Illegittima l’estensione del divieto di accesso al territorio provinciale.
Di Michele Mavino
La sentenza n. 20 del 2026 della Corte costituzionale rappresenta un nuovo e significativo tassello nel percorso di definizione dei confini costituzionali del cosiddetto DASPO urbano. Non si tratta di una pronuncia demolitoria dell’istituto, ma di un intervento chirurgico che ne ridefinisce l’equilibrio tra esigenze di sicurezza pubblica e tutela delle libertà fondamentali.
La questione nasce nell’ambito di un procedimento penale pendente davanti al Tribunale di Firenze, chiamato a giudicare un imputato per violazione del divieto di accesso disposto dal Questore ai sensi dell’art. 13-bis del d.l. n. 14/2017. Il giudice rimettente dubitava che tale disciplina, soprattutto nella sua versione “aggravata” – quella che consente di estendere il divieto all’intero territorio provinciale – fosse compatibile con l’art. 13 della Costituzione, cioè con la riserva di giurisdizione prevista a tutela della libertà personale.
Il nodo centrale affrontato dalla Corte riguarda proprio la qualificazione giuridica della misura: siamo di fronte a una limitazione della libertà di circolazione (art. 16 Cost.) o a una compressione della libertà personale (art. 13 Cost.)?
La distinzione non è meramente teorica. Se la misura incide sulla libertà personale, diventa necessario il coinvolgimento dell’autorità giudiziaria attraverso un meccanismo di convalida. Se invece si tratta di una limitazione della libertà di circolazione, il provvedimento amministrativo può reggersi anche senza tale garanzia rafforzata.
La Corte, richiamando precedenti recenti – in particolare la sentenza n. 203 del 2024 – ribadisce che il DASPO urbano “ordinario”, cioè quello che vieta l’accesso a specifici pubblici esercizi o locali individuati in relazione ai fatti contestati, non comporta coercizione fisica e non impone una permanenza forzata in un determinato luogo. Esso si colloca quindi nell’alveo dell’art. 16 Cost., rimanendo una misura di prevenzione amministrativa che limita la libertà di circolazione ma non incide direttamente sulla libertà personale. Per questa parte, la questione viene dichiarata non fondata.
Diverso è il discorso per il comma 1-bis dell’art. 13-bis, che consente al Questore di estendere il divieto a tutti i pubblici esercizi dell’intera provincia. Qui la Corte cambia prospettiva. Non è sufficiente guardare alla natura formale della misura; occorre valutarne l’intensità concreta. E l’intensità, in questo caso, è ritenuta eccessiva.
Un divieto che copre l’intero territorio provinciale, che può durare fino a tre anni e che comporta conseguenze penali in caso di violazione, incide in modo significativo sulla vita quotidiana del destinatario. Non si tratta più di evitare uno specifico locale teatro di precedenti episodi, ma di comprimere in modo generalizzato la possibilità di accedere ai luoghi di aggregazione e socialità diffusi sul territorio. In questa configurazione, la misura assume un grado di afflittività tale da avvicinarsi alla soglia della libertà personale.
La Corte adotta dunque un criterio sostanziale, non formalistico: anche in assenza di coercizione fisica, una restrizione può diventare così ampia e penetrante da richiedere le garanzie dell’art. 13 Cost. Quando si supera questa “soglia di intensità”, la riserva di giurisdizione deve trovare applicazione.
Per questa ragione, la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale del comma 1-bis nella parte in cui non prevede, per il provvedimento del Questore, un meccanismo di convalida giurisdizionale analogo a quello previsto per il DASPO sportivo. Non viene quindi eliminato l’istituto, ma viene imposto un correttivo: a fronte di una misura così incisiva, è necessario il controllo del giudice.
La pronuncia si muove in una logica di bilanciamento. La Corte riconosce al legislatore un ampio margine nella configurazione degli strumenti di prevenzione, soprattutto in un contesto in cui la sicurezza urbana rappresenta un’esigenza concreta e avvertita. Tuttavia, tale discrezionalità incontra un limite invalicabile: le garanzie costituzionali non possono essere aggirate attraverso qualificazioni formali che non tengano conto dell’effettivo impatto della misura sulla persona.
Dal punto di vista sistematico, la sentenza rafforza un orientamento ormai consolidato: la linea di confine tra libertà di circolazione e libertà personale non dipende solo dall’assenza o meno di contatto fisico, ma dal grado di compressione complessiva della sfera individuale. È un approccio che valorizza la dimensione sostanziale dei diritti fondamentali.
In conclusione, la sentenza n. 20 del 2026 non indebolisce gli strumenti di prevenzione, ma ne ridefinisce i presupposti di legittimità. È un intervento che richiama il legislatore e l’amministrazione a un principio di proporzionalità rigorosa: più ampia è la compressione delle libertà, più robuste devono essere le garanzie. La sicurezza urbana resta un obiettivo legittimo e necessario, ma deve essere perseguita entro un quadro costituzionalmente coerente, nel quale la libertà personale conserva una posizione di assoluto rilievo.









