Nota a Cass. Sez. III, 14 novembre 2025, n. 37187.
Di Marco D’Antuoni
La sentenza della Terza Sezione penale della Corte di cassazione n. 37187/2025 affronta un tema di particolare rilevanza nella materia dei reati ambientali:
“gli effetti della riforma introdotta dal D.L. 116/2025 (conv. in L. 247/2025) sulla disciplina dell’abbandono di rifiuti, con specifico riferimento alla successione di leggi penali nel tempo e alla possibile applicazione dell’abrogatio criminis”.
La riforma ha profondamente riorganizzato la parte IV del d.lgs. 152/2006, introducendo nuove fattispecie, ridefinendo il perimetro delle condotte punite e aggravando il trattamento sanzionatorio.
In tale contesto, la difesa dell’imputato ha sostenuto che la riscrittura degli artt. 255 ss. avrebbe comportato l’eliminazione della fattispecie prima prevista dall’art. 256, comma 2, con conseguente proscioglimento ai sensi dell’art. 2, comma 2, c.p.
La Corte, come si vedrà, giunge a conclusioni opposte, affermando la piena continuità normativa tra vecchia e nuova disciplina.
La tesi difensiva:
La difesa ha articolato una ricostruzione fondata su tre passaggi logici:
- Soppressione della norma incriminatrice: secondo la difesa L’art. 256, comma 2, che puniva l’abbandono di rifiuti pericolosi, è stato formalmente abrogato dal d.l. 116/2025. Tale abrogazione formale sarebbe indice di una volontà legislativa di eliminare la rilevanza penale della condotta.
- Mancanza di una fattispecie corrispondente: la nuova disciplina, pur introducendo gli artt. 255, 255-bis e 255-ter, non riprodurrebbe in modo perfettamente sovrapponibile la precedente contravvenzione. Da ciò deriverebbe una discontinuità normativa tale da impedire la riconduzione della condotta contestata a una norma vigente.
- Applicazione dell’art. 2, comma 2, c.p.: Se il fatto non è più previsto come reato, l’imputato deve essere prosciolto. La difesa ha quindi invocato l’abolitio criminis, chiedendo l’annullamento senza rinvio della condanna.
La Corte respinge integralmente la tesi difensiva, affermando che:
3.1. La riforma ha riorganizzato, non eliminato, la fattispecie ma ha operato una razionalizzazione sistematica della disciplina, distinguendo:
• art. 255 → abbandono di rifiuti non pericolosi (contravvenzione)
• art. 255-bis → ipotesi aggravate
• art. 255-ter → abbandono di rifiuti pericolosi (delitto)
“La condotta prima punita dall’art. 256, comma 2, trova oggi la sua collocazione naturale nell’art. 255-ter”.
La Corte sottolinea che la riforma non ha depenalizzato ma ha introdotto nuove ipotesi delittuose, prevedendo pene più severe ampliando le circostanze aggravanti. Tali elementi sono incompatibili con una volontà di abrogazione.
A riguardo, si può sostenere che il nucleo essenziale della condotta – l’abbandono di rifiuti pericolosi – è rimasto invariato.
La riforma ha inciso solo sulla tecnica di tipizzazione e sulla gravità della risposta punitiva. Ne consegue che non si applica l’art. 2, comma 2, c.p., ma il principio di continuità normativa.
La sentenza si colloca nel solco di un orientamento consolidato: la successione di leggi penali richiede una valutazione sostanziale, non meramente formale.
Secondo la giurisprudenza:
• la continuità normativa sussiste quando la nuova norma mantiene il disvalore penale della condotta;
• l’abrogatio criminis si verifica solo quando il legislatore elimina la punibilità o trasforma la condotta in illecito amministrativo.
Nel caso di specie, la riforma del 2025 si inserisce in un più ampio processo di rafforzamento della tutela ambientale, coerente con gli indirizzi europei e con la crescente sensibilità verso i reati contro l’ambiente.
- Confronto tra vecchia e nuova disciplina
La continuità normativa è evidente: la condotta è la stessa, muta solo la collocazione sistematica e la gravità della sanzione.
La sentenza n. 37187/2025 offre un chiarimento fondamentale in una fase di transizione normativa: la riforma del 2025 non ha depenalizzato l’abbandono di rifiuti, ma ha introdotto un sistema più rigoroso con la crescente attenzione alla tutela dell’ambiente.
La Corte riafferma un principio cardine della successione di leggi penali: la continuità normativa prevale sulla mera abrogazione formale, quando il legislatore conferma e rafforza la rilevanza penale della condotta.
L’arresto si pone dunque come riferimento essenziale per l’interpretazione della nuova disciplina e per la ricostruzione sistematica dei reati ambientali.










