di Stefano MANINA
Sulla Gazzetta Ufficiale 281 del 3 dicembre scorso è stata finalmente pubblicata la Legge 2 dicembre 2025, n. 182 recante Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese. (Semplificazioni 2025) che rappresenta uno dei provvedimenti più ampi degli ultimi anni in materia di snellimento amministrativo, modernizzazione dei processi e razionalizzazione delle discipline settoriali.
Il provvedimento che entrerà in vigore il 18 dicembre prossimo, è assai corposo ed eterogeneo ed è costituito da ben 74 articoli che toccano svariati aspetti e settori riguardanti i cittadini le imprese e la pubblica amministrazione.
Con il presente approfondimento presentiamo le novità principali che piu’ da vicino interessano l’attività dei Comandi di Polizia Locale.
Autotutela per la P.A.
L’articolo 1 della Legge reca semplificazioni in materia di autotutela intervenendo sull’articolo 2 1-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevedendo che il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni possono annullare d’ufficio un loro provvedimento illegittimo venga ridotto dai precedenti 12 mesi a soli 6 mesi.
Modifiche al Codice della Strada.
Ancora una volta e in ordine sparso anche il Codice della Strada viene toccato dal provvedimento legislativo in esame che ha introdotto le seguenti modifiche.
L’articolo 11 della Legge modifica l’articolo 20 CdS ricomprendendo tra le occupazioni stradali autorizzabili anche quelle dovute a concessioni alle strutture alberghiere, in via temporanea, di porzioni di sedimi stradali pubblici a uso di parcheggio e per il carico e lo scarico di bagagli.
L’articolo 26 modifica invece l’articolo 56 CdS in materia di rimorchi aggiungendogli il comma 4 bis secondo il quale i rimorchi possono essere utilizzati, se allestiti permanentemente con speciali attrezzature, fermi i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e 62, e previa autorizzazione rilasciata dal servizio veterinario territorialmente competente, anche per il trasporto di animali vivi.
Trasporto Pubblico.
In materia di disciplina dei servizi di trasporto pubblico di linea l’articolo 13 della Legge in esame ha previsto che i servizi di trasporto pubblico di linea, da svolgere in ambito regionale o locale, non disciplinati dal decreto legislativo 285/2005, sono esercitati in regime di libera iniziativa privata e di libero accesso delle imprese al mercato.
L’esercizio di tali servizi è subordinato al rilascio di un titolo abilitativo, che non determina diritti di esclusiva.
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione l’amministrazione competente verifica l’iscrizione delle imprese richiedenti al Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada, e la sussistenza dei requisiti previsti in materia di sicurezza delle fermate e del percorso.
Spettacoli dal vivo
L’articolo 34 apporta semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche aggiungendo all’articolo 7 del decreto-legge 201/2024 il comma 2 bis secondo il quale la SCIA per le manifestazioni con al massimo 2000 spettatori dovrà:
indicare il numero massimo di partecipanti, il luogo e l’orario in cui si svolge lo spettacolo;
essere corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti richieste
essere corredata di una relazione tecnica di un professionista che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite
allegare la documentazione attestante il rispetto delle misure di sicurezza e di contenimento del rischio applicabili.
L’attività di spettacolo potrà essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA all’amministrazione competente che in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.
In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, può adottare i provvedimenti di cui al primo periodo anche dopo la scadenza del termine di sessanta giorni.
Immobili vincolati.
L’articolo 40 estende la procedura del silenzio-assenso ai permessi di costruire anche per interventi su immobili vincolati: la procedura si applica quando la domanda è interamente completa di autorizzazioni, nulla osta e atti di assenso richiesti. In assenza di un provvedimento espresso nei termini di legge, il permesso si intende quindi rilasciato.
Denuncia di furto di veicoli.
L’articolo 45 della Legge stabilisce che gli uffici delle Forze dell’ordine notificano le denunce di furto di veicoli ricevute attraverso il collegamento telematico con il CED, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale provvede a inserire un blocco informatico nell’archivio nazionale dei veicoli (ANV) e a comunicarlo, in via telematica, al PRA in relazione ai veicoli in esso iscritti.
Per i veicoli iscritti al PRA, il blocco informatico permane fino a quando il proprietario non richiede l’annotazione della perdita di possesso.
Dehors
L’articolo 50 introduce la proroga fino al 30 giugno 2027 del regime semplificato per l’installazione di dehors e arredi esterni, anche in aree soggette a tutela culturale o paesaggistica. La misura, nata in periodo emergenziale, resterà in vigore fino all’adozione di una disciplina organica dedicata che lo stesso articolo rimanda al governo fissando il limite per la sua adozione al 31 dicembre 2026.
RAEE
L’articolo 70 introduce nuove disposizioni in materia di RAEE stabilendo che contestualmente al ritiro dell’apparecchiatura usata presso il domicilio dell’acquirente, i distributori possono effettuare il ritiro di rifiuti domestici di apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccolissime dimensioni, a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto dell’apparecchiatura elettrica ed elettronica equivalente.
Di seguito il link con il testo integrale della Legge pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale









