Videopodcast – Licenziato il Pacchetto Sicurezza 2026

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di Stefano Manina

Nella seduta del 5 febbraio il Consiglio dei Ministri, come aveva precedentemente annunciato e da noi commentato

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ha dato il via ad un nuovo corposo ed impattante Pacchetto Sicurezza.

Nel dettaglio si tratta di due distinti provvedimenti.

Da una parte un decreto legge composto da 33 articoli che contiene per sua natura disposizioni urgenti introducendo nuove fattispecie di reato e modifiche al codice di procedura penale e misure per il potenziamento operativo e organizzativo del Ministero dell’Interni e delle forze di polizia.

A esso si accompagna un disegno di legge recante Disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle forze di polizia e del Ministero dell’interno di ben 29 articoli.

Tale provvedimento punta a rafforzare il ruolo educativo di famiglie e scuole, specialmente in contesti vulnerabili, attraverso l’istituzione di una “rete territoriale per l’alleanza educativa” dotata di specifica governance, finanziamenti e progetti dedicati.

Tra le altre cose prevede una stretta sull’occupazione abusiva di immobili prevedendo la possibilità di sgombero immediato anche per le seconde case e introduce una specifica circostanza aggravante per i delitti contro la vita, l’incolumità individuale e la libertà morale commessi ai danni di iscritti all’albo dei giornalisti o direttori di testata nell’atto o a causa della propria attività.

Tali misure e il Decreto Legge in particolare hanno risentito sia nella tempistica di emanazione e sia nei contenuti di un’accelerata impressa dall’Esecutivo a seguito dei disordini di piazza registrati recentemente a Torino e di altri fatti di cronaca.

Concentriamoci ora sul Decreto Legge recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle Forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale che non appena sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale entrerà in vigore apportando molte novità che impatteranno anche sulla attività operativa della Polizia Locale.

In allegato proponiamo in lettura il testo del provvedimento licenziato dall’Esecutivo e in attesa della pubblicazione della norma facciamo una prima e veloce carrellata delle principali novità introdotte riservandoci poi come redazione nelle prossime settimane di approfondire un modo dettagliato le singole misure di maggiore ricaduta per la Polizia Locale.

Una prima area di intervento e quella relativa al porto e vendita di armi ribattezzate norme “antimaranza” volte a contrastare il fenomeno delle baby gang urbane.

Coltelli e altri strumenti atti a offendere.

Attraverso la modifica di alcuni articoli della Legge18 aprile 1975, n. 110, viene ampliato il catalogo degli strumenti atti a offendere per i quali è vietato il porto senza giustificato motivo, includendo quelli con lama affilata o appuntita superiore a otto centimetri e inasprendo le sanzioni, che passano da natura contravvenzionale a delitto punito con la reclusione fino a tre anni con la previsioni di ulteriori sanzioni accessorie applicate dal Prefetto quali la sospensione della patente o del porto d’armi.

La norma estende il divieto di porto alle armi per cui non è ammessa licenza, come coltelli a scatto, a farfalla, strumenti con lama superiore a cinque centimetri muniti di blocco o apribili con una sola mano, oggetti camuffati o occultati.

Viene introdotto il divieto di vendita ai minori, anche tramite piattaforme elettroniche, di strumenti da punta e taglio (armi improprie) che possono occasionalmente servire all’offesa della persona punito con sanzioni amministrative pecuniare che vengono inasprite in caso di reiterazione.

Ammonimento del Questore.

La stretta nei confronti dei fenomeni di violenza giovanile si articolerà anche con un considerevole ampliamento dei reati per i quali sarà applicabile l’ammonimento del questore nei confronti di minorenni con età compresa dai 12 ai 14 anni, includendo le fattispecie criminose di lesione personale, rissa, violenza privata e minaccia commessi con l’uso di armi o di strumenti atti ad offendere dei quali è vietato il porto in modo assoluto ovvero senza giustificato motivo”.

Ma non solo con lo scopo di rafforzare l’azione educativa e responsabilizzare i genitori o i tutori al controllo sui minori, viene introdotta per tutte le ipotesi di ammonimento del questore rivolto al minore di età superiore a 14 anni, anche una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro a “carico del soggetto tenuto alla sorveglianza del minore che non ha dimostrato di non aver potuto impedire il fatto”. E la medesima sanzione amministrativa sarà prevista anche per l’ammonimento di minorenni che hanno commesso atti persecutori o di cyberbullismo.

Procedibilità d’ufficio per il furto con destrezza.

È introdotta una nuova fattispecie di furto con destrezza che prevede la procedibilità d’ufficio e un inasprimento delle pene quando il reato ha per oggetto mezzi di pagamento (anche elettronici); documenti di identità; strumenti informatici, telematici o telefoni cellulari; denaro o beni di valore tale da determinare un danno patrimoniale di rilevante gravità.

Spaccio di stupefacenti

In caso di accertamento e condanna per i reati di spaccio di cui all’articolo 73, comma 7-bis, del DPR 309/1990 viene introdotta la confisca degli autoveicoli o di altri beni mobili registrati e non registrati che risultino essere stati utilizzati per la commissione del reato o che abbiano agevolato la commissione degli stessi fatti, salvo che appartengano a persona estranea al reato.

Mancato arresto all’alt.

All’articolo 192 del codice della strada, è aggiunto il comma7-bis che introduce una nuova ipotesi di reato per chi non rispettando l’alt imposto dagli organi di polizia stradale si dà alla fuga con modalità tali da mettere in pericolo l’altrui incolumità, per il quale è prevista la reclusione da sei mesi a cinque anni  e le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida da uno a due anni e della confisca del veicolo, salvo che non appartenga a persona estranea al reato.

Anche per tale fattispecie quando non è possibile procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale viene introdotta la possibilità di ricorrere all’arresto differito entro le 48 ore.

Zone rosse rafforzate e ordine di allontanamento.

Viene anche ampliata la possibilità per i Prefetti di individuare le cosiddette zone rosse ovvero quelle zone caratterizzate da gravi e ripetuti episodi di illegalità, in relazione alle quali è vietata la permanenza ed è disposto l’allontanamento di soggetti già segnalati dall’Autorità giudiziaria per particolari reati. Tali aree hanno una durata massima di 6 mesi, rinnovabili fino a 18.

Infatti non serviranno più motivazioni legate a casi eccezionali e urgenti, ma sarà sufficiente un’analisi delle autorità di polizia che indichi i luoghi interessati e la durata temporale per stabilire ed individuare tali le zone rosse all’interno del tessuto urbano.

In queste aree è disposto l’allontanamento di soggetti denunciati negli ultimi cinque anni per specifici delitti, se tengono condotte che minacciano la sicurezza o la fruizione degli spazi pubblici.

Il Daspo urbano viene esteso alle aree interne e pertinenze di stazioni ferroviarie, aeroporti, porti e mezzi di trasporto pubblico locale per chi assume comportamenti violenti, minacciosi o molesti. Il divieto di accesso alle aree sopra citate si applica anche ai minori (sopra i 14 anni) che siano stati denunciati o condannati negli ultimi cinque anni per reati commessi durante manifestazioni pubbliche o per reati inerenti all’ordine pubblico e alle armi.

Rafforzamento della sicurezza urbana.

Di particolare rilievo è poi il fatto che viene rifinanziata anche per il triennio 2025-2028 l’installazione di sistemi di videosorveglianza nell’ambito dei Patti per l’attuazione della sicurezza urbana con impiego di risorse statali da destinare all’implementazione delle tecnologie di prevenzione e contrasto alla criminalità.

Inoltre verranno incrementate le risorse del Fondo sicurezza urbana con possibilità per i comuni di destinarlo, in parte, anche ai compensi per lavoro straordinario del personale delle polizie locali

Sicuramente interessante è poi la possibilità per i comuni di reperire risorse finanziarie per incentivare le iniziative di sicurezza urbana anche da altre fonti prime fra tutte la tassa di soggiorno e i proventi contravvenzioni stradali.

Manifestazioni pubbliche.

Si inaspriscono le sanzioni pecuniarie per l’omesso preavviso delle manifestazioni al Questore di cui all’art 18 TULPS che però nella loro previsione base vengono depenalizzate e che colpiscono anche i promotori di riunioni pubbliche attraverso la rete web.

Viene poi introdotta una specifica sanzione penale per l’utilizzo di caschi protettivi o altri mezzi che rendano difficoltoso il riconoscimento dei partecipanti durante le pubbliche riunioni. Per tali condotte è previsto l’arresto in flagranza, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza e la trasparenza durante le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.

In caso di condanna per reati gravi (terrorismo, strage, omicidio, devastazione e saccheggio commessi durante assembramenti), il giudice può disporre il divieto di partecipare a pubbliche riunioni per un periodo da 1 a 3 anni (o pari alla pena se superiore a 3 anni). Può essere previsto l’obbligo di firma presso la polizia durante lo svolgimento di tali riunioni.

Fermo Preventivo.

Gli agenti di pubblica sicurezza possono procedere all’immediata perquisizione sul posto per accertare il possesso di armi, esplosivi o strumenti di effrazione.

Inoltre nel corso di specifiche operazioni di polizia svolte nell’ambito dei servizi di ordine е sicurezza pubblica disposti in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, in presenza di un pericolo attuale per l’ordine е la sicurezza pubblica, gli ufficiali е gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici persone rispetto alle quali, in relazione a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo e sulla base di elementi di fatto  о dalla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza sulle persone o sulle cose in occasione di pubbliche manifestazioni nel corso degli ultimi cinque anni, sussista un fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione, e trattenerle per il tempo strettamente necessario ai fini del compimento dei conseguenti accertamenti di polizia е comunque non oltre le 12 ore.

Dell’ora in cui è stato compiuto l’accompagnamento e delle condizioni per le quali è avvenuto è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se riconosce che queste non ricorrono, ordina il rilascio della persona accompagnata.

Al pubblico ministero è data altresì immediata notizia del rilascio della persona accompagnata e dell’ora in cui è avvenuto.

Registro degli indagati e cause di giustificazione

La norma introduce una rilevante novità nelle indagini che coinvolgono l’uso legittimo delle armi o altre cause di giustificazione (legittima difesa, adempimento di un dovere, stato di necessità) che in parte va a costituire un primo tassello di quello che giornalisticamente è stato presentato come lo scudo penale.

Nel dettaglio quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza delle suindicate cause, il pubblico ministero non iscrive il soggetto nel registro delle notizie di reato, ma effettua un’annotazione preliminare in un modello separato pur permettendo all’interessato di fruire degli stessi diritti e delle garanzie dell’indagato.

L’iscrizione nel registro degli indagati scatta obbligatoriamente solo se si deve procedere a un incidente probatorio.

Il p.m. ha 120 giorni per svolgere gli accertamenti necessari (più 30 giorni per l’eventuale richiesta di archiviazione).

Inoltre, è garantita la tutela legale per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ma non per la Polizia Locale con l’anticipazione delle spese di difesa per i fatti compiuti in presenza di cause di giustificazione.

Lesioni personali a danno del personale scolastico.

All’interno articolo 583-quater del codice penale ora rubricato Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni, a un dirigente scolastico o a un membro del personale docente della scuola nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali viene ricompreso anche il personale scolastico che viene equiparato nelle tutele a quello sanitario.

IN ALLEGATO IL TESTO DEI DUE PROVVEDIMENTI APPROVATI DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 5 FEBBRAIO 2026.

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