Con la conversione dell’ultimo decreto sicurezza, più facile lo scambio di informazioni con le forze di polizia statali?
Di Michele Mavino
La traiettoria normativa che emerge nel percorso di conversione del decreto-legge sicurezza conferma che il legislatore non sta costruendo una disciplina autonoma della videosorveglianza comunale, ma sta progressivamente inserendo le immagini e i dati raccolti dai sistemi locali dentro un modello più ampio di governo organizzato delle informazioni per finalità di sicurezza pubblica. In questo quadro, il vero nodo non è tanto ampliare in astratto la circolazione dei flussi informativi, quanto definire in modo giuridicamente ordinato chi raccoglie il dato, per quale finalità, con quali regole di accesso e secondo quale regime normativo venga poi riutilizzato.
Le proposte emendative oggi in discussione confermano infatti una linea già chiaramente leggibile nella prassi amministrativa più evoluta: il Comune continua a collocarsi nell’alveo del Regolamento (UE) 2016/679 quando utilizza i sistemi di videosorveglianza per finalità amministrative riconducibili alla gestione organizzata di interessi pubblici locali. Diversamente, nel momento in cui le immagini vengono utilizzate dalle forze di polizia (compresa la polizia locale) per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, il trattamento si sposta sul diverso piano del d.lgs. 51/2018, cioè nel sistema nazionale che attua la cosiddetta direttiva polizia.
È proprio qui che assume rilievo il principio della titolarità autonoma, che appare ormai il criterio più coerente anche sul piano operativo: il Comune resta titolare del trattamento nella fase di raccolta e conservazione originaria delle immagini, mentre l’autorità di polizia che accede ai dati per finalità proprie diventa titolare autonoma del successivo trattamento, senza che sia necessario costruire artificiosamente modelli di contitolarità che nella pratica rischiano solo di generare ambiguità organizzative.
La conseguenza concreta è che non basta consentire accessi remoti o collegamenti tecnici: occorre prima costruire una architettura amministrativa solida fatta di atti generali, regolamenti aggiornati, tracciabilità degli accessi, chiara distinzione delle finalità, profili autorizzativi separati e regole documentate sulla conservazione e sul riuso delle immagini. Il dato video non può più essere considerato un semplice prodotto tecnologico disponibile a richiesta, ma deve essere governato come un flusso informativo che cambia regime giuridico a seconda della finalità perseguita.
Anche sul versante bodycam, registrazioni operative e sistemi integrati, il punto centrale resta identico: non serve moltiplicare riferimenti teorici, ma organizzare il ciclo del dato in modo coerente con il quadro normativo applicabile, distinguendo sempre la fase amministrativa da quella eventualmente riconducibile alle funzioni di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza.
In sostanza, la conversione del decreto sembra rafforzare un modello già chiaro: la sicurezza integrata passa prima di tutto attraverso una corretta ingegneria giuridica dei trattamenti, dove finalità, mezzi e ruoli devono essere definiti ex ante e non ricostruiti ex post quando emergono criticità operative.
Di seguito il fascicolo degli emendamenti pubblicato dal Senato della Repubblica il 15 aprile 2026










