Sequestro informatico

La Riforma Cartabia esige il rispetto di rigidi criteri nella sua formulazione.

Di Michele Mavino

La sentenza della Corte di Cassazione, Sezione VI penale, n. 6184 del 16 febbraio 2026 affronta un tema di particolare rilevanza processuale: il rapporto tra notizia di reato, poteri investigativi del pubblico ministero e legittimità del sequestro probatorio di dati informatici.

Il procedimento trae origine da un’indagine per corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.), connessa alla presunta prassi di concessione di biglietti gratuiti o fortemente scontati a numerosi pubblici ufficiali della Capitaneria di porto da parte di società di navigazione. L’ipotesi accusatoria prospettava che tali utilità potessero costituire il corrispettivo di un asservimento della funzione pubblica nell’ambito delle attività di controllo e certificazione marittima.

Nel corso delle indagini il pubblico ministero disponeva il sequestro probatorio delle caselle di posta elettronica aziendali di diversi dipendenti e dirigenti delle società coinvolte, ritenendo tali comunicazioni funzionali alla ricostruzione dei rapporti tra privati e pubblici ufficiali. Il provvedimento veniva confermato dal Tribunale del riesame di Genova, ma impugnato in Cassazione dagli indagati.

La Corte annulla senza rinvio il provvedimento di sequestro, individuando una grave carenza nella formulazione della notizia di reato che costituiva il presupposto dell’attività investigativa.

La decisione si colloca nel solco delle modifiche introdotte dal d.lgs. 150/2022 (riforma Cartabia), che ha definito in modo più rigoroso il concetto di notizia di reato. In base alla nuova formulazione dell’art. 335 c.p.p., la notizia deve contenere:

  • la rappresentazione di un fatto determinato,
  • non inverosimile,
  • riconducibile, almeno in ipotesi, ad una fattispecie incriminatrice.

Secondo la Cassazione, tali requisiti non risultavano rispettati nel caso concreto, poiché l’iscrizione nel registro delle notizie di reato consisteva sostanzialmente in un elenco nominativo di soggetti e nell’indicazione delle norme penali astrattamente violate, senza una concreta descrizione delle condotte, dei tempi e delle modalità dell’ipotizzato patto corruttivo.

In altre parole, mancava la rappresentazione di un fatto penalmente rilevante sufficientemente determinato, elemento indispensabile per avviare strumenti invasivi di ricerca della prova.

Uno dei passaggi più significativi della pronuncia riguarda il divieto di utilizzare strumenti investigativi per “cercare” la notizia di reato.

La Corte ribadisce un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità: gli atti di perquisizione o sequestro probatorio sono illegittimi quando vengono utilizzati in funzione meramente esplorativa, ossia per verificare se esista o meno un reato ancora indeterminato.

Nel caso esaminato, il sequestro delle email aziendali aveva carattere massivo e generalizzato, poiché finalizzato a ricostruire le relazioni tra numerosi soggetti senza che fosse stato previamente individuato uno specifico fatto di reato.

La Corte evidenzia che un simile approccio rischia di trasformare l’attività investigativa in una ricerca indiscriminata di elementi di prova, incompatibile con i principi del processo penale e con il diritto di difesa.

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