Vendita farmaci in parafarmacia

Dell’illecito penale commesso dal dipendente non risponde il titolare.

Di Michele Mavino

La sentenza in esame rappresenta un importante chiarimento in materia di esercizio abusivo della professione di farmacista e sulla configurabilità di una responsabilità penale a carico del titolare di una parafarmacia per fatti commessi da terzi in sua assenza.

Il caso concreto e le motivazioni della sentenza

La Corte di Cassazione si pronuncia sul ricorso presentato dalla titolare di una parafarmacia, condannata in primo grado per il reato di esercizio abusivo della professione di farmacista (art. 348 c.p.). L’addebito derivava dal fatto che la sorella dell’imputata, priva di abilitazione, aveva venduto due farmaci da banco in sua assenza. Il Tribunale di Catanzaro aveva riconosciuto la sussistenza del...

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