Il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE)

Fvoe

Limiti applicativi e funzione di verifica dei requisiti nel Codice dei Contratti Pubblici.

Di Luca Leccisotti

L’introduzione del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) nel sistema degli appalti pubblici, disciplinata dall’art. 24 del D.Lgs. 36/2023, rappresenta uno degli strumenti di digitalizzazione volti a semplificare la verifica dei requisiti di partecipazione alle procedure di gara. Tuttavia, recenti pronunce giurisprudenziali, in particolare la sentenza del TAR Lazio, Sez. IV, n. 2684 del 5 febbraio 2025, hanno chiarito che il FVOE non può essere utilizzato per finalità diverse dalla verifica del possesso dei requisiti generali e speciali, escludendone l’impiego nella fase di valutazione delle offerte.

L’analisi che segue esamina il quadro normativo di riferimento, la giurisprudenza e le implicazioni operative per le stazioni appaltanti e gli operatori economici.

1. Il FVOE nel Codice dei Contratti Pubblici: funzione e limiti

1.1. Il ruolo del FVOE nella verifica dei requisiti

L’art. 24 del D.Lgs. 36/2023 istituisce il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), gestita dall’ANAC. Tale strumento consente alle stazioni appaltanti di verificare:

  • L’assenza di cause di esclusione automatica (art. 94 D.Lgs. 36/2023);
  • L’assenza di cause di esclusione non automatica (art. 95 D.Lgs. 36/2023);
  • Il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario di cui agli artt. 100 e 103.

L’art. 99 del Codice conferma tale impostazione, stabilendo che la stazione appaltante è tenuta a consultare il FVOE per acquisire le informazioni già disponibili, evitando di richiedere agli operatori economici documenti già presenti nella banca dati o accessibili tramite interoperabilità con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).

1.2. Il limite funzionale del FVOE: esclusione dalla valutazione delle offerte

La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che il FVOE non può essere utilizzato per attività diverse dalla verifica dei requisiti di partecipazione. In particolare, la sentenza TAR Lazio n. 2684/2025 ha stabilito che:

  • Il FVOE non costituisce uno strumento di supporto per la commissione giudicatrice nella valutazione delle offerte;
  • Il contenuto del FVOE non può integrare lacune documentali dell’offerta tecnica o economica;
  • L’operatore economico è tenuto a produrre tutta la documentazione richiesta dal bando, senza poter fare affidamento sulla possibilità che la stazione appaltante reperisca autonomamente le informazioni mancanti.

Nel caso esaminato dal TAR, un concorrente aveva impugnato l’attribuzione di un punteggio pari a zero alla propria offerta tecnica, sostenendo che la commissione avrebbe dovuto consultare il FVOE per verificare il possesso dei requisiti dichiarati. I giudici hanno respinto la censura, affermando che la stazione appaltante non è obbligata a integrare autonomamente le carenze documentali degli operatori economici.

2. Conferme normative e pareri dell’ANAC

2.1. L’interpretazione dell’ANAC nella Delibera n. 262/2023

L’ANAC, con la Delibera n. 262 del 20 giugno 2023, adottata ai sensi dell’art. 24, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, ha chiarito che il FVOE consente:

  • Il controllo dei motivi di esclusione e dei requisiti di selezione per operatori economici, ausiliari e subappaltatori;
  • Il monitoraggio della permanenza dei requisiti in fase di esecuzione del contratto;
  • L’acquisizione delle informazioni certificate comprovanti i requisiti di carattere generale e tecnico-organizzativo.

Tuttavia, l’ANAC ha espressamente escluso la possibilità di utilizzare il FVOE per integrare la documentazione dell’offerta tecnica o economica, confermando la posizione espressa dal TAR Lazio.

2.2. Il principio di autoresponsabilità dell’operatore economico

L’impostazione normativa e giurisprudenziale conferma il principio di autoresponsabilità, secondo cui ogni operatore economico è responsabile della corretta presentazione della documentazione richiesta dal bando. Ne consegue che:

  • L’assenza di un documento essenziale comporta l’esclusione dalla gara, salvo i limitati casi di sanatoria previsti dal soccorso istruttorio (art. 101 D.Lgs. 36/2023);
  • Il FVOE non può essere utilizzato per colmare lacune dell’offerta, in quanto la lex specialis disciplina autonomamente i criteri di valutazione delle proposte;
  • La stazione appaltante non è tenuta a consultare il FVOE per verificare elementi dell’offerta non adeguatamente documentati dal concorrente.

3. Implicazioni operative per le stazioni appaltanti e gli operatori economici

3.1. Per le stazioni appaltanti

  • Utilizzare il FVOE esclusivamente per la verifica dei requisiti di partecipazione, evitando consultazioni improprie nella fase di valutazione delle offerte;
  • Richiedere espressamente nella lex specialis tutta la documentazione necessaria alla valutazione dell’offerta, specificando che il FVOE non può supplire a eventuali omissioni documentali;
  • Garantire che la commissione giudicatrice non utilizzi il FVOE per integrare l’offerta tecnica ed economica, evitando profili di illegittimità nella procedura di aggiudicazione.

3.2. Per gli operatori economici

  • Verificare con attenzione la documentazione richiesta dal bando, evitando di confidare nel FVOE per integrare le informazioni mancanti;
  • Assicurarsi che tutta la documentazione necessaria per la valutazione dell’offerta sia prodotta nei termini previsti, onde evitare l’attribuzione di punteggi negativi o l’esclusione dalla gara;
  • Chiarire eventuali dubbi con la stazione appaltante prima della presentazione dell’offerta, per evitare contenziosi derivanti da interpretazioni errate dell’uso del FVOE.

4. Conclusioni

L’utilizzo del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico rappresenta un significativo passo avanti nella digitalizzazione e semplificazione delle procedure di gara. Tuttavia, la giurisprudenza e l’ANAC hanno chiarito che la sua funzione si limita alla verifica dei requisiti di partecipazione, senza possibilità di impiego nella fase di valutazione delle offerte.

Per le stazioni appaltanti, ciò implica l’adozione di un approccio rigoroso nella gestione delle gare, evitando il ricorso improprio al FVOE. Gli operatori economici, dal canto loro, devono garantire la completa e tempestiva produzione della documentazione richiesta, evitando di confidare su una presunta funzione integrativa del FVOE, che non è ammessa dal Codice dei Contratti Pubblici.

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