Di Michele Giuliano Perrone
Con apposita istanza d’interpello formulata ai sensi dell’art. 3 septies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Testo unico sull’Ambiente), la Città Metropolitana di Bologna chiedeva “lumi” in merito all’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 255 comma 1.2 del decreto ut supra e se l’Ente sia legittimato a percepire i proventi delle stesse.
LA RISPOSTA DEL MINISTERO
A tal riguardo il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha chiarito, con la nota protocollata n. 69604, recante la data del 30 marzo c.a., che “i proventi delle violazioni amministrative in materia di abbandono di rifiuti classificati come urbani e lasciati accanto ai cassonetti ove siano presenti, spettano all’Ente Provincia o Città Metropolitana dove sia istituita e non all’Ente Comune che dispone eventuali controlli in materia ambientale”.
UN CHIARIMENTO DESTINATO A FAR DISCUTERE
Il chiarimento de quo diramato dal Ministero è destinato a far discutere “gli addetti ai lavori” e i giuristi, poiché ad oggi sono gli Enti comunali che, investendo soldi e mettendo in campo tecnologie all’avanguardia, “combattono” l’abbandono indiscriminato dei rifiuti, anche finanziando il monte ore degli straordinari per il personale della Polizia Locale addetta ad espletare i dovuti controlli.
In linea di massima, si legge nella nota Ministeriale, in assenza di una diversa previsione occorre rimandare alla disciplina generale ovvero alla quarta parte contenuta nel disegno legislativo n, 152 del 2006 ed, in particolare, agli articoli 262 e 263 che individuano la “Provincia” come Ente beneficiario delle violazioni amministrative accertate in materia ambientale.
Gli stessi proventi, altresì, debbono essere destinati a funzioni di controllo in materia di “Polizia Ambientale”.
L’ATTUALE NORMATIVA DOPO L’ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. N. 116 dell’ 8 AGOSTO 2025 (DECRETO TERRA DEI FUOCHI)
L’art. 255, comma 1 e 2 del Dlgs. 152/2006, allo stato attuale dispone che: “salvo che il caso costituisca reato, chiunque in violazione delle disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti, abbandona o deposita rifiuti urbani accanto a contenitori presenti lungo le strade, è punito con una sanzione di tipo amministrativa pecuniaria che varia da 1000 a 3000 euro. Se la violazione è commessa facendo uso di veicoli a motore, si applica inoltre la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo utilizzato, per mesi uno (ai sensi dell’art. 214 del C.d.S.).
L’INTERPRETAZIONE DELLA NORMATIVA AMBIENTALE SECONDO I COMUNI
Fino ad oggi, la maggior parte dei Comuni interpretava la “ratio della normativa vigente” in maniera diversa.
Considerato che la violazione concerne disposizioni di natura locale (ordinanze sindacali),i proventi sarebbero da attribuire in area urbana all’ente proprietario della strada, vale a dire agli stessi comuni.
In seconda “battuta” e non da ultimo, sostengono i Comuni l’articolo 255 comma 1 ter del decreto innanzi menzionato che attribuisce alla figura del Sindaco la competenza all’applicazione della sanzione di tipo pecuniario prevista dal comma 1 bis.
Orbene, secondo il Ministero, spettano alla Provincia i proventi delle sanzioni di tipo ambientale, salvo una piccola deroga prevista all’art. 263 comma 2 bis del Codice dell’ Ambiente che prevede una ripartizione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie ai Comuni, per i rifiuti di modiche dimensioni (fazzoletti, cartoni, carte, scarti di fumo). Solo in tal caso e per queste fattispecie esposte la metà delle somme eventualmente incassate, spettano ai Comuni.










