Di Michele Mavino
Con la sentenza 9958 depositata il 23 dicembre scorso, il Tribunale di Milano affronta in modo puntuale il tema della responsabilità dell’amministrazione comunale per le immissioni sonore derivanti dal fenomeno della movida, riconducendo la controversia nell’alveo della tutela dei diritti soggettivi fondamentali, in particolare del diritto alla salute e al riposo.
Il giudice chiarisce anzitutto che la domanda risarcitoria e quella di condanna al facere rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, poiché non implicano un sindacato sull’esercizio del potere discrezionale della pubblica amministrazione, ma attengono alla violazione del principio del neminem laedere nella gestione di beni pubblici. In tal senso, la sentenza si pone in linea con l’orientamento consolidato della Cassazione, secondo cui la P.A. può essere chiamata a rispondere anche per condotte omissive, qualora non abbia adottato misure idonee a prevenire o contenere immissioni intollerabili.
Nel merito, pur dando atto dell’attività svolta dal Comune (ordinanze sindacali, controlli della Polizia Locale, protocolli interistituzionali), il Tribunale evidenzia come tali interventi non si siano rivelati concretamente efficaci nel ricondurre le immissioni sonore entro la soglia della normale tollerabilità ex art. 844 c.c., almeno per il periodo accertato fino al marzo 2022. Da ciò discende il riconoscimento della responsabilità risarcitoria dell’ente per il danno non patrimoniale subito dai residenti.
Di particolare interesse è il passaggio in cui il giudice distingue il profilo risarcitorio da quello inibitorio: se il primo viene accolto, il secondo è invece respinto, valorizzando il fatto che l’amministrazione, nel tempo, abbia comunque adottato una pluralità di misure regolatorie e di vigilanza. La sentenza offre così un equilibrato punto di sintesi tra tutela dei residenti e riconoscimento della complessità gestionale del fenomeno della movida urbana.
Nel complesso, la decisione rappresenta un importante precedente per gli enti locali, poiché ribadisce che l’attività di controllo e regolazione deve essere non solo formalmente avviata, ma anche sostanzialmente efficace, pena l’esposizione dell’amministrazione a responsabilità civile per lesione dei diritti fondamentali dei cittadini.










