Video – Recenti interpretazioni ARAN per il personale

Pillole video

Di Francesco De Santis

Di seguito alcuni orientamenti applicativi ARAN datati 7 aprile 2026, dedicati al personale degli enti locali:

  • Orientamento Applicativo n. 37131 – Distacchi sindacali

L’equiparazione dell’attività svolta dal dipendente in permesso sindacale o in distacco retribuito a quella di servizio sta a significare che l’attività sindacale non pregiudica la maturazione dell’anzianità di servizio ai fini della carriera e della pensione, ma non che essa possa essere equiparata allo svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, in quanto esercitata in qualità di controparte della stessa, con tutto ciò che ne consegue circa l’impossibilità di erogare benefici correlati all’effettiva prestazione resa quali, ad esempio, il buono pasto.

  • Orientamento Applicativo n. 37129 – Malattia per infortuni sul lavoro

In caso di attivazione del distacco sindacale a tempo parziale il lavoratore, sulla base di specifici calendari definiti all’atto dell’attivazione del distacco, rende la propria attività in parte per l’organizzazione sindacale ed in parte per l’amministrazione.

Conseguentemente, qualsiasi tipologia di assenza (malattia, maternità, infortunio, ecc.) andrà ad incidere sulla prestazione da rendere all’amministrazione o al sindacato a seconda dei giorni in cui si verifica l’assenza stessa. Conseguentemente, il CCNQ non prevede alcuna forma di recupero di eventuali giorni di distacco sindacale nei quali il lavoratore non ha potuto rendere a qualunque titolo la propria attività al sindacato.

  • Orientamento Applicativo n. 37127 – Permessi retribuiti

Nel merito si fa presente che l’art. 8, comma 5, del CCNQ del 4 dicembre 2017 prevede che nei confronti del personale in distacco “part-time” trovano applicazione le norme previste nei singoli CCNL per il rapporto di lavoro part-time solo con riferimento all’istituto delle ferie e del periodo di prova in caso di vincita di concorso o passaggio di qualifica.

In sostanza poiché la tipologia di distacco sindacale in esame non si configura come un rapporto di lavoro a tempo parziale, non trovano automaticamente applicazione tutte le norme sul “part-time” ma solo quelle espressamente richiamate dal CCNQ citato.

Conseguentemente non si procede al riproporzionamento dei suddetti permessi.

  • Orientamento Applicativo n. 37143 – Dirigente sindacale

Le disposizioni contrattuali vigenti non prevedono un limite massimo al numero di dipendenti che possono essere nominati dirigenti sindacali all’interno di un’amministrazione. Relativamente a tali nomine l’Amministrazione può solo verificare che le stesse siano state effettuate formalmente da una organizzazione sindacale rappresentativa in quanto dall’accredito del dirigente discende il diritto della

persona fisica nominata ad usufruire delle prerogative sindacali, nonché il diritto alla tutela prevista dall’art. 20, comma 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017.

Conseguentemente, differentemente da quanto regolato per il settore privato dallo Statuto del Lavoratori, non esiste per il pubblico impiego un rapporto tra numero di dirigenti sindacali e numero dei dipendenti dell’Ente.

Condividi questo articolo!