La circolare dell’INPS sugli incentivi e le modalità applicative.
Di Michele Mavino
La circolare n. 42 del 3 aprile 2026 spiega il funzionamento delle politiche previdenziali volte a incentivare la permanenza in servizio dei lavoratori dipendenti che abbiano già maturato i requisiti per il pensionamento anticipato. Il documento ha natura essenzialmente applicativa e interpretativa, poiché fornisce le istruzioni operative conseguenti alla modifica introdotta dall’articolo 1, comma 194, della legge di Bilancio 2026.
Il cuore della disciplina riguarda il cosiddetto incentivo al posticipo del pensionamento, già previsto dalle precedenti leggi di Bilancio e ora ulteriormente esteso. In particolare, la novità principale consiste nell’ampliamento della platea dei beneficiari: la facoltà di accedere all’incentivo viene riconosciuta anche ai lavoratori dipendenti che maturano, entro il 31 dicembre 2026, i requisiti per la pensione anticipata ordinaria, e non più soltanto a coloro che avevano maturato i requisiti entro il 2025.
Dal punto di vista sostanziale, il meccanismo dell’incentivo è piuttosto lineare ma presenta rilevanti implicazioni pratiche. Il lavoratore che, pur avendo maturato il diritto al pensionamento, decide di continuare a lavorare, può rinunciare all’accredito della quota di contributi previdenziali a proprio carico. Tale scelta produce un duplice effetto. Da un lato, il datore di lavoro non è più tenuto a versare tale quota contributiva all’ente previdenziale, dall’altro, l’importo corrispondente viene direttamente erogato al lavoratore in busta paga, con un regime fiscale di favore, in quanto non concorre alla formazione del reddito imponibile.
E’ importante evidenziare che la posizione assicurativa del lavoratore non resta completamente priva di alimentazione contributiva, poiché continua a essere versata la quota a carico del datore di lavoro. Tuttavia, la rinuncia alla contribuzione personale implica inevitabilmente un effetto potenziale sulla futura prestazione pensionistica, aspetto che rende la scelta particolarmente delicata e da valutare caso per caso.
La circolare chiarisce in modo puntuale i requisiti di accesso alla misura, distinguendo tra lavoratori che hanno maturato entro il 2025 i requisiti per la pensione anticipata flessibile e lavoratori che maturano entro il 2026 i requisiti per la pensione anticipata ordinaria (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini).
Non mancano, poi, precisazioni di rilievo per categorie particolari (come i lavoratori del Fondo volo o gli autoferrotranvieri), per i quali vengono chiariti i criteri di accesso e le eventuali esclusioni, confermando l’impostazione restrittiva basata sul rispetto puntuale dei requisiti normativi.
Un ulteriore aspetto di interesse riguarda la durata dell’incentivo, che non è indefinita. Esso cessa, tra l’altro, al momento del conseguimento della pensione o al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia, nonché in caso di revoca da parte del lavoratore.
Dal punto di vista procedurale, il lavoratore deve presentare apposita domanda e l’IPS, entro trenta giorni, comunica l’esito sia al lavoratore sia al datore di lavoro. Solo a seguito di tale comunicazione il datore può legittimamente sospendere il versamento della quota contributiva e procedere agli adempimenti conseguenti.









