Al via il riversamento automatico del domicili digitali.
Di Michele Mavino
Il comunicato del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in collaborazione con l’Agenzia per l’Italia Digitale, riguarda il passaggio dei domicili digitali dei professionisti dall’indice INI-PEC (Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti) al nuovo INAD (Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, professionisti e altri enti privati non iscritti ad albi o registri).
Il quadro normativo di riferimento è il Codice dell’Amministrazione Digitale (d.lgs. 82/2005), che agli articoli 6-bis e 6-quater disciplina rispettivamente i due registri. In particolare, il comma 2 dell’art. 6-quater stabilisce che, per i professionisti iscritti in albi o elenchi, l’indirizzo PEC comunicato dagli ordini a INI-PEC diventa automaticamente anche il loro domicilio digitale in INAD.
Questo passaggio non è irrilevante: mentre in INI-PEC il domicilio digitale ha una funzione strettamente legata all’attività professionale, in INAD esso assume rilievo per la persona fisica, e quindi viene utilizzato anche per comunicazioni aventi valore legale che riguardano la sfera privata. Di fatto, quindi, ogni professionista vedrà duplicata la funzione del proprio domicilio digitale: da un lato legata alla professione, dall’altro alla dimensione personale.
Il meccanismo operativo è scandito con precisione:
- l’inserimento in INAD avviene automaticamente al momento dell’iscrizione in INI-PEC, con un riversamento quotidiano dei dati;
- i dati restano registrati in via provvisoria per 30 giorni, durante i quali il professionista può eleggere un domicilio digitale diverso;
- trascorso il termine, il domicilio viene pubblicato in INAD e reso disponibile per comunicazioni aventi valore legale;
- resta comunque la possibilità, successivamente, di modificare o cessare il domicilio digitale eletto, secondo le procedure indicate dalle Linee guida AgID.