Trasporto transfrontaliero di rifiuti

Pubblicato il regolamento attuativo di applicazione del regolamento (UE) 2024/1157.

Di Michele Mavino

Il Regolamento (UE) 2025/1290 della Commissione costituisce un fondamentale atto attuativo del Regolamento (UE) 2024/1157, in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti, e rappresenta un importante passo in avanti nella digitalizzazione e standardizzazione dei flussi documentali ambientali all’interno dell’Unione.

L’obiettivo centrale del provvedimento è definire le modalità tecniche e organizzative per assicurare l’interoperabilità tra il sistema centrale europeo (gestito dalla Commissione) e i sistemi locali o software utilizzati dagli Stati membri e dagli operatori economici. Questo scambio digitale riguarda tutte le informazioni e i documenti relativi alle spedizioni di rifiuti, sia per le notifiche che per i certificati di recupero o smaltimento, secondo quanto previsto dal Reg. 2024/1157.

Il regolamento trova fondamento giuridico nell’articolo 27, paragrafo 5, del Regolamento quadro (UE) 2024/1157. A supporto si citano anche il Reg. (UE) 2016/679 (GDPR), il Reg. (UE) 2018/1725 (privacy per le istituzioni UE), e il Reg. (UE) 2024/903 sull’interoperabilità dei servizi pubblici digitali.

Viene istituito un sistema centrale europeo di scambio elettronico, accessibile tramite interfaccia grafica (GUI) o API, al quale devono collegarsi:

  • i sistemi locali delle autorità competenti degli Stati membri;
  • i software gestiti da operatori economici;
  • i sistemi delle autorità di ispezione.

Il regolamento dettaglia le modalità di accesso degli utenti, i criteri di registrazione e le responsabilità sulla proprietà dei dati. Ogni utente è responsabile delle informazioni che carica, mentre le autorità sono responsabili per i dati inseriti in loro nome.

Un aspetto operativo rilevante è la gestione dei ruoli nel sistema, che consente a ciascun utente di operare come notificatore, vettore, destinatario, impianto, produttore, autorità di spedizione/transito/destinazione, oppure ispettore.

Il regolamento impone specifici criteri per la registrazione degli operatori, con indicazione del numero di identificazione principale (EORI o altro). Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione entro febbraio 2026 le modalità di identificazione degli operatori nazionali.

Tutti i documenti trasmessi nel sistema (notifiche, documenti di movimento, certificati, ecc.) devono essere autenticati digitalmente, con log tracciabili che includano data, ora, identità dell’utente e ruolo esercitato.

Questa funzione garantisce integrità, sicurezza e trasparenza nella gestione dei flussi documentali legati alle spedizioni di rifiuti.

Numerazione dei documenti

Viene stabilito un sistema univoco di numerazione per:

  • notifiche;
  • documenti di cui all’allegato VII;
  • documenti di movimento.

I numeri devono seguire precise regole di struttura e non possono essere riutilizzati, nemmeno in caso di documenti annullati.

Funzionalità aggiuntive e interoperabilità tecnica

Le autorità competenti sono tenute a testare i propri sistemi locali per verificarne la compatibilità tecnica con il sistema centrale (art. 11). L’interoperabilità non è un’opzione: è un requisito vincolante.

Il regolamento impone anche la gestione integrata degli impianti autorizzati preventivamente, per cui sono previste procedure digitali dedicate e una banca dati comune condivisa.

Protezione dei dati personali

Il trattamento dei dati personali è sottoposto alle regole del GDPR e alle norme specifiche per le istituzioni UE. Il regolamento specifica i tempi di conservazione: ad esempio, 10 anni per le notifiche e 5 anni per i documenti dell’allegato VII.

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