Di Michele Mavino
La sentenza della Corte d’Appello di Ancona n. 101 del 19 febbraio 2026 tratta del rapporto tra potere disciplinare datoriale e tutela costituzionale della riservatezza delle comunicazioni digitali, offrendo un approccio particolarmente rigoroso nella delimitazione dei confini entro cui il datore di lavoro può utilizzare contenuti estratti da chat private.
Il nucleo centrale della decisione ruota attorno alla qualificazione della chat WhatsApp tra colleghi come “corrispondenza privata” ai sensi dell’art. 15 Cost., con conseguente radicale inutilizzabilità dei messaggi ai fini disciplinari. La Corte compie un passaggio argomentativo di notevole importanza, in quanto non si limita a valutare il contenuto delle espressioni utilizzate dalla lavoratrice, ma individua una questione logicamente preliminare – e dirimente – nella legittimità stessa dell’acquisizione della prova. In questo senso, il giudice di appello censura apertamente l’impostazione del primo grado, che aveva concentrato l’analisi sul diritto di critica, trascurando il profilo, ben più incisivo, della tutela della segretezza delle comunicazioni.
La ricostruzione operata richiama espressamente precedenti che equiparano le comunicazioni via messaggistica istantanea a forme tradizionali di corrispondenza chiusa. Ciò che rileva, in particolare, è il carattere “chiuso” e selettivo del gruppo, composto esclusivamente da colleghi e privo di accesso da parte della dirigenza. Tale elemento consente di qualificare la comunicazione come destinata a un numero determinato di soggetti, con un affidamento ragionevole sulla riservatezza del contenuto.
Di particolare interesse è il passaggio in cui la Corte esclude che la divulgazione dei messaggi da parte di uno dei partecipanti al gruppo possa legittimare l’utilizzo datoriale. Viene affermato, infatti, che la violazione della segretezza può provenire anche da un destinatario, ma ciò non incide sulla tutela costituzionale del mittente. Si tratta di un principio di forte impatto operativo, perché impedisce al datore di lavoro di fondare il potere disciplinare su contenuti acquisiti “indirettamente”, anche quando la trasmissione avvenga spontaneamente da parte di un collega.
La decisione affronta anche il tema, frequentemente dibattuto, dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, escludendone l’applicabilità nel caso di specie. I messaggi, infatti, erano veicolati tramite un dispositivo personale e non attraverso strumenti aziendali, con la conseguenza che non può configurarsi né un controllo “difensivo” né un controllo sugli strumenti di lavoro. Questo passaggio rafforza ulteriormente la linea interpretativa secondo cui l’ambito extra-lavorativo e privato delle comunicazioni digitali rappresenta un limite invalicabile per il potere di controllo datoriale.










