Garante privacy

La Cassazione chiarisce quali sono i limiti temporali entro cui il Garante è chiamato a muoversi.

Di Michele Mavino

La sentenza del 16 dicembre scorso esprime degli interessanti concetti in merito a certezza giuridica ed effettività del diritto di difesa nei procedimenti sanzionatori amministrativi, con particolare riferimento all’attività del Garante per la protezione dei dati personali.

La Corte di Cassazione è chiamata a pronunciarsi sulla natura del termine di conclusione del procedimento sanzionatorio instaurato dal Garante ai sensi dell’art. 166, comma 5, del d.lgs. n. 196/2003, nonché sulle conseguenze del suo inutile decorso. Il nodo centrale della decisione risiede nella qualificazione di tale termine come perentorio, nonostante l’assenza di una espressa previsione legislativa di decadenza.

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