati soltanto dagli uffici del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La modifica normativa estende ora questa facoltà anche agli uffici della Motorizzazione civile delle regioni e delle province autonome, con l’obiettivo di rafforzare le misure di sicurezza e prevenire fenomeni di frode durante le prove d’esame.

L’intervento si inserisce in un quadro più ampio di digitalizzazione e rafforzamento della sicurezza delle procedure amministrative, coerente con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e con l’esigenza di garantire l’affidabilità dei processi di abilitazione alla guida.

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