Il principio di rotazione negli appalti di servizi alla persona sottosoglia

Collaborazione

analisi critica e implicazioni operative alla luce della recente giurisprudenza.

Di Luca Leccisotti

La regolamentazione degli affidamenti dei servizi alla persona, specialmente quando si collocano al di sotto della soglia comunitaria, è stata recentemente oggetto di una significativa evoluzione interpretativa, in particolare riguardo al principio di rotazione degli operatori economici coinvolti. La sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sezione giurisdizionale, n. 108/2025, costituisce un fondamentale punto di riferimento, chiarendo i presupposti e le condizioni per l’eventuale deroga al principio di rotazione, secondo il dettato normativo del Decreto Legislativo 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici).

Il quadro normativo di riferimento

La disciplina dei servizi alla persona sottosoglia presenta un carattere composito derivante dal combinato disposto delle norme generali contenute nell’articolo 49 e delle previsioni speciali di cui all’articolo 128 del D.Lgs. 36/2023. In particolare, l’articolo 49 del Codice dei contratti pubblici stabilisce in via generale il principio di rotazione, finalizzato a garantire la massima apertura al mercato e prevenire l’affidamento reiterato allo stesso operatore economico.

Tuttavia, l’articolo 128 disciplina specificamente gli affidamenti relativi ai servizi sociali e alla persona, ponendo particolare attenzione ai principi di qualità, continuità, accessibilità e coinvolgimento degli utenti, con esplicita previsione della possibilità di derogare al principio generale della rotazione, purché corredata da adeguata motivazione.

La posizione del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Sicilia

La sentenza n. 108/2025 ha precisato, riformando la precedente decisione del TAR Catania (n. 1370/2024), che il principio di rotazione mantiene una portata generale anche nei servizi alla persona sottosoglia, benché l’articolo 128 non richiami espressamente l’articolo 49. Tale principio generale, però, può essere derogato attraverso una motivazione chiara, precisa e dettagliata, che non può fondarsi esclusivamente su ragioni di urgenza.

La sentenza evidenzia che l’approccio alla deroga non deve essere ancorato unicamente alla previsione generale del comma 4 dell’articolo 49, bensì integrato con la disciplina speciale dell’articolo 128. In tal modo, emerge la possibilità di affidamenti diretti reiterati purché l’Amministrazione riesca a dimostrare in modo convincente che la scelta operata risponda alle specifiche esigenze qualitative e quantitative degli utenti.

Motivazione della deroga al principio di rotazione

La decisione del giudice amministrativo siciliano pone particolare enfasi sulla necessità che le motivazioni adottate dal RUP per giustificare l’affidamento diretto reiterato non siano genericamente basate sull’urgenza. La motivazione deve essere, invece, specifica, dettagliata e rigorosamente collegata ai parametri esplicitati al comma 3 dell’articolo 128, quali qualità, continuità, accessibilità, completezza dei servizi e tutela delle esigenze specifiche degli utenti, compresi i gruppi svantaggiati.

Il Consiglio ha chiarito ulteriormente che una motivazione fondata esclusivamente sull’urgenza rischierebbe di compromettere il principio generale dell’accesso al mercato previsto dall’articolo 3 del D.Lgs. 36/2023, creando situazioni di affidamento reiterato “ad nutum” allo stesso operatore economico.

Implicazioni operative per le stazioni appaltanti

Le amministrazioni pubbliche chiamate ad applicare tale disciplina devono adottare un approccio particolarmente rigoroso nell’adozione di decisioni motivate. Ciò significa che la deroga al principio di rotazione, pur legittima in certe circostanze, deve essere utilizzata con parsimonia e sempre accompagnata da motivazioni esaustive e convincenti.

A livello pratico-operativo, ciò implica che il RUP, nel determinare l’opportunità di un affidamento reiterato, debba condurre una valutazione preliminare molto accurata, evidenziando chiaramente in che modo l’affidamento diretto soddisfi pienamente i principi richiamati dall’articolo 128 del Codice. Tali valutazioni devono risultare chiaramente dagli atti di affidamento e non possono essere meramente presuntive o ripetitive di giustificazioni generiche.

Conclusioni

La recente sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Sicilia contribuisce significativamente a chiarire l’ambito di applicazione del principio di rotazione negli affidamenti dei servizi alla persona sottosoglia. Essa obbliga le stazioni appaltanti ad una maggiore consapevolezza e attenzione nella gestione della deroga al principio di rotazione, richiedendo motivazioni solide e specifiche per ogni singola scelta.

In conclusione, sebbene il principio di rotazione rimanga centrale anche in questo settore, l’importante contributo giurisprudenziale ribadisce la possibilità di deroghe puntualmente motivate che rispondano a criteri di qualità, continuità e attenzione alle specificità dei servizi alla persona. Tale interpretazione garantisce un equilibrio tra le esigenze di mercato e le esigenze sociali, assicurando una gestione trasparente e responsabile degli affidamenti pubblici.

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