Garante privacy

La Cassazione chiarisce quali sono i limiti temporali entro cui il Garante è chiamato a muoversi.

Di Michele Mavino

La sentenza del 16 dicembre scorso esprime degli interessanti concetti in merito a certezza giuridica ed effettività del diritto di difesa nei procedimenti sanzionatori amministrativi, con particolare riferimento all’attività del Garante per la protezione dei dati personali.

La Corte di Cassazione è chiamata a pronunciarsi sulla natura del termine di conclusione del procedimento sanzionatorio instaurato dal Garante ai sensi dell’art. 166, comma 5, del d.lgs. n. 196/2003, nonché sulle conseguenze del suo inutile decorso. Il nodo centrale della decisione risiede nella qualificazione di tale termine come perentorio, nonostante l’assenza di una espressa previsione legislativa di decadenza.

La Suprema Corte, richiamando un proprio precedente recente (Cass. n. 18583/2025), chiarisce in modo netto la struttura bifasica dell’azione amministrativa del Garante: da un lato una fase investigativa o preistruttoria, priva di termini perentori e soggetta a scansioni temporali di natura ordinatoria; dall’altro una fase sanzionatoria in senso stretto, che si apre con la contestazione formale delle violazioni e che è invece rigidamente assoggettata al termine di 120 giorni previsto dal Regolamento n. 2/2019 dell’Autorità.

È proprio con riferimento a questa seconda fase che la Corte afferma la perentorietà del termine, valorizzando i principi costituzionali di cui agli artt. 24 e 111 Cost., nonché la giurisprudenza della Corte costituzionale (in particolare sent. n. 151/2021). Secondo la Cassazione, la previsione di un limite temporale certo per l’esercizio della potestà punitiva non rappresenta una mera regola di buona amministrazione, ma costituisce un presidio essenziale contro il rischio di una compressione indebita delle garanzie difensive del destinatario del provvedimento.

Particolarmente rilevante è il passaggio in cui la Corte sottolinea come l’assenza di un termine perentorio collocherebbe l’Autorità amministrativa in una posizione di ingiustificato privilegio, incompatibile con l’attuale assetto costituzionale e sovranazionale del diritto sanzionatorio amministrativo, sempre più assimilato – per natura ed effetti – a quello penale. In questo senso, il richiamo implicito ai c.d. Engel criteria rafforza la lettura sostanzialistica della funzione afflittiva delle sanzioni privacy.

Sul piano applicativo, la decisione conferma l’annullamento del provvedimento del Garante per tardività, precisando tuttavia che il termine corre non dalla presentazione del reclamo, bensì dal momento dell’effettivo accertamento della violazione e dalla notifica della contestazione. Si tratta di una puntualizzazione di rilievo sistematico, che contribuisce a delimitare con maggiore chiarezza il dies a quo della decadenza del potere sanzionatorio.

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