Turnazione e relativa indennità

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Purchè siano soddisfatti i requisiti, sono sufficienti anche due soli agenti in servizio.

Di Michele Mavino

Con la nota prot. n. 14848 del 10 dicembre 2025, l’ARAN è tornata a esprimersi sull’interpretazione dell’art. 30 del CCNL Funzioni Locali 16 novembre 2022, fornendo indicazioni applicative in materia di turnazioni e correlata indennità.

L’Agenzia conferma che il ricorso all’istituto della turnazione è consentito esclusivamente nell’ambito di strutture organizzative caratterizzate da un orario di servizio continuativo non inferiore a dieci ore giornaliere, da assicurare per tutte le settimane del mese. Elemento imprescindibile dell’istituto è inoltre la rotazione effettiva e periodica del personale sulle diverse fasce orarie, da svolgersi sul medesimo posto di lavoro.

Sotto il profilo organizzativo, l’ARAN precisa che il contratto non introduce divieti alla costituzione di turni con un numero limitato di addetti, inclusa l’ipotesi in cui il servizio sia garantito da due soli dipendenti, a condizione che risultino pienamente soddisfatti tutti i requisiti propri della turnazione. In tali situazioni, rimane comunque in capo all’amministrazione l’obbligo di governare le assenze legittime del personale, garantendo in ogni caso la continuità del servizio.

Con riferimento al trattamento economico, viene infine chiarito che l’eventuale assenza del dipendente nel turno programmato deve essere imputata al corrispondente istituto contrattuale (ferie, malattia, permessi, ecc.), mentre l’indennità di turnazione spetta esclusivamente al lavoratore che abbia concretamente effettuato il turno previsto.

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