di Stefano MANINA
In data 15 luglio 2025 sul proprio portale istituzionale l’ANAC ha fornito importanti chiarimenti in materia di Welfare aziendale assegnato ai dipendenti chiarendo che l’affidamento del servizio di welfare aziendale quale quota di fringe benefit erogata al dipendente non può essere effettuato senza accedere a un codice identificativo di gara (Cig).
L’autorevole posizione è stata assunta con un’ atto a firma del Presidente del 28 maggio 2025, emanato in risposta alla richiesta di parere di un’Autorità portuale.
Come si legge sul sito Anac l’Autorità portuale interpellante intende fornire ai dipendenti un quantum annuale sotto forma di fringe benefit per l’utilizzo della Piattaforma informatica web.
Il corrispettivo per il servizio è composto da due voci distinte
- il canone annuale per l’utilizzo della piattaforma WEB;
- una percentuale fissa calcolata sul quantum erogato a ciascun dipendente.
Sulla questione l’Autorità portuale, sostiene che il valore economico erogato sotto forma di fringe benefit a ciascun dipendente, non sarebbe da computare all’interno del valore economico dell’affidamento.
Con la conseguenza che l’operatore economico che eroga il servizio deve emettere due distinte fatture.
La prima relativa all’importo dovuto per il servizio e il canone annuale spettante per l’utilizzo della piattaforma e dovrà contenere l’indicazione del CIG;
La seconda relativa alla quota economica che verrà caricata in piattaforma ed erogata ai dipendenti, che non dovrà riportare il CIG.
L’Autorità portuale ritiene giustificata tale opzione dal fatto che si tratta di welfare aziendale, cioè dell’attribuzione da parte del datore di lavoro ai dipendenti di un insieme di prestazioni, opere e servizi, in natura o sotto forma di rimborso spese, in quanto finalizzate a migliorare la loro vita privata e lavorativa.
Infatti la particolarità di tali opere, servizi ed erogazioni consiste nel fatto che, in deroga al principio di omnicomprensività della retribuzione, tali attribuzioni non concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Ma l’Anac si è espressa in senso contrario osservando che l’’oggetto della prestazione demandata all’appaltatore (e, dunque, la spesa dell’Ente da computare nell’importo dell’appalto quale corrispettivo del servizio reso) sembrerebbe riguardare l’importo nel suo complesso ivi incluse le attività connesse alla creazione/manutenzione della piattaforma online e alla gestione tecnico-amministrativa del credito welfare, comprese le somme ascrivibili a “crediti welfare” del personale.
Le somme complessive, infatti, dovrebbero confluire nell’importo totale pagabile all’appaltatore, quale corrispettivo per l’attività svolta.
Secondo Anac infatti si tratta di un contratto assimilabile ai contratti sui servizi espletati dalle agenzie di viaggio e a quelli per la erogazione dei buoni pasto.
In conclusione secondo Anac l’Autorità portuale dovrà comunque procedere con l’acquisizione del relativo CIG secondo le modalità previste per la procedura di affidamento individuata.
IN ALLEGATO IL TESTO COMPLETO DELL’ATTO ANAC DEL 28 MAGGIO 2025