Di Giacomo Pellegrini
Interessante pronuncia della Corte di Cassazione, V Sezione Penale, che con la sentenza n°371/2026, si sofferma sul tema dei reati previsti dall’art.476 C.P. (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) e dall’art.479 C.P. (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici), a proposito della redazione di verbali di contestazione ex art.142 c.8 ed inviti a comparire ex art. 180 c.8 per riscontrata violazione delle norme relative alla revisione o alla copertura assicurativa. Nel caso in esame l’imputato avrebbe attestato falsamente di aver personalmente rilevato le suddette infrazioni e di aver utilizzato la strumentazione tecnica di supporto (nello specifico il sistema “targa system” o il “telelaser”) solo in ausilio alla propria percezione diretta, così come previsto dal Codice della strada ai fini della legittimità delle sanzioni irrogate, mentre in realtà egli, circostanza accertata in giudizio senza ombra di dubbio, non era presente sui luoghi delle infrazioni ed aveva rilevato la circolazione dei veicoli e le relative infrazioni solo attraverso la consultazione dei dati della strumentazione tecnica. Nei fatti, il giudice di primo grado aveva comunque assolto l’imputato, appartenente alla Polizia Locale, ritenendo, tra l’altro e per ciò che più rileva in tale contesto, che gli atti pubblici che si assumevano essere mendaci, erano comunque atti amministrativi suscettibili di impugnazione, anche in relazione all’inosservanza delle disposizioni relative all’accertamento dell’infrazione, le quali prevedono la necessaria presenza dell’operatore al momento del rilevamento della violazione e che, sotto il profilo psicologico, l’imputato, lungi dal perseguire un interesse di tipo personale, era incorso solo in una irregolarità nella procedura di elevazione delle contravvenzioni, come disciplinata dalla normativa di settore e dalla prassi, ma non aveva inteso commettere un falso, che si sarebbe invece realizzato solo nel caso in cui la circolazione del veicolo e l’infrazione rilevata non fossero stati corrispondenti alla situazione effettivamente verificatasi. La Corte di appello aveva invece ribaltato la sentenza di primo grado, condannando l’imputato per i reati ascrittigli, rilevando che la condotta ascrivibile all’imputato non poteva ritenersi penalmente irrilevante ed integrativa di una mera irregolarità amministrativa, dal momento che il primo giudice non aveva valutato le conseguenze della compilazione mendace dei verbali di infrazione. L’attestazione della presenza dell’agente accertatore sul posto era infatti condizione necessaria per la legittimità dei verbali di contravvenzione ed era un dato che, diversamente da quanto opinato dal Tribunale, non sarebbe stata neanche deducibile in un ricorso da parte dei soggetti contravvenzionati, i quali ben potevano ignorare la mendacità del dato.
Pacifica, secondo la Corte di appello, era la natura di atto avente pubblica fede quella di entrambe le tipologie di atti in contestazione, posti in essere da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, aventi quindi carattere certificatorio di quanto personalmente compiuto ed idoneo ad assumere rilevanza giuridica interna ed esterna. Sotto il profilo soggettivo, i giudici evidenziavano la sufficienza, ai fini dell’integrazione del reato, del dolo generico, integrato dalla rappresentazione parziale e non veritiera di quanto caduto sotto la propria percezione. Nella sentenza di appello si precisa altresì che negli inviti a comparire ex art. 180 Codice della strada, l’imputato attestava anche di aver “accertato” l’infrazione nella data e sul luogo in cui era stata rilevata la circolazione del veicolo, mentre per i verbali di contestazione ex art. 142 comma 8 CdS vi era l’aggiunta che la visione delle immagini dell’’apposito strumento di rilievo era stata effettuata solo “a conferma dell’avvenuta infrazione”; così ulteriormente ribadendo, in entrambi i casi, una sua mendace presenza sul posto. Nella sostanza, continua la Suprema Corte, bene hanno fatto i giudici di secondo grado a soffermarsi sulla rilevanza della falsa attestazione in relazione agli effetti da essa prodotti e chiarisce che l’addebito mosso all’imputato non è quello di aver violato la procedura amministrativa prevista per l’elevazione della contravvenzioni, ma di aver sottoscritto atti aventi un contenuto non rispondente al vero nella descrizione delle attività compiute dal pubblico ufficiale accertatore.










