Legittima la previsione di una custodia “con ogni diligenza”.
Di Michele Mavino
La sentenza n. 33/2026 della Corte costituzionale, depositata il 20 marzo 2026, affronta un tema di particolare rilevanza operativa per gli operatori di polizia e, più in generale, per tutti i soggetti legittimati alla detenzione di armi: la portata dell’obbligo di custodia “con ogni diligenza” previsto dall’art. 20 della legge n. 110/1975.
Il nodo centrale della questione riguarda la presunta indeterminatezza della formula normativa, che il giudice rimettente aveva ritenuto incompatibile con il principio di legalità e tassatività della norma penale di cui all’art. 25, secondo comma, Cost., nonché con i correlati profili di prevedibilità della sanzione (art. 7 CEDU) e di effettività del diritto di difesa. In altri termini, si contestava che l’espressione “ogni diligenza” fosse eccessivamente generica, tale da non consentire al cittadino di comprendere con sufficiente precisione quale comportamento fosse richiesto.
La Corte, tuttavia, respinge tale impostazione, collocando la disposizione all’interno del più ampio sistema normativo in materia di armi, caratterizzato da un elevato livello di tutela della sicurezza pubblica. Proprio la natura intrinsecamente pericolosa delle armi giustifica, secondo i giudici costituzionali, l’adozione di clausole elastiche che consentano di adattare il precetto alle molteplici situazioni concrete.
Sotto questo profilo, la Corte ribadisce un principio ormai consolidato nella propria giurisprudenza: la determinatezza della norma penale non esclude l’utilizzo di concetti elastici o clausole generali, purché il loro contenuto sia ricostruibile attraverso un’interpretazione sistematica, coerente con il contesto normativo e con il bene giuridico tutelato. Nel caso di specie, tale bene è la sicurezza pubblica, intesa in senso ampio come tutela dell’incolumità delle persone rispetto ai rischi derivanti da un uso improprio o da una custodia negligente delle armi.
Di particolare interesse è il passaggio in cui la Corte valorizza il ruolo della giurisprudenza ordinaria nel concretizzare il precetto. La nozione di “diligenza” viene infatti progressivamente definita attraverso il criterio dell’id quod plerumque accidit, ossia delle cautele esigibili da una persona di normale prudenza in relazione alle circostanze del caso concreto. Ciò comporta che l’obbligo di custodia non sia uniforme e standardizzato, ma variabile in funzione di fattori quali il numero e la tipologia delle armi detenute, le condizioni dell’ambiente domestico, la presenza di soggetti vulnerabili o non autorizzati, e ogni altra circostanza rilevante.
In questa prospettiva, la Corte opera un chiarimento fondamentale anche sul piano applicativo: la flessibilità della clausola non rappresenta un vulnus al principio di legalità, bensì una garanzia, in quanto consente una valutazione caso per caso, evitando automatismi sanzionatori e permettendo di calibrare l’obbligo di diligenza in modo proporzionato alle concrete condizioni.
Non meno rilevante è il rigetto delle censure fondate sull’art. 24 Cost. e sull’art. 7 CEDU. Una volta esclusa l’indeterminatezza della norma, viene meno anche il presupposto per ritenere compromessi il diritto di difesa e la prevedibilità della responsabilità penale. Il destinatario della norma, infatti, è posto in condizione di comprendere il comportamento dovuto proprio attraverso il riferimento alla finalità di prevenire l’accesso di terzi alle armi.










