di Stefano MANINA
Nei giorni scorsi l’ARAN ha diffuso sul proprio sito web alcuni pareri che consentono di fare chiarezza su alcune criticità emerse nell’utilizzo dei permessi e distacchi sindacali previsti dalla disciplina contrattuale.
Tali orientamenti assumano se possibile un valore ancora più cogente in quanto espressi trasversalmente praticamente per tutti i comparti del pubblico impiego.
Distacco sindacale e buoni pasto.
Ma andiamo con ordine con l’orientamento nr. 37131 l’Aran ha chiarito relativamente a come debba essere intesa la locuzione “i periodi di distacco sono equiparati a tutti gli effetti al servizio pieno prestato nell’amministrazione anche ai fini del trattamento pensionistico” che l ’equiparazione dell’attività svolta dal dipendente in permesso sindacale o in distacco retribuito a quella di servizio sta a significare che l’attività sindacale non pregiudica la maturazione dell’anzianità di servizio ai fini della carriera e della pensione.
Tuttavia tale attività non può essere equiparata allo svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, in quanto esercitata in qualità di controparte della stessa, con tutto ciò che ne consegue circa l’impossibilità di erogare benefici correlati all’effettiva prestazione resa quali, ad esempio, il buono pasto che conseguentemente non è dovuto per le giornate di distacco sindacale.
Distacco sindacale e assenze per infortunio, malattia o maternità.
Invece con l’orientamento Id: 37129 l’Agenzia si è espressa sulla possibilità per il lavoratore dipendente che riveste la funzione di dirigente sindacale in distacco part-time, che ha subito durante lo svolgimento del proprio servizio un infortunio sul lavoro, di recuperare le giornate non fruite di distacco sindacale durante il periodo di infortunio.
Sulla questione è stato ricordato come nella situazione descritta il lavoratore, sulla base di specifici calendari definiti all’atto dell’attivazione del distacco part-tIme rende la propria attività in parte per l’organizzazione sindacale ed in parte per l’amministrazione.
Ne consegue che qualsiasi tipologia di assenza come l’infortunio ma anche la malattia o la maternità, andranno ad incidere sulla prestazione da rendere all’amministrazione o al sindacato a seconda dei giorni in cui si verifica l’assenza stessa.
Pertanto in applicazione al CCNQ non è prevista come possibile alcuna forma di recupero di eventuali giorni di distacco sindacale nei quali il lavoratore non ha potuto rendere a qualunque titolo la propria attività al sindacato.
Distacco sindacale e permessi legge 104.
Infine con l’orientamento Id: 37129 l’Agenzia chiarisce se in presenza di un distacco sindacale con prestazione lavorativa ridotta, occorre riproporzionare i permessi ex art. 33 della legge 104/1992.
Sulla questione l’Aran precisa che l’art. 8, comma 5, del CCNQ del 4 dicembre 2017 prevede che nei confronti del personale in distacco “part-time” trovano applicazione le norme previste nei singoli CCNL per il rapporto di lavoro part-time solo con riferimento all’istituto delle ferie e del periodo di prova in caso di vincita di concorso o passaggio di qualifica.
Pertanto considerato che la tipologia di distacco sindacale in esame non si configura come un rapporto di lavoro a tempo parziale, non possono trovare automaticamente applicazione tutte le norme sul “part-time” ma solo quelle espressamente richiamate dal CCNQ.
Non è così possibile nel caso di specie procedere n presenza di un distacco sindacale con prestazione lavorativa ridotta, occorre riproporzionare i permessi ex art. 33 della legge 104/1992?
Conseguentemente non si procede al riproporzionare i suddetti permessi.










