L’ultima parte dell’approfondimento sulla L. 181/2025 che ha introdotto il reato di femminicidio.
Di Stefano Manina
Sulla Gazzetta Ufficiale nr.280 del 2 dicembre 2025 è stata pubblicata la Legge 2 dicembre 2025 nr. 181 recante Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime.
Nei giorni scorsi proprio in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale abbiamo anticipato le principali novità introdotte al Codice Penale e a quello di Procedura Penale facendoci aiutare dal dossier parlamentare che rimangono inalterate ora che il testo ha ricevuto la sua ufficialità attraverso la pubblicazione in Gazzetta.
Rimandando alla lettura del testo integrale della Legge 181/2025 con questo terzo e ultimo approfondimento presentiamo l’ultima parte del provvedimento riguardante le novità introdotte a sostegno delle vittime di violenza che costituiscono un importante corollario agli interventi legislativi in materia più strettamente legati agli aspetti di Polizia Giudiziaria.
Nel dettaglio.
L’ Articolo 4 della Legge in esame introduce norme a tutela degli orfani di femminicidio in caso di relazione affettiva ampliando l’ambito di applicazione delle deroghe alle condizioni richieste per la concessione dell’indennizzo in favore delle vittime dei reati intenzionali violenti
Inoltre tale disciplina viene estesa anche a favore dei minori o dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dalla persona legata da relazione affettiva, anche senza stabile convivenza, e nei casi di condanna per il reato di femminicidio, ex art. 577-bis c.p.p.
L’articolo 5 apporta sostanziali modifiche in materia di ordinamento penitenziario intervenendo sul regime di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei condannati per il nuovo delitto di femminicidio e per altre fattispecie di reato espressive della violenza di genere, subordinandola alla valutazione giudiziale positiva dei risultati dell’osservazione scientifica della personalità del detenuto o internato, condotta per almeno un anno.
La disposizione introduce, inoltre, l’obbligo di dare immediata comunicazione alla persona offesa dei provvedimenti applicativi di misure alternative alla detenzione e di altri benefici che comportano l’uscita del condannato dall’istituto penitenziario. Analoga comunicazione è prescritta nei confronti dei prossimi congiunti della persona offesa deceduta in conseguenza del reato di femminicidio o di omicidio aggravato. Infine, è stata prevista una riduzione della durata massima dei permessi premio concessi ai minori di età condannati per il reato di femminicidio.
L’articolo 6 prevede la possibilità di promuovere campagne di sensibilizzazione e di iniziative e formative e didattiche in ordine alla pericolosità dell’utilizzo di sostanze stupefacenti, psicotrope o comunque atte ad alterare la coscienza, al fine di prevenire e contrastare aggressioni di tipo sessuale.
L’articolo 7, prevede l’istituzione presso il Ministero della salute di un tavolo tecnico permanente al fine di prevenire e contrastare il fenomeno della violenza sessuale attraverso l’uso di sostanze stupefacenti.
L’articolo 8 prevede un potenziamento delle iniziative formative, per i magistrati e in ambito sanitario, in materia di violenza contro le donne e violenza domestica. Tale formazione di cui è assicurata la multidisciplinarietà è curata da esperti di comprovata e documentata conoscenza delle materie, inseriti nell’albo tenuto dalla Scuola superiore della magistratura.
Si prevede l’obbligatoria partecipazione ad almeno uno dei corsi formativi specifici per i magistrati con funzioni di merito o di legittimità, assegnati, anche in via non esclusiva, alla trattazione di procedimenti in materia di famiglia o di violenza contro le donne o domestica o materie ad essa connesse.
L’articolo 9, consente alle vittime di violenza che hanno compiuto gli anni quattordici di poter accedere ai centri antiviolenza senza necessaria preventiva autorizzazione dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale per ricevere informazioni e orientamento.
L’articolo 10 reca le modifiche di coordinamento delle norme di organizzazione dell’ufficio del pubblico ministero conseguenti all’introduzione del reato di femminicidio che incidono in particolare sulla titolarità dell’azione penale, e sull’attività di vigilanza del procuratore generale presso la corte di appello.
Viene introdotta il potere per il procuratore della Repubblica di revocare, con provvedimento motivato, l’assegnazione per la trattazione del procedimento concernente uno dei delitti ivi previsti qualora il magistrato assegnatario non proceda, entro il termine di 3 giorni dall’iscrizione della notizia di reato, all’assunzione di informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia. Il potere di revoca riguarda non solo i delitti consumati ma anche quelli tentati.
L’articolo 11 estende l’applicazione della c.d. “registrazione a debito” ai provvedimenti dell’autorità giudiziaria volti a dare esecuzione alla condanna al risarcimento del danno prodotto dai fatti di omicidio di cui all’articolo 575, aggravato ai sensi dell’articolo 577, primo comma, n. 1, o secondo comma, o di femminicidio di cui all’articolo 577-bis del codice penale. Individua, inoltre, un regime transitorio con salvezza dei pagamenti già effettuati.
L’ articolo 12 estende l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito anche alle persone offese dai reati di tentato omicidio aggravato ai sensi dell’articolo 577, comma primo, n. 1) e di tentato femminicidio.









