Divieti generici per una sola categoria di veicoli rischiano di essere illegittimi e discriminatori.
Di Michele Mavino
La sentenza del TAR Toscana nr 921/2025 interviene su un tema particolarmente sentito nei territori costieri a vocazione turistica: la regolamentazione della sosta degli autocaravan. Il provvedimento oggetto di censura (ordinanza n. 1118/2024 del Comune di Pisa) disponeva il divieto generalizzato di sosta per tali veicoli su tutto il litorale pisano, includendo le frazioni di Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone.
Il TAR rigetta innanzitutto le eccezioni preliminari sollevate dal Comune. In particolare l’eccezione di tardività è ritenuta infondata, poiché il ricorso è stato notificato tempestivamente, tenendo conto della pubblicazione all’albo pretorio e della sospensione feriale. Inoltre la legittimazione attiva dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti viene confermata, richiamando una nozione ampia di “circolazione” che comprende anche la sosta (ex art. 3 C.d.S.), nonché lo statuto dell’associazione, che include tra i propri fini la tutela del diritto di sosta delle autocaravan.
Nel merito, il TAR accoglie integralmente il ricorso, evidenziando una pluralità di vizi:
Innanzitutto il TAR pone il dito sul difetto di istruttoria e motivazione: il Comune ha giustificato il divieto sulla base della presunta inadeguatezza dimensionale degli stalli di sosta e della presenza di aree alternative (campeggi e aree attrezzate). Tuttavia le aree indicate come alternative risultano inaccessibili agli autocaravan (presenza di sbarre), le motivazioni addotte sono generiche, prive di dati oggettivi sulla reale ampiezza degli stalli, sulle dimensioni effettive dei veicoli o sull’impatto sulla sicurezza stradale. Inoltre l’’ordinanza si basa su considerazioni ipotetiche (“talvolta”, “mediamente”) e non su rilievi tecnici puntuali.
Sussiste poi unavViolazione dell’art. 185 C.d.S.: il divieto si pone in contrasto con la disciplina che equipara, ai fini della circolazione e della sosta, gli autocaravan agli altri veicoli. Un divieto che colpisca solo tale categoria deve essere giustificato da esigenze concrete di sicurezza, non da motivazioni astratte o preventive. Sussiste poi un errore nell’individuazione della base normativa: l’art. 6, comma 4, lett. b) C.d.S. consente l’adozione di divieti verso specifiche categorie di “utenti” (non di veicoli) e in ogni caso richiede una chiara correlazione tra l’interesse pubblico tutelato e la limitazione imposta.
Il TAR richiama un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui non è legittimo vietare la sosta agli autocaravan laddove essa sia consentita agli altri autoveicoli, in assenza di motivazioni oggettive e proporzionate. La sentenza si inserisce, quindi, in una linea interpretativa che valorizza il principio di parità di trattamento tra categorie di veicoli (equiparazione degli autocaravan alle autovetture, ex art. 47 C.d.S.), ed esige una istruttoria accurata e documentata per ogni divieto alla circolazione o alla sosta, specie se selettivo.
Pubblicato il 26/05/2025
N. 00921/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01311/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1311 del 2024, proposto da
Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati – omissis -, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato – omissis -, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
dell’ordinanza del Comune di Pisa n. 1118 del 22.05.2024 istitutiva del divieto di sosta alle autocaravan su tutto il litorale pisano, comprendente le frazioni di Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pisa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 maggio 2025 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha impugnato l’ordinanza del Comune di Pisa n. 1118 del 22 maggio 2024 con la quale si è istituito il divieto di sosta agli autocaravan su tutto il litorale pisano, comprendente le frazioni di Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone.
In particolare la ricorrente sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:
1. la violazione dell’art. 7 co. 1 lett. a) e dell’art. 6 co. 4 lett. b) del c.d.s. e dell’art. 185, comma 1 del c.d.s.; a parere della ricorrente l’art. 6 co. 4, lett. b) del c.d.s. consente di stabilire divieti a categorie di “utenti” e non di veicoli; inoltre l’ordinanza impugnata contrasterebbe con l’art. 185, comma 1 del c.d.s. ai sensi del quale gli autocaravan “ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli artt. 6 e 7, sono soggette alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli”;
2. l’eccesso di potere; l’ente avrebbe erroneamente ritenuto che gli autocaravan avrebbero dimensioni tali da non consentire di sostare negli stalli, senza aver svolto sul punto idonea istruttoria.
Si è costituito il Comune di Pisa che ha eccepito la tardività del ricorso, oltre ad un difetto di legittimazione attiva dell’associazione ricorrente, mentre nel merito si è chiesto il rigetto dello stesso ricorso.
All’udienza del 15 maggio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione, così come richiesto da tutte le parti in causa.
DIRITTO
1. In primo luogo è necessario chiarire come sia infondata l’eccezione di tardività.
1.1 Il Comune rileva che l’ordinanza impugnata è datata il 22 maggio 2024, per cui il termine ad impugnare sarebbe scaduto il 23 luglio 2024 e, ciò, in considerazione del fatto che il ricorso sarebbe stato notificato il 2 settembre 2024.
1.2 In realtà è dirimente constatare che l’ordinanza ora impugnata, pur essendo datata 22 maggio 2024, è stata pubblicata sull’albo pretorio per quindici giorni consecutivi fino al 5 giugno 2024 e ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. 267/2000.
1.3 Come ha evidenziato la ricorrente, computando anche il periodo di sospensione feriale, il termine scadeva il 1° settembre 2024, mentre (e contrariamente a quanto sostenuto) il ricorso è stato effettivamente notificato il 31 agosto 2024, circostanza quest’ultima che conferma la tempestività dell’impugnazione.
1.4 Altrettanto da respingere è l’eccezione di carenza di legittimazione attiva, argomentata com’è in relazione alla circostanza che lo statuto farebbe riferimento solo alla “circolazione” e non alla “sosta” nella parte in cui elenca le competenze dell’associazione.
1.5 Sul punto è necessario premettere che l’art. 3, n. 9 del Codice della Strada prevede un’ampia nozione di circolazione (e quindi comprensiva anche della sosta), nella parte in cui definisce la stessa circolazione come “il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada” sicché la sosta è una componente della circolazione”.
1.6 Ma soprattutto l’esistenza di una legittimazione della ricorrente trova conferma nell’art. 2 dello statuto, laddove tra gli scopi dell’associazione si prevede quello di “tutelare il diritto di tutti gli utenti in autocaravan a circolare sul territorio nazionale facendo valere il rispetto del Codice della strada, del relativo Regolamento di esecuzione e attuazione, dei decreti e delle direttive ministeriali, in particolare attraverso azioni di contrasto e d’impugnazione, in sede amministrativa o giurisdizionale, di atti e provvedimenti amministrativi che abbiano l’effetto d’impedire o limitare la circolazione e la sosta delle autocaravan”.
1.7 Si consideri, peraltro, che questo Tribunale e unitamente ad una costante giurisprudenza di merito, ha già avuto modo di confermare la rappresentatività e l’interesse collettivo della ricorrente alla luce dello statuto (in questo senso si veda per tutte T.A.R. Toscana n. 576 del 13.04.2015; n. 114/2024 e n. 115/2024; T.R.G.A. Bolzano n. 69/2019; T.R.G.A. Trento n. 179/2020 e n. 171/2021 e n. 52/2022; T.A.R. Calabria n. 2033/2021 e ancora T.A.R. Toscana n. 379/2023 e n. 380/2023).
1.8 Ciò premesso per quanto attiene l’infondatezza delle eccezioni preliminari proposte è possibile esaminare nel merito il ricorso, anticipando sin d’ora come sia da accogliere, risultando entrambe le censure proposte, laddove rilevano il venire in essere di un difetto di istruttoria e di motivazione.
1.9 Il provvedimento ha come presupposto che nel litorale Pisano (comprendente le frazioni di Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone) sarebbero presenti aree destinate alla sosta dei veicoli, con dimensioni ridotte di sagoma, circostanza che sarebbe suscettibile di impedire la sosta degli autocaravan che (in quanto tali) avrebbero un ingombro tale da non consentire il contenimento nei limiti degli stalli segnati, così da determinare il generarsi di una situazione di pericolo per la circolazione stradale.
Il divieto di sosta viene motivato anche in considerazione del fatto che sul medesimo ambito territoriale sarebbero presenti n. 2 aree di sosta riservate a detti veicoli ed all’uopo attrezzate, oltre alla ricettività offerta all’interno delle strutture turistiche private (campeggi) presenti in loco.
2. In primo luogo è necessario chiarire come proprio detta ultima circostanza è stata smentita dalla società ricorrente che ha depositato in giudizio del materiale fotografico dal quale si desume che le aree sopra citate non sono utilizzabili dagli autocaravan, essendo presidiate da sbarre che ne impediscono l’accesso.
2.1 Tale circostanza non è stata nemmeno contestata dal Comune nella successiva memoria di costituzione.
2.2 Dal provvedimento impugnato si desume, inoltre, che gli autocaravan avrebbero necessità di sostare in stalli di dimensioni superiori a “quelle di cui all’art. 61 comma 1, lett. a) Codice della Strada” ossia a 2,55 metri e, ciò, senza considerare che la larghezza degli autocaravan è inferiore a tale misura che, infatti, costituisce solo un limite massimo della sagoma previsto dal Codice della Strada ed in relazione ad una qualunque tipologia di veicoli.
2.3 Il provvedimento è, quindi, caratterizzato dalla presenza di elementi e riferimenti generici e indeterminati che confermano l’esistenza di un difetto di istruttoria e di difetto di motivazione.
2.4 Come si è avuto modo di anticipare l’ordinanza fa riferimento alle “ridotte dimensioni” carrabili e alla sosta “talvolta” consentita su entrambi i lati della carreggiata e, ancora, al “numero di autocaravan mediamente presenti”, elementi che prescindono da una puntuale indicazione circa l’effettiva misura degli stalli (asseritamente ritenuti insufficienti) e delle dimensioni necessarie per consentire la sosta.
2.5 Il codice della strada (e in particolare l’art. 6 co. 4, lett. b)) consente di limitare la sosta, ma solo identificando gli utenti dei veicoli e, quindi, indicando le caratteristiche e le misure ai quali si intende introdurre un determinato divieto.
2.6 Anche qualora si volesse estendere il divieto ad una determinata categoria di veicoli il Comune avrebbe dovuto considerare che gli autocaravan, come le autovetture, rientrano sia nella categoria “autoveicoli” (art. 47, co. 1 lett. g) del c.d.s.) sia nella categoria “M1” ossia “veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente” (art. 47 co. 2, lett. b) c.d.s.).
2.7 Si consideri, infatti, che l’esclusione di alcuni autoveicoli dagli spazi di sosta, laddove non sia adeguatamente motivata in considerazione delle esigenze di sicurezza della circolazione, si pone in evidente contrasto con l’art. 185, co. 1 c.d.s. nella parte in cui prevede che “ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli”.
2.8 Sul punto si è ormai consolidato un costante orientamento giurisprudenziale in base al quale si è sancito come non si possa escludere dalla circolazione, ai sensi dell’art. 185 C.d.S., l’autocaravan da una strada e/o da un parcheggio e allo stesso tempo consentirlo alle autovetture (T.A.R. Toscana n. 379/2023; Tar Puglia Bari II n.1771/2022; Tar Trento n.52/2022).
2.9 Di recente si è affermato che “nel momento in cui il codice della strada equipara agli effetti dei divieti e delle limitazioni gli autocaravan agli altri veicoli – comma 1 – e specificamente per quanto riguarda la sosta, essa è consentita sulla sede stradale laddove è permessa la sosta di qualsiasi veicolo” (T.A.R. Piemonte – Torino, Sez. I, Sent., 17/02/2025, n. 353; T.A.R. Sardegna, n. 267/2025).
3. È altrettanto dirimente constatare che anche precedenti pronunce di questo Tribunale, in fattispecie del tutto analoghe, hanno avuto modo di evidenziare la necessità di fondare un divieto di circolazione con un’istruttoria che specifichi in maniera puntuale quale sia il pregiudizio arrecato ai beni oggetto di tutela e che si fondi su affermazioni supportate da elementi oggettivi e verificabili (T.A.R. Toscana n. 115/2024 e n. 379/2023; T.A.R. Lombardia -Brescia, n. 281/2024).
3.2 In conclusione il ricorso è fondato e va accolto nei termini sopra citati, mentre le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato nei termini di cui alla parte motiva.
Condanna il Comune di Pisa e nei confronti dell’associazione ricorrente al pagamento della somma pari a euro 1.500,00 (millecinquecento//00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025