Di Giacomo Pellegrini
Approvata in via definitiva al Senato la legge di conversione del decreto legge 19 febbraio 2026 n°19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR e in materia di politiche di coesione. La norma, che abbraccia vari ambiti di regolamentazione legislativa, interviene anche su alcune tematiche strettamente legate alla circolazione stradale. Una novità importante riguarda infatti una semplificazione adottata per favorire l’allaccio delle utenze relative alla posa in opera di infrastrutture a banda ultralarga, che comportino scavi e infilaggi di lunghezza massima di quaranta metri. La disposizione appena approvata dal Parlamento prevede infatti che: “In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 7, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati, e di cui all’articolo 18, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonché in deroga ai regolamenti adottati dagli enti locali, esclusivamente per gli interventi di allaccio delle utenze relativi alla posa in opera di infrastrutture a banda ultralarga, che comportino scavi e infilaggi di lunghezza massima di quaranta metri:
a) nei casi in cui l’esecuzione dei lavori richieda la chiusura parziale o totale della carreggiata, l’operatore di rete comunica l’inizio dei lavori all’ente proprietario della strada, mediante posta elettronica certificata e con un preavviso di almeno otto giorni, allegando la documentazione tecnica indicata nell’allegato 12-bis annesso al presente decreto. Dopo l’invio della predetta comunicazione e comunque prima dell’avvio dei lavori, l’operatore presenta ai soggetti di cui all’articolo 5, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, mediante posta elettronica certificata, un’istanza per l’adozione dei provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale e il segnalamento stradale temporaneo, allegando gli schemi di cantierizzazione dei lavori ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2002. I provvedimenti di cui al secondo periodo della presente lettera sono rilasciati dagli enti proprietari della strada entro dieci giorni dalla ricezione dell’istanza; decorso inutilmente tale termine, l’operatore può dare avvio ai lavori nel rispetto dei predetti schemi di cantierizzazione a condizione che non vi siano interferenze con quanto disposto da altri provvedimenti adottati dai medesimi enti;
b) nei casi in cui l’esecuzione dei lavori non interessi la sede stradale ovvero non richieda la chiusura parziale o totale della carreggiata, l’operatore di rete comunica l’inizio dei lavori all’ente proprietario della strada, mediante posta elettronica certificata e con un preavviso di almeno otto giorni, allegando la documentazione tecnica indicata nell’allegato 12-bis annesso al presente decreto; decorso inutilmente il termine di otto giorni dall’invio della comunicazione, l’operatore può dare avvio ai lavori.
7-ter. Per gli interventi di cui al comma 7-bis, l’ente proprietario della strada può concordare con l’operatore di rete accorgimenti in merito alla collocazione dell’infrastruttura di rete al solo scopo di garantire le condizioni di sicurezza dell’infrastruttura stradale, ferme restando le caratteristiche di larghezza e profondità stabilite dall’operatore stesso in funzione delle esigenze di posa dell’infrastruttura a banda ultralarga e nel rispetto del termine di otto giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio dei lavori”.
Nella sostanza quindi, per velocizzare in tempi di realizzazione di tali allacci, si va ad introdurre una disciplina speciale, derogatoria rispetto a quella generale che prevede l’obbligatorietà di una preventiva ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale, stabilendo un periodo massimo (dieci giorni) per l’adozione delle temporanee modifiche richieste, spirato inutilmente il quale gli interventi possono comunque essere attuati, rispettando comunque gli schemi segnaletici previsti e sempre che non interferiscano con altri provvedimenti adottati dagli enti. Stante la sua natura derogatoria, l’applicazione di tale procedura è limitata ai soli casi previsti dalla legge, e cioè, come già anticipato, agli interventi di allaccio di utenze relativi alla posa in opera di infrastrutture a banda ultralarga, che comportino scavi e infilaggi di lunghezza massima di quaranta metri, nelle ipotesi in cui l’esecuzione dei lavori richieda la chiusura parziale o totale della carreggiata.
Sempre in ottica di circolazione stradale, la legge di conversione mette nuovamente mano al tema della “circolazione di prova” prevedendo, con una modifica dell’articolo 5 terzo comma del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, che “Il numero massimo delle autorizzazioni alla circolazione di prova che, ai sensi del cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, possono essere ciascun titolare per i veicoli sottoposti a prove tecniche, sperimentali o costruttive, navettamenti, movimentazioni e trasferimenti, anche per finalità commerciali o per la degli allestimenti tecnici, è fissato in quantità non superiore al numero dei dipendenti e degli addetti che partecipano stabilmente all’attività di impresa in ragione di rapporti di collaborazione funzionale, attestato da idonea documentazione e da apposita delega. Alle imprese autorizzate a svolgere le attività di imbarco e di sbarco da e su nave e quelle di movimentazione di veicoli non ancora immatricolati nei porti e tra le aree portuali e le zone retroportuali esterne alle aree operative portuali, in attesa del successivo trasporto alla destinazione finale, può comunque essere rilasciato un numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova pari al numero dei dipendenti addetti alle attività operative e dei dipendenti e dei soci del soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro portuale temporaneo ai sensi dell’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, di cui ordinariamente l’impresa autorizzata si avvale, come attestato dalla competente Autorità di sistema portuale. Le autorizzazioni alla circolazione in prova di cui al presente comma consentono il trasporto, oltre al conducente, di un solo passeggero, individuato nella persona del titolare dell’autorizzazione ovvero selezionato tra i dipendenti del titolare dell’autorizzazione o tra gli addetti titolari di rapporti di collaborazione funzionale con il medesimo. Tale limite non si applica alle autorizzazioni alla circolazione concesse alle aziende, alle università e agli enti di ricerca che utilizzano le targhe per attività di ricerca e sperimentazione, di sviluppo, di produzione e di collaudo di veicoli ovvero di loro componenti. Chiunque circola in violazione delle disposizioni del terzo periodo è soggetto alla sanzione prevista dall’articolo 98, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.
In via generale, e salvo limitate eccezioni anch’esse riviste, viene pertanto previsto che il numero massimo di autorizzazioni di prova ottenibile è legato al numero dei dipendenti e degli addetti che partecipano stabilmente all’attività di impresa in ragione di rapporti di collaborazione funzionale, e che le autorizzazioni alla circolazione in prova consentono il trasporto, oltre al conducente, di un solo passeggero, individuato nella persona del titolare dell’autorizzazione ovvero selezionato tra i dipendenti del titolare dell’autorizzazione o tra gli addetti titolari di rapporti di collaborazione funzionale con il medesimo.
Sostanzialmente invariata rispetto alla novità introdotta con decreto legge, la disciplina di semplificazione introdotta in merito alla collocazione dei mezzi pubblicitari, che vengono, ormai stabilmente dopo la conversione del decreto, subordinate alla presentazione di una SCIA, corredata di un’asseverazione del tecnico abilitato, al SUAP del comune ove è svolta l’attività.










