Telecamera privata

Sulla strada pubblica occhio alla multa

Di Stefano Manzelli

Anche quando l’installazione di un impianto di videosorveglianza è motivata da esigenze di tutela personale resta fermo il divieto per i privati di riprendere stabilmente porzioni di strada pubblica. Lo ha ribadito il Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento n. 758 del 18 dicembre 2025, intervenendo su una segnalazione dei Carabinieri nell’ambito di una querela per atti persecutori tra vicini di casa. Nel caso esaminato una cittadina aveva allegato alla denuncia alcuni filmati estratti dal proprio sistema di videosorveglianza, dai quali risultava che l’angolo di visuale delle telecamere includeva anche una parte della sede stradale comunale. La circostanza ha indotto i militari dell’Arma a trasmettere gli atti all’Autorità, che ha avviato un’istruttoria formale per verificare la conformità del trattamento alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679. Il Garante ha ricordato che l’eccezione per le attività “a carattere esclusivamente personale o domestico”, prevista dall’art. 2, par. 2, lett. c), del GDPR, opera solo quando le riprese siano rigorosamente limitate agli spazi di esclusiva pertinenza del titolare dell’impianto. L’inquadratura, anche parziale, di aree pubbliche comporta invece la piena applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, con conseguente obbligo di rispettare i principi di liceità, minimizzazione, proporzionalità e trasparenza. Richiamando le indicazioni della Corte di giustizia l’Autorità ha inoltre precisato che neppure le finalità difensive, pur legittime, consentono automaticamente di estendere il campo visivo delle telecamere oltre le aree private, se la tutela dell’abitazione può essere garantita mediante inquadrature più circoscritte. Nel caso concreto, pur riconoscendo la posizione della interessata quale persona offesa in un procedimento penale, il Garante ha qualificato il trattamento come illecito per violazione degli artt. 5, 6 e 13 del GDPR. Tuttavia, tenuto conto della collaborazione prestata e della successiva modifica dell’orientamento delle telecamere, l’Autorità ha disposto soltanto un ammonimento, senza applicare sanzioni pecuniarie.

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