Per la P.A. la verifica di idoneità è un obbligo.
Di Francesco De Santis
La verifica dell’idoneità lavorativa per un dipendente con disturbi psichici è obbligatoria quando sussistono rischi per la sicurezza e la salute del lavoratore stesso o di terzi, oppure quando la patologia incide direttamente sulla capacità di svolgere le mansioni lavorative specifiche.
La controversia nasce dal licenziamento per giusta causa di un dipendente di azienda sanitaria, già seguito dal Servizio di Salute Mentale e sottoposto ad amministrazione di sostegno.
Dopo due sanzioni conservative, il datore aveva avviato il procedimento espulsivo in relazione a un episodio particolarmente grave: comportamento aggressivo e ingiurioso verso un superiore, distruzione di beni aziendali e stato di evidente alterazione alcolica.
In primo grado, il licenziamento era stato ritenuto legittimo; la Corte d’appello, invece, aveva disposto la reintegrazione, ritenendo che l’ente avrebbe dovuto attivare la procedura di verifica dell’idoneità al servizio, non trattando il fatto come un ordinario illecito disciplinare.
Il cuore della decisione sta nell’affermazione secondo cui, in presenza di comportamenti del dipendente che segnalino una possibile condizione psichica pericolosa per sé, per i colleghi o per l’utenza, la Pubblica Amministrazione è tenuta, e non solo facoltizzata, a promuovere gli accertamenti sanitari.
La Corte collega questo obbligo al generale dovere di tutela dell’integrità psicofisica del lavoratore ex art. 2087 c.c., alle misure generali di tutela previste dal d.lgs. n. 81/2008 e alla disciplina dell’inidoneità psicofisica permanente nel pubblico impiego.
In questa prospettiva l’inerzia datoriale non è neutra: espone l’amministrazione al rischio di aver trascurato un pericolo lavorativo che imponeva una risposta organizzativa e sanitaria, prima ancora che disciplinare.
Secondo la Suprema Corte, la sanzione espulsiva era stata irrogata senza considerare che il comportamento contestato si inseriva in un quadro patologico già conoscibile dal datore. Da qui il passaggio centrale: il fatto non poteva essere valutato come se fosse stato commesso da un lavoratore pienamente capace e privo di fragilità psichiche.
La Cassazione valorizza quindi il giudizio di sproporzione del licenziamento disciplinare e ribadisce che davanti a segnali di grave alterazione, il datore pubblico avrebbe dovuto:
1. avviare la verifica sanitaria sull’ idoneità;
2. adottare, se necessario, misure cautelari, anche di sospensione;
3. all’esito, gestire l’eventuale cessazione del rapporto per ragioni oggettive di inidoneità, non per colpa disciplinare.
Sul piano economico, però, la Cassazione limita l’indennità risarcitoria conseguente all’annullamento del licenziamento a un massimo di 24 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il TFR, fermo il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per l’intero periodo dal licenziamento alla reintegrazione effettiva.
La sentenza della Cassazione Civile, sez. lav. del 17 marzo 2026 n. 6165, oltre un’indicazione molto netta alle amministrazioni pubbliche: quando emergono condotte sintomatiche di patologie psichiche incompatibili con la sicurezza dell’ambiente di lavoro l’amministrazione deve spostare subito il baricentro dalla repressione disciplinare alla valutazione sanitaria e organizzativa.
E questo il passaggio che trasforma una facoltà in un vero obbligo di protezione. In termini operativi, la decisione impone alle P.A. di rafforzare i protocolli interni tra uffici disciplinari, medico competente, strutture sanitarie e datore di lavoro, per evitare che la patologia venga letta solo come colpa, con il rischio di rendere illegittimo il successivo licenziamento.










