Distrazioni al telefono guida

Importante nota ministeriale sull’accertamento con strumenti elettronici.

Di Giacomo Pellegrini


Importante precisazione del Ministero dell’Interno che, con una nota di risposta indirizzata ad un comune romagnolo, circoscrive in maniera netta l’ambito di utilizzo delle strumentazioni per il controllo del traffico basati sull’impiego dell’intelligenza artificiale per rilevare comportamenti scorretti alla guida. Da ormai un po’ di tempo infatti, si sta diffondendo in Italia l’utilizzo, da parte di alcuni organi di polizia stradale, di apparati che, combinando riprese video con avanzati software “AI based”, sono in grado di rilevare se il conducente fa uso di apparati telefonici o smartphone durante la guida (mancato uso del vivavoce durante una chiamata e l’uso manuale, ad esempio per inviare messaggi), nonché il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.

Il Ministero ricorda anzitutto che le violazioni al codice della strada devono essere accertate direttamente dagli operatori di polizia stradale, e che la contestazione in automatico è ammessa solo mediante l’impiego di dispositivi o sistemi debitamente approvati o omologati per l’accertamento a distanza. Per la normativa attuale le violazioni dei cui agli artt. 172 e 173 cds, non rientrano tra quelle per le quali è possibile procedere all’accertamento a distanza, pertanto tali apparecchiature potrebbero essere utilizzate solo come strumento di ausilio, cioè in funzione di selezione dei conducenti da sottoporre a controllo, ma a condizione che la violazione sia accertata direttamente dall’operatore di polizia stradale presente sul posto ove la stessa è stata commessa. In questo modo tali apparati possono costituire un mero supporto per segnalare la violazione, che però deve essere accertata direttamente dall’operatore di polizia, il quale dovrà pertanto attestare che il mancato uso della cintura o l’utilizzo di determinati apparati sia avvenuto in sua presenza. Diversamente, accertare tali violazioni basandosi esclusivamente sulle immagini acquisite dal dispositivo, renderebbe l’accertamento illegittimo.

Tutto questo, conclude la nota ministeriale, presuppone che gli operatori di polizia stradale contestino immediatamente le violazioni accertate, fatti salvi casi particolari nei quali la contestazione immediata non sia materialmente possibile, e ove è indispensabile riportare nel verbale di contestazione in modo esaustivo e completo le motivazioni di tale impossibilità, che devono comunque descrivere situazioni concrete presenti al momento e non riportare motivazioni generiche.

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