di Stefano MANINA
L’utilizzo delle bodycam da parte degli operatori di Polizia Locale è sempre più diffuso in molti comandi, non solo di grandi dimensioni, ma anche in realtà medio piccole, rappresentando un importante strumento operativo finalizzato primariamente a tutelare l’integrità e la sicurezza operativa del personale impiegato in determinati servizi o nuclei.
La tutela del personale operante e della sua sicurezza deve ed è l’unica finalità concreta che di fatto autorizza i Comandi di Polizia Locale a dotarsi di questo strategico strumento operativo, il cui utilizzo per la polizia locale non è espressamente previsto da nessuna norma di rango statale.
Il tutto ovviamente dopo aver seguito il necessario iter amministrativo in modo preciso e attento che evidenzi il corretto utilizzo dello strumento che rientra nei dispositivi di videosorveglianza e l’attivazione di tutte le misure di accountability in merito al trattamento di dati personali.
La necessaria DPIA iniziale, l’inserimento delle bodycam nel regolamento comunale di videosorveglianza, la stesura del disciplinare di utilizzo delle telecamere indicante i casi e le modalità di attivazione da parte dei singoli operatori, i necessari accordi sindacali rispetto all’utilizzo dei sistemi di ripresa, le modalità di conservazione e cancellazione dei filmati sono i passaggi fondamentali che garantiscono il corretto utilizzo delle bodycam sotto il profilo della privacy.
Individuata così la finalità e la base giuridica del trattamento dei dati e messe in atto tutte le misure di accountability si può sostenere che i Comandi di Polizia Locale possano legittimamente e tranquillamente utilizzare le bodycam senza esporsi ad alcun da parte del Garante.
Le stesse potranno essere così attivate dai singoli operatori secondo le indicazioni e con le modalità contenute nel disciplinare essendo il loro utilizzo sempre sostenuto dalla finalità di garantire la sicurezza degli operatori.
Così facendo i filmati prodotti, acquisiti su una base giuridica solida, potranno essere tranquillamene utilizzati a supporto degli accertamenti per eventuali sanzioni amministrative riscontrate durante il loro utilizzo rappresentando un lecito strumento di documentazione degli accertamenti amministrativi di cui all’articolo 13 della Legge 689/81 o come prove attestanti situazioni di rilevanza penale regolarmente acquisite.
Si ritiene importante aver ribadito questi concetti in quanto a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge 11 aprile 2025, nr. 48 c.d. Decreto Sicurezza, qualche commentatore ha introdotto dubbi sulla liceità dell’utilizzo di tale strumento da parte delle polizie locali e soprattutto qualche comando si è visto proporre contestazioni o rilievi assolutamente infondati in materia da parte di cittadini o avvocati.
Il tutto perché l’articolo 21 del Decreto Sicurezza 2025 rubricato “Dotazione di videocamere al personale delle Forze di polizia” ha espressamente previsto al comma 1 che: “ Il personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di mantenimento dell’ordine pubblico, di controllo del territorio e di vigilanza di siti sensibili nonchè in ambito ferroviario e a bordo dei treni può essere dotato di dispositivi di videosorveglianza indossabili, idonei a registrare l’attività operativa e il suo svolgimento.
Senza dubbio la norma autorizza l’impiego delle bodycam solo per il personale delle forze di polizia statali e non per la polizia locale e questo aspetto ha ingenerato i dubbi sopra esposti.
Ma occorre andare oltre e riportate l’utilizzo delle bodycam da parte della polizia locale alla sua reale finalità che non è e non può essere il mantenimento dell’ordine pubblico o il controllo del territorio e di vigilanza dei siti sensibili richiamati dal comma 1 dell’art 21 del DL 48/25 ma esclusivamente quello di garantire la sicurezza del personale impiegato in tutti o in specifici compiti di istituto.
Le bodycam quindi sono da considerarsi uno strumento operativo di autotutela a tutti gli effetti.
In questo senso occorre ricordare come la Legge quadro 65/1986 all’articolo 6 demandi alle regioni, attraverso le singole leggi regionali in materia di polizia municipale la potestà disciplinare le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai Corpi o ai servizi.
In questo senso sarebbe auspicabile quindi che le singole Regioni provvedessero ad aggiungere tra gli strumenti operativi di autotutela cui i Comandi possano dotarsi oltre che le manette, lo sray urticante e lo sfollagente anche le bodycam.
Si ribadisce tuttavia che tale previsione di normativa regionale non costituisce presupposto necessario per garantire l’utilizzabilità delle bodycam da parte della polizia locale, ance se sicuramente rappresenterebbe un’utile integrazione alla base giuridica e alle finalità del trattamento, sgombrando il campo da possibili equivoci o dubbi, a volte anche pretestuosi, costituendo un ulteriore fonte legittimante per l’utilizzo d tali strumenti.
Da ultimo occorre evidenziare come nel corso del tempo alcuni Comandi specie di realtà metropolitane hanno fatto la scelta di orientare l’utilizzo delle bodycam alla tutela della sicurezza pubblica riportando conseguentemente il trattamento dei dati personali nell’alveo del Decreto Legislativo 51/2018 ma impattando poi negativamente in sede di consultazione preventiva con il parere del garante che non ha riconosciuto tale finalità applicabile ai Comandi di Polizia Locale.