di Stefano MANINA
Nei giorni scorsi il Senato ha definitivamente approvato il disegno di legge che consente la cancellazione di un veicolo fuori uso in presenza di fermo amministrativo dal Pubblico registro automobilistico (PRA) per permetterne la demolizione, e che incrementa le sanzioni nei casi di violazione delle norme per la raccolta e gestione dei veicoli fuori uso destinati alla demolizione.
Il legislatore ha posto così rimedio ad un annoso problema che di fatto comportava l’abbandono di molti veicoli su suolo pubblico con relativi problemi alla circolazione stradale alla sosta al decoro urbano e alla tutela ambientale.
Inevitabilmente tale previsione normativa favorirà il lavoro delle Polizie Locali consentendo anche con la collaborazione degli interessati una procedura più fluida e lineare, ma soprattutto prevista a livello legislativo, per consentire la demolizione di tanti veicoli di fatto lasciati in strada in stato di quasi abbandono per i quali le procedure di demolizione erano formalmente interdette a causa dei gravami su essi insistenti.
Nel concreto il legislatore sdogana e introduce nel quadro normativa la prassi o procedura amministrativa da qualche hanno in voga e messa in piedi in modo artificioso unicamente attraverso disposizioni operative del Pra.
In attesa della ormai prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale si evidenzia come nel dettaglio il testo normativo introduce specifiche modifiche:
per quanto riguarda i veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 ed N1 al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 – Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, aggiungendo all’articolo 5 il comma 8 bis 8 ter.
per quanto riguarda i rimorchi e le altre categorie di veicoli (su tutti motoveicoli e ciclomotori) al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 Testo Unico Ambiente, aggiungendo all’articolo 231 il comma 5 bis e 5 ter per quanto concerne i veicoli.
Nel dettaglio
La richiesta di cancellazione dal PRA, dai registri tenuti dagli uffici della motorizzazione civile del veicolo fuori uso destinato alla rottamazione non può più essere impedita dall’esistenza di un fermo amministrativo.
E ciò vale anche per i veicoli rinvenuti da organi pubblici, non reclamati dai proprietari o acquisiti per occupazione.
Tuttavia in presenza di fermo amministrativo sul veicolo da rottamare, sono precluse al proprietario del veicolo tutte le forme di agevolazione, contributo o incentivo pubblici per l’acquisto di un nuovo veicolo.
Tale facoltà non vale invece alla radiazione per esportazione, anche di veicolo fuori uso.
Ciò detto la norma modifica anche la procedura prevedendo i seguenti passaggi.
I comuni, le province o l’ente proprietario della strada, qualora rinvengano un veicolo iscritto al PRA non reclamato dal proprietario o lo acquisiscano per occupazione devono provvedere all’accertamento dello stato di inutilizzabilità.
Successivamente ne danno comunicazione senza ritardo e comunque entro sette giorni al proprietario risultante dal PRA mediante posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo.
Decorsi sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione senza opposizione del proprietario, l’ente può procedere alla rimozione, demolizione e cancellazione dal PRA del veicolo, indipendentemente dall’esistenza di un fermo amministrativo.
Per motivi di incolumità o sicurezza pubblica, sicurezza della circolazione stradale, tutela ambientale, esigenze militari o tutela urgente e indifferibile del patrimonio stradale, la rimozione è disposta contestualmente al rinvenimento del veicolo.
Contestualmente la norma in esame all’articolo 3 prevede che il servizio di rilascio dell’attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione venga inserito tra i servizi a domanda individuale e conseguentemente i comuni dovranno con delibera di giunta determinano il costo complessivo e le tariffe del servizio.
Infatti l’attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso sarà rilasciata dall’ufficio competente della polizia locale ovvero dall’ufficio designato dall’ente proprietario della strada.
Tale attestazione andrà poi allegata alla richiesta di cancellazione dal PRA o dai registri tenuti dagli uffici della motorizzazione civile.
IN ALLEGATO IL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO IN VIA DEFINITIVA AL SENATO.










