Risolto per voi – messaggi e screenshot acquisiti dalla PG

Chatgpt whatsapp

Non sono utilizzabili senza il sequestro della corrispondenza di cui all’art. 234 C.p.p.

Di Michele Giuliano Perrone

Una recente sentenza da parte della Corte di Cassazione sezione penale, ovvero la n. 6171 del 16 gennaio 2026, è destinata a far discutere giuristi e “addetti ai lavori”. Difatti, con il pronunciamento de quo, i giudici della Suprema Corte hanno puntualizzato un concetto chiaro ed inequivocabile, ossia “ i messaggi della piattaforma di messaggistica denominata WHATSAPP, nonché, mail o sms, custoditi nella memoria di un qualunque dispositivo elettronico, conservano una propria natura giuridica avente valore di corrispondenza, anche dopo  la ricezione degli stessi da parte del destinatario e la loro acquisizione in caso di indagini da parte della P.G. operante, deve avvenire secondo le forme previste e stabilite  dall’ex art. 254 del c.p.p. (sequestro di corrispondenza privata)”.

In buona sostanza, sono inutilizzabili i messaggi innanzi descritti, acquisiti dagli inquirenti mediante la tecnica degli “screenshots” anche con il consenso del soggetto indagato, qualora manchino gli avvisi delle facoltà difensive previste per l’apertura della corrispondenza, quelle per un eventuale rifiuto di collaborazione e per ultimo l’informativa a farsi assistere da un legale.

IL CASO IN ESSERE

Il caso trattato, trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza dei Giudici della Corte di Appello che, confermando una sentenza di primo grado, aveva visto condannare due soggetti per i reati in concorso materiale ai sensi dell’art. 73 DPR 309/1990, (testo unico sugli stupefacenti)per produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. I ricorrenti, contestano una pluralità di violazioni di leggi commesse dalla P.G. tra le quali:

  • Inutilizzabilità delle fotografie e screenshots estratti dai telefoni degli imputati.
  • Mancanza di sequestro dello smartphone e dei relativi atti consequenziali.
  • Mancanza dell’enunciazione e della conoscenza dei diritti di difesa.
  • Accertamento dell’attività di spaccio di sostanze illecite, desunta solo attraverso l’analisi delle chat estrapolate con i contatti telefonici degli acquirenti.

LA DECISIONE DELLA CORTE ED IL FOCUS SULLA SENTENZA

Gli ermellini esaminata la questione trattata, hanno stabilito  quanto segue.

Qualora la polizia giudiziaria operi su reati che prevedano l’acquisizione della corrispondenza (chat su app. di messaggistica, mail e sms) da parte di soggetti indagati nonché il sequestro di uno smartphone occorrerà, per la loro acquisizione, un provvedimento motivato da parte del Pubblico Ministero secondo quanto è stabilito dall’art, 254 c. p.. l’inottemperanza alle forme stabilite, pertanto, vedrà   l’inutilizzabilità del materiale estratto.

L’ASSOLUZIONE DEGLI IMPUTATI

Richiamando ciò che è stato analizzato in queste righe, la Corte ha annullato la sentenza impugnata, assolvendo i ricorrenti per non aver commesso il fatto per l’inutilizzabilità di un mezzo di ricerca della prova utilizzato dalla p.g., dichiarato appunto illegittimo. 

L’ARTICOLO 254 C.P.P.

L’articolo in questione, disciplina il “sequestro di corrispondenza “presso fornitori di servizi postali o telematici. Consente, inoltre, all’Autorità Giudiziaria – con il presupposto di un fondato motivo – di sequestrare lettere, plichi e corrispondenza (anche telematica).

Il sequestro dev’essere operato da Ufficiali di P.G., che, non possono aprire la corrispondenza ma devono trasmetterla all’Autorità Giudiziaria. Tutto ciò che non rientra nell’oggetto di ricerca, dev’essere nell’immediato restituito all’avente diritto.

Da qualche anno è stato introdotto dal legislatore l’art. 245 bis c.p.p. che riguarda specificatamente il sequestro dei dati informatici presso fornitori di servizi(Cloud e/o provider internet).

La norma presa in esame, s’inserisce nel contesto fondamentale della tutela della libertà e segretezza, disciplinata dall’art. 15 della Costituzione. 

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