di STEFANO MANINA
Come è noto la disciplina dell’obbligo assicurativo RC auto è stato ampiamente rivista poco più di due anni fa dal Decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184 che, recependo la direttiva Ue/2021/2118, ha modificato profondamente l’art.122 del Codice delle assicurazioni estendendo l’ambito di applicazione dell’obbligo assicurativo ed a tutti i veicoli considerati tali, anche se e quando circolanti in modo statico e dinamico su aree private.
Tutto ciò si è inevitabilmente riversato sull’applicazione dell’articolo 193 del Codice della Strada che sebbene con alcuni distinguo, trova ora applicazione anche in area privata, e sull’attività operativa di tutti gli organi di polizia stradale a cominciare proprio dalle polizie locali.
La norma sia dal punto di vista delle società di assicurazione, sia da quello dei consumatori che da quello degli operatori della sicurezza stradale ha suscitato molti dubbi interpretativi, di opportunità, di applicazione e anche operativi.
Facendo in parte sintesi di tutte queste posizioni, nelle scorse settimane il legislatore ha avviato l’iter di adozione di un nuovo Decreto Legislativo correttivo che il 23 dicembre 2025, il Governo ha trasmesso al Parlamento con il chiaro intento di mitigare la portata della riforma, escludendo dall’obbligo taluni veicoli che mai in passato erano assicurati (ad esempio i muletti e carrelli elevatori circolanti soltanto all’interno di plessi aziendali) o che comunque non paiono portatori di rischi dinamici tali da imporne la copertura.
Partendo dai lavori preparatori e dal dossier al momento depositato in Parlamento al vediamo in cosa consistono le principali novità alla e quali il legislatore sta mettendo mano.
La nuova norma interviene direttamente sulla formulazione dell’articolo 122-bis del Codice delle assicurazioni (Cap) per specificare la portata della deroga prevista per il caso in cui il «veicolo non sia idoneo all’uso come mezzo di trasporto».
Più nel dettaglio esenta dall’obbligo di polizza assicurativa per la responsabilità civile i veicoli privi di parti essenziali inidonei all’utilizzo come mezzo di trasporto.
Inoltre prevede la possibilità di introdurre nuovi schemi assicurativi che separino il premio per il rischio statico da quello per il rischio di circolazione per i veicoli d’epoca o di interesse storico-collezionistico.
Viene poi inserito il comma 2-bis nell’articolato normativo dell’articolo 122- bis, con cui si prevede che un decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), può prevedere ulteriori schemi contrattuali di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile per la circolazione di veicoli ad uso stagionale, la cui durata è inferiore all’anno (c.d. polizze infra-annuali).
La proposta di legge riconosce poi agli organizzatori di gare e competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore la possibilità di contrarre, in alternativa all’assicurazione per responsabilità civile auto (RCA), l’assicurazione per responsabilità civile generale.
Tale facoltà è tuttavia circoscritta ai soli casi alle sole ipotesi nelle quali gli eventi o le attività sportivi motorisitici (corse, gare, allenamenti, prove e dimostrazioni) che si svolgano in una zona soggetta a restrizioni e delimitata.
Sono previste anche modifiche in materia di attestazione sullo stato di rischio.
In particolare, si prevede che l’IVASS debba vigilare sulla corretta alimentazione e gestione della banca dati elettronica contenente le informazioni sull’attestazione sullo stato del rischio.
A tal fine il provvedimento riconosce alla medesima Autorità di vigilanza la possibilità di accedere a determinate banche dati di rilievo nazionale (archivio nazionale delle strade, archivio nazionale dei veicoli e anagrafe nazionale degli abilitati alla guida).
IN ALLEGATO IL DOSSIER PARLAMENTARE SUL PROVVEDIMENTO IN ESAME









